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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8334/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per traffico e detenzione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) deducendo: insufficienza e cattiva interpretazione delle prove e delle intercettazioni ("droga parlata"); errata qualificazione del ruolo di intermediario; eccessività o errata dosimetria della pena (compresa la continuazione e la recidiva); illegittimità della conversione/sequestro conservativo di somme già sottoposte a sequestro; per Marchetti impugnazione dopo concordato in appello; per Arlotta dedotta la mera qualità di assuntore. In sintesi, le doglianze erano volte a rivedere la valutazione di merito dei fatti, delle intercettazioni e della congruità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Motivazione principale: i motivi proposti chiedevano un riesame dei fatti e della valutazione probatoria (in particolare dell'interpretazione di intercettazioni), sindacato vietato in sede di legittimità; la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice del merito salvo vizi di arbitrarietà non riscontrati; la doglianza sul sequestro conservativo è priva di prova alternativa idonea e si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che ammette il sequestro in presenza di valutazione dell'incapienza attuale; il ricorso di Marchetti è inammissibile perché fondato su un concordato accettato in appello impugnabile solo con rimedi straordinari limitati. Sono state inoltre confermate le condanne e le pene così come già determinate in grado di appello per i singoli imputati. Per legge i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende, quantificato in via equitativa in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; applicata per qualificare i reati contestati (commi 1, 5 e 6 citati) e per il bilanciamento aggravante/attenuanti nella determinazione delle pene.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 85-bis

    Norma che prevede il sequestro; richiamata in relazione a somme già sottoposte a sequestro e alla loro successiva gestione.

  • Codice penale, art. 110

    Concorso di persone nel reato; richiamato in relazione alla qualificazione del ruolo di intermediario nell'affare di stupefacenti.

  • Codice penale, art. 81

    Norma sulla continuazione fra reati; invocata dai ricorrenti in riferimento alla dosimetria della pena e alla riduzione dell'aumento per continuazione.

  • Codice di procedura penale, art. 316

    Norma sul sequestro conservativo; contestata dai ricorrenti la conversione/sequestro senza adeguata motivazione, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata o non idonea in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Principi di motivazione del provvedimento; richiamato in relazione alle censure di carenza di motivazione sollevate dai ricorrenti.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dichiarazioni dei coimputati; invocata dai ricorrenti contro l'apprezzamento di dichiarazioni auto ed etero-accusatorie.

  • Codice penale, art. 62-bis; art. 69; art. 99, comma 4; art. 133

    Norme relative alle circostanze attenuanti/aggravanti, calcolo della pena e applicazione delle attenuanti generiche; citate nelle doglianze sul mancato riconoscimento/estensione delle attenuanti e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 599-bis

    Norma sul concordato in appello; applicata nel caso di Marchetti che aveva raggiunto un accordo con la parte pubblica e vede limitata la possibilità di impugnare tale concordato.

  • Codice di procedura penale, art. 610, comma 5-bis

    Limiti di impugnazione dei concordati: la Corte ha richiamato l'inammissibilità del ricorso ordinario contro il concordato accettato, salvo rimedi straordinari.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un riesame dei fatti o una diversa valutazione delle prove: le censure che chiedono una diversa interpretazione delle intercettazioni o un confronto di credibilità tra prove sono inammissibili.
  • L'interpretazione del linguaggio criptico o della 'droga parlata' è questione di merito propria del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità se logicamente motivata.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice del merito; può essere sindacata in sede di legittimità solo se emerge arbitrarietà o illogicità manifesta.
  • Il sequestro conservativo può essere disposto quando emerga una valutazione dell'incapienza del debitore; la conversione di misure interdittive precedenti richiede motivazione ma non sempre la Corte di legittimità accoglie censure prive di elementi probatori alternativi.
  • I concordati sulla pena in appello (art. 599-bis) limitano l'impugnabilità: avverso il concordato sono ammessi rimedi straordinari per vizi materiali o di fatto, non il ricorso ordinario per cassazione nelle stesse modalità.
  • Le contestazioni che si risolvono nella mera richiesta di diversa comparazione delle prove o di rivalutazione degli elementi probatori sono inammissibili in Cassazione.

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