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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21014/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di anzianità di un iscritto alla Cassa, con applicazione del principio del pro rata ex art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, nel testo previgente alle modifiche del 2006. Il pensionato, titolare di pensione maturata con 35 anni di contribuzione e con decorrenza dal 17.3.2000, aveva ottenuto in primo grado e in appello l’accoglimento della domanda di ricalcolo della prestazione secondo criteri regolamentari previgenti, ritenuti più favorevoli. La Cassa ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) e (2) violazione di legge per avere i giudici di merito applicato alla quota A della pensione un frazionamento in sub-quote e una successione di criteri di computo nel tempo, anziché individuare un unico criterio in base alla data di maturazione del diritto; (3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. e dell’art. 416 c.p.c., per avere il giudice recepito acriticamente i conteggi del pensionato; (4) violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. per avere ritenuto non contestati i conteggi; (5) violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come interpretato dalle Sezioni Unite, quanto all’inclusione degli ultimi redditi anteriori al pensionamento nella base di calcolo. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, affermando che per le pensioni liquidate anteriormente al 1.1.2007 la quota A va calcolata sulla base di un unico criterio, quello derivante dall’art. 49 del Regolamento della Cassa come conseguente alla delibera del 28 giugno 1997, applicabile in ragione della decorrenza della pensione; non è invece corretto scomporre la quota in sub-quote applicando criteri via via succedutisi nel tempo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino per nuovo esame del merito alla luce di tali principi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso della Cassa, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Torino e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione perché ridetermini la quota A della pensione secondo un unico criterio di calcolo, individuato nella disciplina regolamentare conseguente alla delibera del 28 giugno 1997, applicabile in ragione della data di decorrenza della pensione. La decisione di merito favorevole al pensionato è stata dunque eliminata e il giudizio dovrà proseguire in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    formulazione in vigore sino alle modifiche realizzate dall’art. 1 comma 763 della L. n. 296/2006

    il principio del pro rata opera per salvaguardare le anzianità già maturate rispetto a modifiche peggiorative dei criteri di determinazione della pensione, ma non impone di applicare ogni criterio di calcolo succedutosi nel tempo; per le pensioni anteriori al 1.1.2007 la quota A va calcolata secondo un unico criterio, quello vigente alla decorrenza della pensione.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato come intervento modificativo successivo rispetto al testo originario dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995.

  • art. 2946 c.c.

    nel giudizio di merito era stato ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione alle differenze pensionistiche, in luogo della prescrizione quinquennale eccepita dalla Cassa.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla Cassa per censurare l’asserita acritica recezione dei conteggi del pensionato e la ritenuta non contestazione degli stessi.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla Cassa insieme all’art. 115 c.p.c. in relazione al vizio di nullità della sentenza.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla Cassa per sostenere l’erronea valutazione della contestazione dei conteggi nella fase di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    base processuale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 49 del Regolamento della Cassa

    indicato come criterio di calcolo applicabile, quale conseguente alla delibera del 28 giugno 1997, per la determinazione della quota A delle pensioni liquidate prima del 1.1.2007.

  • Delibera 28 giugno 1997

    ritenuta la disciplina regolamentare rilevante ai fini del calcolo della quota A della pensione in base al principio del pro rata.

Massime di principio

  • Il principio del pro rata nelle casse previdenziali privatizzate tutela le anzianità già maturate rispetto a modifiche peggiorative dei criteri di calcolo, ma non consente di scomporre la pensione in più sub-quote applicando, per ciascun periodo, criteri successivamente introdotti.
  • Per le pensioni liquidate anteriormente al 1.1.2007, la quota A deve essere determinata con riferimento a un unico criterio di calcolo, individuato nella disciplina regolamentare vigente alla data di decorrenza del trattamento, se coerente con l’assetto normativo applicabile.
  • Nella controversia sul ricalcolo pensionistico, la corretta individuazione del criterio di computo prevale sulla ricostruzione frammentaria delle anzianità in base a criteri succedutisi nel tempo.
  • Le censure sulla mancata contestazione dei conteggi e sull’asserita acritica adesione del giudice di merito ai calcoli di parte restano assorbite quando il ricorso viene accolto per un vizio di diritto idoneo a imporre un nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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