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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8304/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado (Tribunale di Roma) condannandola al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il motivo di cassazione dedotto era la violazione dell'art. 603, co. 3-bis c.p.p. e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe riformato la decisione assolutoria basandosi su una diversa valutazione dei testimoni escussi in primo grado senza procedere a un nuovo esame degli stessi in contraddittorio fra le parti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, prima della decisione di legittimità, la ricorrente ha presentato formale dichiarazione di rinuncia al ricorso (pervenuta il 15/12/2021, con firma autenticata dal difensore). Ai sensi degli artt. 589 e 591, co. 1 lett. d) c.p.p. il ricorso è pertanto inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice della strada

    art. 189, commi 6 e 7 Cod. str.

    Indica i reati di cui era imputata la ricorrente in primo grado (violazioni gravi della disciplina sulla guida). Nel testo la norma è solo richiamata per descrivere l'imputazione originaria.

  • Codice di procedura penale

    art. 603, co. 3-bis c.p.p.

    Norma che disciplina il potere della Corte di appello quando modifica la valutazione delle prove testimoniali: se l'appello si fonda su una diversa valutazione delle dichiarazioni rese in primo grado, la Corte di appello, ove necessario, deve procedere a nuovo esame dei testi in contraddittorio tra le parti. Nel ricorso la ricorrente lamentava la violazione di tale regola, sostenendo che la riforma dell'assoluzione avvenne senza tale nuovo esame.

  • Codice di procedura penale

    Regola gli effetti della rinuncia al gravame in Cassazione; richiamata per giustificare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia presentata dalla ricorrente.

  • Codice di procedura penale

    art. 591, co. 1 lett. d) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso in Cassazione quando interviene rinuncia del ricorrente; è stata applicata per dichiarare il ricorso inammissibile e imporre le conseguenti sanzioni (spese e ammenda).

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso in Cassazione (anche se sottoscritta dopo la proposizione del gravame) determina l'inammissibilità del ricorso e comporta conseguenze economiche (spese processuali e possibile ammenda) secondo gli artt. 589 e 591 c.p.p.
  • Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testimoni emerse in primo grado, in linea generale deve procedere al nuovo esame dei testi in contraddittorio tra le parti (art. 603, co. 3-bis c.p.p.); la mancata osservanza di tale obbligo può costituire motivo di doglianza in Cassazione.
  • La presentazione della rinuncia al ricorso interrompe il sindacato di legittimità sul merito: questioni sostanziali già dedotte perdono rilevanza se il ricorrente rinuncia validamente al gravame.
  • La validità formale della rinuncia (data, firma, autenticazione quando richiesta) è determinante: una rinuncia autenticata dal difensore è idonea a produrre gli effetti di cui agli artt. 589 e 591 c.p.p.
  • In situazioni simili, chi intende proseguire il gravame deve evitare la rinuncia e, se contesta la valutazione probatoria in appello, deve specificare come la mancata rinnovazione dell'istruttoria testimoniale abbia inciso sulla correttezza della decisione.

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