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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2473/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Picco era gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico operante nei "Quartieri Spagnoli" di Napoli (art. 74 d.P.R. 309/1990) e di cessione/vendita di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990 e art. 110 c.p.). Ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare sostenendo: 1) errore di valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo e della "affectio societatis", poiché il suo contributo sarebbe stato episodico e riconducibile al solo concorso di persone; 2) assenza delle esigenze cautelari e inidoneità della custodia in carcere, posto che al momento dell'esecuzione era già detenuto per altra pena definitiva e non vi sarebbero concrete e prossime occasioni di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame sulla gravità indiziaria in relazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, valorizzando elementi quali: organizzazione stabile con locali dedicati, telecamere di controllo, assegnazione di ruoli, presenza continuativa del Picco nell'abitazione usata per lo spaccio (con possesso di chiavi), il suo arresto con possesso di cocaina e l'attività di "vedetta" documentata da foto. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata da allegazioni imprecise; la misura in carcere è stata giudicata adeguata per interrompere i contatti con i sodali e impedire la reiterazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato, Picco è condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento dovrà essere trasmesso al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che configura il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi di stabile organizzazione, ruoli assegnati e attività continuativa valorizzati dal Tribunale siano compatibili con la sussistenza della partecipazione associativa.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma che incrimina la cessione e vendita di sostanze stupefacenti; i reati fine (cessione di cocaina) sono stati considerati indici significativi dell'inserimento del ricorrente nell'organizzazione.

  • Codice penale, art. 110

    Regola il concorso di persone nel reato; il Tribunale ha distinto la fattispecie di concorso rispetto alla partecipazione associativa e ha ritenuto che, nel caso concreto, la condotta va oltre il mero concorso episodico.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Prevede il rimedio dell'appello al tribunale del riesame contro le misure cautelari; qui l'ordinanza impugnata era quella del Tribunale del riesame, oggetto del ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, fuga); il ricorso contestava la loro sussistenza ma la Corte ha ritenuto il Tribunale abbia adeguatamente motivato tali esigenze.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Introduce una presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere in presenza di gravi indizi per reati particolarmente gravi; la Corte ha sottolineato che la presunzione può essere superata solo con allegazioni precise e idonee, non presenti nel caso.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata nei confronti del ricorrente.

  • Disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis

    Stabiliscono l'obbligo di trasmissione del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti successivi in caso di stato cautelare; la Corte ha ordinato tale trasmissione.

Massime di principio

  • In cassazione il controllo sulla motivazione del tribunale del riesame è limitato: la Corte verifica solo se la decisione ha adeguatamente esposto le ragioni della valutazione dei gravi indizi e se la motivazione è coerente con logica e principi di diritto, senza rinnovare la valutazione di merito o riassegnare peso diverso agli elementi.
  • Per contestare efficacemente una qualificazione come associazione (art. 74 d.P.R. 309/1990) è necessario dimostrare l'assenza di elementi che indicano stabilità, organizzazione e ruoli ricorrenti (es. locali dedicati, controllo, ripartizione di compiti, presenza continuativa); meri episodi di partecipazione non sono sufficienti quando sussistono indici di operatività strutturata.
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. a favore della custodia cautelare può essere superata solo con allegazioni e prove precise che dimostrino l'assenza del pericolo di reiterazione o l'idoneità di misure meno afflittive; argomentazioni generiche o riferimenti a giurisprudenza non pertinenti non sono sufficienti.
  • Lo stato di detenzione per altra causa al momento dell'esecuzione di una nuova misura cautelare non elimina automaticamente le esigenze cautelari connesse al nuovo procedimento; bisogna dimostrare concretamente che non esistono occasioni future di reiterazione o contatti con i sodali.
  • Elementi probatori quali possesso delle chiavi dell'immobile usato per lo spaccio, arresto con stupefacente, documentazione fotografica, rilevazioni video e testimonianze sul ruolo svolto (es. vedetta) costituiscono indicatori rilevanti per la configurazione della partecipazione stabile all'organizzazione.
  • Nel preparare un ricorso cautelare è essenziale indicare specificamente i passaggi della decisione impugnata ritenuti errati e fornire prove o argomentazioni concrete che ne dimostrino l'illogicità o la violazione di norme; la mera evocazione di precedenti giurisprudenziali o la richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio è, di norma, insufficiente.

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