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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27461/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una società titolare di un conto corrente nei confronti della banca, per ottenere la condanna alla restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate sul rapporto, per euro 4.750,28 oltre accessori, nei limiti di competenza del giudice adito. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, ma in appello il Tribunale l’aveva riformata, ritenendo che, poiché il conto era ancora aperto al momento della proposizione della domanda e il correntista operava in presenza di apertura di credito, le rimesse avessero natura ripristinatoria e non potessero essere considerate pagamenti, con conseguente inammissibilità della domanda. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione contraddittoria e incomprensibile; (2) violazione di norme processuali, inclusa l’art. 342 c.p.c., per omessa valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU; (3) omesso esame di fatto decisivo e violazione delle regole sulle spese, con richiamo anche all’art. 1283 c.c. e alla disciplina sull’anatocismo; (4) erroneità della declaratoria di inammissibilità per essere il conto ancora aperto, sostenendo che la ripetizione dell’indebito per interessi anatocistici sarebbe proponibile anche prima della chiusura del conto; (5) erroneità della decisione per avere valorizzato la mancata produzione del contratto di conto corrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, in via pregiudiziale, il quarto motivo: richiamando la giurisprudenza recente, ha ribadito che in materia di conto corrente bancario l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. può essere esercitata anche durante la pendenza del rapporto solo con riferimento a versamenti di natura solutoria, ma in tal caso il correntista ha diritto esclusivamente alla ricostruzione del saldo depurato delle annotazioni illegittime, senza immediata condanna restitutoria della banca; la restituzione delle somme indebitamente incamerate diventa, in linea di principio, configurabile solo a conto chiuso, quando venga meno l’indisponibilità dei singoli crediti. Poiché il Tribunale aveva applicato correttamente tale principio, gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse o perché non attinenti alla ratio decidendi, in particolare il quinto motivo, rivolto contro un’argomentazione solo ad adiuvandum. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione anche dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro invocato per il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; la censura non è stata accolta.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza impugnata; la Corte non ha ravvisato la dedotta nullità.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione alla motivazione della sentenza; la censura è stata ritenuta infondata o comunque non decisiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’appello; la doglianza non ha inciso sull’esito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile o assorbita.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di anatocismo; non ha portato all’accoglimento del ricorso.

  • art. 2033 c.c.

    La Corte ribadisce che l’azione di ripetizione dell’indebito in conto corrente è proponibile anche a rapporto in corso solo nei limiti dei versamenti di natura solutoria, ma la condanna restitutoria della banca presuppone la chiusura del conto.

  • art. 1823, primo comma, c.c.

    È il riferimento decisivo per affermare che, in costanza di rapporto, opera l’indisponibilità dei singoli crediti e il correntista ha diritto solo al saldo del conto rettificato.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato per escludere che la libera disponibilità delle somme a credito incida sul principio di reciprocità dei rapporti di conto corrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma di inserimento della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di conto corrente bancario, la ripetizione dell’indebito è proponibile anche prima della chiusura del rapporto, ma solo per ottenere la rettifica del saldo mediante eliminazione delle annotazioni illegittime, non la condanna immediata della banca alla restituzione delle somme.
  • Finché il conto è aperto e opera l’indisponibilità dei singoli crediti ex art. 1823 c.c., non si configura un pagamento definitivo idoneo a fondare una piena azione restitutoria contro la banca; la pretesa del correntista resta assorbita nella determinazione del saldo.
  • La chiusura del conto è il momento che, in linea di principio, consente di trasformare la domanda di indebito in una domanda di rimborso delle somme indebitamente incamerate dalla banca, venendo meno l’assetto di compensazione dei reciproci rapporti di dare e avere.
  • Le censure che non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili per difetto di interesse, così come sono inammissibili i motivi diretti contro argomentazioni svolte solo ad adiuvandum.
  • La deduzione di vizi motivazionali o processuali non è sufficiente se la decisione è corretta alla luce del principio di diritto applicabile e la censura non incide sulla base decisoria effettivamente adottata.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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