Cassazione Penale, Sentenza n. 8301/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che la sentenza del Tribunale aveva erroneamente ritenuto estinto il reato per prescrizione. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Spoleto in diversa composizione per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 189, comma 6, C.d.S., sostenendo che il termine prescrizionale non era maturato. Il reato era contestato come commesso il 21/11/2015; il PG ha rilevato che ai sensi degli artt. 157, co. 1 e 161, co. 2 cod. pen. il termine massimo di prescrizione è di 7 anni e 6 mesi e, quindi, la prescrizione avrebbe maturato non prima del 21/05/2023, ossia successivamente alla pronuncia impugnata.
Norme richiamate
art. 189, comma 6, Codice della Strada
Norma che individua il reato contestato; dalla sua qualificazione deriva la corretta individuazione del termine prescrizionale applicabile (si tratta di un delitto ai fini del calcolo della prescrizione).
art. 157, comma 1, Codice Penale
Stabilisce i termini di prescrizione in relazione alla pena edittale; applicato per determinare il termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi per il reato contestato.
art. 161, comma 2, Codice Penale
Riguarda gli effetti di sospensione e interruzione sul corso della prescrizione; la Corte rileva che il termine indicato è salvo eventuali periodi di sospensione del decorso della prescrizione.
Massime di principio
- Per valutare la prescrizione è necessario individuare con precisione la data di commissione del reato e la corretta categoria di pena prevista dalla norma che tutela il fatto (da questa dipende il termine prescrizionale).
- I termini di prescrizione vanno calcolati applicando gli artt. 157 e seguenti del codice penale; errori nel calcolo da parte del giudice di merito possono essere riformati in Cassazione.
- Occorre sempre verificare l'esistenza di eventuali periodi di sospensione o interruzione della prescrizione (es. atti processuali, procedimenti intervenuti) prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione.
- Se la Corte di legittimità annulla per errata valutazione della prescrizione, di norma rinvia per nuovo giudizio al giudice di merito in diversa composizione affinché riesamini la causa correttamente.
- La parte pubblica (es. Procura o Procuratore Generale) può impugnare la decisione che dichiara la prescrizione se ritiene che il calcolo del termine sia errato; la Cassazione valuta la correttezza giuridica del calcolo e della qualificazione normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8302/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8303/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8304/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8308/2022 del 10/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →