Cassazione Civile, Ordinanza n. 08997/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta nella difesa e rappresentanza di una condomina in un precedente giudizio di cognizione. La cliente si era opposta sostenendo di aver già pagato quanto dovuto, di aver conferito mandato solo per la difesa condominiale e non per un intervento volontario, di non aver prestato un valido consenso all’uso della firma per altri atti, oltre a contestare il quantum richiesto come eccessivo e la qualificazione del valore della causa. In cassazione ha dedotto: tardività ritenuta erroneamente della propria costituzione nel rito sommario; illegittima declaratoria di inammissibilità/irrilevanza delle prove testimoniali; necessità di querela di falso solo se il foglio firmato in bianco sia riempito senza alcun patto; mancato rilievo della contestazione della nota spese; errata determinazione del valore della controversia e dei parametri tariffari applicabili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti i motivi: quanto alle questioni sul rito e sulle prove, ha osservato che il tribunale non si era limitato a rilevare una preclusione, ma aveva comunque valutato l’istruttoria dichiarandola inammissibile o irrilevante, sicché non risultava un pregiudizio concreto; inoltre ha ribadito che l’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco richiede querela di falso solo quando il riempimento sia avvenuto senza autorizzazione, non quando si assuma un riempimento "contra pacta". Quanto alla contestazione della nota spese, ha escluso vizi motivazionali rilevanti e ha valorizzato il principio per cui spetta al giudice di merito apprezzare la non contestazione specifica. Sul valore della controversia e sui compensi, ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo promiscuo tra violazione di legge e vizio motivazionale e, in sostanza, diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel procedimento sommario il giudice può fissare l’udienza e il termine di costituzione del convenuto; la censura sulla tardività della costituzione non ha inciso utilmente, perché il tribunale ha comunque esaminato e valutato le richieste istruttorie.
Richiamato dal tribunale per affermare l’inapplicabilità dei commi 2 e 3 nel caso deciso e per escludere la conversione del rito.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie illustrative.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per le doglianze di violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha rilevato che alcuni motivi erano in realtà diretti a contestare l’accertamento del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per i vizi processuali e per l’asserita nullità della motivazione; la Corte ha ribadito che il controllo è limitato ai casi di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente di censurare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del minimo costituzionale.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità delle richieste istruttorie; la Corte non ha accolto la doglianza.
Richiamato con riferimento alla querela di falso, ritenuta necessaria solo nelle ipotesi di riempimento del foglio firmato in bianco senza autorizzazione.
Invocato per asserita omissione di pronuncia sulla contestazione della nota spese; la Corte ha escluso il vizio.
La Corte ha ribadito che spetta al giudice di merito apprezzare la non contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte.
Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. nella censura sulla valutazione delle prove e della nota spese.
Invocato per la determinazione del valore della controversia concernente beni immobili; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché orientato a una nuova valutazione fattuale.
Richiamato quale parametro tariffario per la liquidazione degli onorari, ma la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato quale parametro tariffario per la liquidazione degli onorari, con esito sfavorevole alla ricorrente.
Esclusa l’applicabilità perché l’attività professionale oggetto di liquidazione risultava esaurita prima del 23 agosto 2012.
Esclusa l’applicabilità per la liquidazione dell’attività professionale oggetto della domanda, mentre è stato ritenuto applicabile solo per le spese del giudizio di legittimità.
d.lgs. n. 150 del 2011, art. 3
Richiamato dal tribunale per escludere la conversione del rito sommario secondo i commi 2 e 3 dell’art. 702-ter c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesti l’ammissibilità o la valutazione delle prove deve indicare in modo specifico il contenuto del mezzo istruttorio e la sua decisività; altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco richiede la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto senza autorizzazione; se si allega invece un riempimento "contra pacta", il rimedio non è necessariamente la querela di falso.
- Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che supera la soglia del minimo costituzionale: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non è più deducibile la mera insufficienza.
- La non contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte è apprezzamento riservato al giudice di merito e, per essere censurata, deve essere oggetto di ricorso autosufficiente con puntuale trascrizione degli atti rilevanti.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sul valore della causa o sulla misura del compenso in una richiesta di nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.
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