Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per plurimi reati di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73, co. 5 T.U. Stup.). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inesistenza di accertamenti sulle date delle cessioni contestate, sostenendo che le indagini avrebbero individuato solo generici acquisti in un arco temporale generico e che la sentenza si sarebbe basata su un unico elemento indiziario (visioni filmati) senza adeguata esplicitazione del ragionamento probatorio. Con un motivo ulteriore censura la discrepanza nel trattamento sanzionatorio rispetto a un coimputato (Madeo) e la diversa determinazione della pena base.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici e manifestamente infondati: ha spiegato che la prova era plurima e convergente (dichiarazioni degli acquirenti, osservazioni e pedinamenti della polizia giudiziaria, videoriprese degli ingressi nell'abitazione dell'imputato, rinvenimento di stupefacente sulle persone fermate) e che la Corte d'appello aveva rimandato al primo giudice per il dettaglio delle date indicate dagli acquirenti. Quanto alla diversa pena per il coimputato, la Corte ha ricordato che il diverso trattamento non costituisce automaticamente vizio motivazionale se non sorretto da asserzioni irragionevoli o paradossali, circostanza non adeguatamente indicata dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, co. 5 T.U. Stup.
Norma sostanziale contestata: riguardo ai reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità sulla base della valutazione complessiva delle prove
art. 192 cod. proc. pen.
Rinvio alla disciplina della motivazione e della valutazione della prova: il ricorso non ha contestato specificamente la motivazione dell'impugnata e quindi è stato ritenuto aspecifico
artt. 444 cod. proc. pen. e ss.
Riferimento al procedimento di definizione (semplificato): la diversa definizione sanzionatoria per un coimputato non è di per sé indice di vizio nella determinazione della pena per l'imputato ricorrente
Giurisprudenza - Sez. 3, Sent. n. 2441 del 09/10/2014 (Rv. 261953)
Principio secondo cui l'acquirente di modiche quantità, se non emergono indizi di uso non personale, può essere sentito come persona informata dei fatti e come testimone; le sue dichiarazioni sono utilizzabili ma soggette alla valutazione di attendibilità
Giurisprudenza - Sez. 3, Sent. n. 27115 del 19/02/2015 (Rv. 264020)
Precisa che il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati non implica automaticamente un vizio motivazionale, salvo la sussistenza di motivazioni irragionevoli o paradossali
Massime di principio
- La valutazione della responsabilità penale può fondarsi su un insieme di elementi convergenti (dichiarazioni di acquirenti, osservazioni e pedinamenti della polizia, videoriprese, sequestri): non è necessario che ogni singola prova indichi in modo isolato tutte le date contestate, purché il quadro probatorio complessivo le ricostruisca
- Le risultanze rese da acquirenti di modiche quantità sono utilizzabili sia come persone informate sui fatti sia, se necessario, come testimoni in dibattimento; la loro posizione di potenziale sanzionabilità per uso personale non inibisce di per sé l'utilizzabilità delle loro dichiarazioni
- In cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione impugnata: censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili
- La discrepanza nel trattamento sanzionatorio tra coimputati non costituisce automaticamente un vizio di motivazione; per ottenere successo il ricorrente deve dimostrare l'irragionevolezza o il carattere paradossale del diverso trattamento
- Quando si contesta il travisamento della prova o la carenza della motivazione è necessario indicare concretamente in che modo l'apprezzamento della prova sia errato, e non limitarsi ad affermazioni generiche sulla insufficienza degli accertamenti
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