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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28123/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia riguarda una pretesa creditoria originata da un rapporto di conto corrente bancario, poi azionata in via monitoria per una prima parte del saldo passivo e, parallelamente, in giudizio ordinario per un’ulteriore parte dello stesso credito. Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la seconda domanda per abusivo frazionamento del credito; la Corte d’appello ha invece riformato tale statuizione, escludendo l’abuso perché la prima domanda non era coperta da giudicato. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dei canoni di correttezza e buona fede e dei doveri di solidarietà e del giusto processo, sostenendo la persistenza dell’abusivo frazionamento del credito; con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese di lite, assumendo che la riforma della decisione di primo grado avrebbe imposto una diversa statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo ritiene che la motivazione della Corte d’appello fosse diversa da quella poi chiarita dalle Sezioni Unite, ma che il dispositivo fosse comunque conforme a diritto: la successiva riunione dei giudizi aveva ricondotto l’intera pretesa in una trattazione unitaria, neutralizzando gli effetti dell’originaria frammentazione e rendendo corretta la decisione di non dichiarare inammissibile la domanda. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché meramente ipotetico e non diretto a censurare una concreta violazione delle regole sulla liquidazione delle spese. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza e buona fede, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva autonoma, limitandosi a verificare la conformità a diritto del dispositivo impugnato.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la decisione lo collega al tema dell'abusivo frazionamento e ai doveri di lealtà processuale, ma ritiene decisiva la conformità del dispositivo alla successiva elaborazione delle Sezioni Unite.

  • art. 2 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai doveri di solidarietà; non assume rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e alla tutela giurisdizionale; non è accolto come fondamento di cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente per il canone del giusto processo; la Corte non ravvisa la denunciata violazione.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dal ricorrente; la decisione non vi attribuisce un autonomo ruolo risolutivo.

  • art. 54 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dal ricorrente; non incide sulla decisione finale.

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi denunciati nel ricorso: violazione di legge e nullità processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte osserva che il motivo non censura una concreta violazione della regola di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ritiene la doglianza meramente ipotetica e quindi inammissibile.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, senza rilievo decisivo.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, pur mantenendone fermo il dispositivo conforme a diritto.

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione dei giudizi è indicata come meccanismo idoneo a eliminare la frammentazione della domanda e a neutralizzare l'abuso.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Cita il rito camerale della trattazione del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Cita il rito camerale della trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • L'abusivo frazionamento del credito ricorre quando più crediti o frazioni di un medesimo rapporto, fondati su fatti costitutivi comuni o analoghi e suscettibili di un giudicato unitario, sono azionati separatamente senza un apprezzabile interesse del creditore alla tutela frazionata; in tal caso la domanda può essere dichiarata improponibile, salvo il diritto alla riproposizione unitaria.
  • Se la frammentazione originaria viene neutralizzata dalla riunione dei giudizi e si realizza un accertamento unitario della pretesa, viene meno il pregiudizio tipico dell'abusivo frazionamento, sicché la decisione di merito che tenga conto di tale riunione può essere conforme a diritto anche se sorretta da una motivazione non allineata al successivo principio nomofilattico.
  • Qualora, per intervenuto giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, non sia più possibile un giudizio unitario, il giudice non deve dichiarare improponibile la pretesa, ma deve decidere nel merito e considerare il comportamento processuale del creditore nella regolazione delle spese.
  • Una censura sulle spese di lite è inammissibile quando si limiti a prospettare in astratto quale sarebbe dovuta essere la regolazione economica in caso di accoglimento di altri motivi, senza denunciare un concreto errore nella statuizione impugnata.
  • In sede di legittimità, il dispositivo della sentenza può essere mantenuto se conforme a diritto, anche quando la motivazione debba essere corretta alla luce di un successivo arresto nomofilattico delle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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