Cassazione Civile, Ordinanza n. 27224/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Una società del settore elettrico aveva domandato l'ammissione al passivo del fallimento di una società cliente per un credito derivante da consumi di energia non corrisposti, fondato su una fattura e su un precedente decreto ingiuntivo. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione per mancata produzione del contratto di fornitura; in sede di opposizione il tribunale aveva rigettato la domanda rilevando, oltre alla mancanza del documento contrattuale, anche la mancata allegazione del contratto stesso e l'assenza di prova idonea del credito, ritenendo il verbale di verifica un atto di parte privo di efficacia probatoria e non utilizzabili, nei confronti del curatore, le scritture contabili invocate. In cassazione la società ricorrente deduceva, con tre motivi, la violazione delle norme sulla prova e sulla forma del contratto, sostenendo che nel regime di maggior tutela la fornitura era regolata ex lege senza necessità di contratto scritto, che il verbale di verifica avrebbe avuto valore probatorio qualificato in quanto formato da incaricati di pubblico servizio, e che il credito risultava anche da estratto notarile del libro-giornale; contestava inoltre la motivazione del tribunale e l'asserita incongruenza tra irrilevanza della prova testimoniale e inutilizzabilità del verbale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il tribunale aveva fondato il rigetto su una ratio decidendi doppia: non solo l'omesso deposito del contratto di fornitura, ma prima ancora la sua mancata allegazione/deduzione. I motivi di ricorso non colpivano specificamente questo autonomo profilo decisivo, limitandosi a contestare la prova e la forma del rapporto. La Corte ha aggiunto che la disciplina legale del rapporto e l'eventuale assenza di forma scritta non esonerano comunque dall'allegare il titolo contrattuale su cui si fonda la pretesa; inoltre le censure sulla quantificazione del credito e sul valore del verbale non rimuovevano il difetto di allegazione. Ha infine osservato che la doglianza sulla contraddittorietà della motivazione era comunque inammissibile alla luce del vigente art. 360, n. 5, c.p.c. È stata quindi confermata la condanna alle spese in favore del curatore ed è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo vigente non è più deducibile il vizio di contraddittoria motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo.
L'attore/opponente deve allegare e provare i fatti costitutivi del credito azionato.
Richiamato nel contesto della dedotta disciplina del contratto e dei requisiti del negozio.
Richiamato per sostenere l'assenza di necessità della forma scritta; la Corte osserva però che ciò non elimina l'onere di allegare il titolo contrattuale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un obbligo legale a contrarre e di un rapporto regolato dalla legge.
Le scritture contabili non sono opponibili al curatore nel modo invocato dalla ricorrente.
Le scritture contabili tra imprenditori non sono utilizzabili contro il curatore fallimentare come prova del credito nei termini prospettati.
d.l. n. 73/2007, convertito in L. n. 125/2007
Richiamato quale disciplina del mercato elettrico e dei regimi di maggior tutela/salvaguardia.
Richiamato per gli interessi richiesti sul credito fino alla data del fallimento.
Norma processuale dell'opposizione allo stato passivo utilizzata dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; se anche una sola ratio autonoma resta non censurata, il ricorso è inammissibile.
- L'onere di allegazione del fatto costitutivo del credito precede quello probatorio: anche quando il rapporto sia regolato dalla legge o non richieda forma scritta, la parte che agisce deve comunque dedurre in giudizio l'esistenza del titolo su cui fonda la pretesa.
- La disciplina legale del rapporto o la predeterminazione amministrativa delle tariffe non esonerano il creditore dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio credito, né suppliscono alla mancata allegazione del contratto.
- Le scritture contabili e gli estratti unilaterali non sono automaticamente idonei a provare il credito verso il curatore fallimentare, soprattutto quando il rapporto non è fatto oggetto di specifica allegazione e prova.
- La doglianza di "contraddittorietà della motivazione" non è più, di regola, un vizio autonomamente deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo l'omesso esame di un fatto decisivo.
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