Cassazione Penale, Sentenza n. 8303/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia per due motivi: (1) errata applicazione dell'art. 63 cod. pen., ultimo comma, nel calcolo della pena in presenza di una specifica circostanza attenuante ad "effetto speciale" (art. 589-bis, comma 7 cod. pen.) concorsuale con attenuanti comuni (art. 62 n.6 e art. 62-bis). Si contesta che la Corte territoriale abbia operato una unica diminuzione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 63 anziché applicare il terzo comma che prescrive di determinare la diminuzione delle altre circostanze sulla pena già determinata per l'attenuante ad effetto speciale. (2) Violazione dell'art. 222 Codice della Strada nella parte in cui prevedeva la revoca automatica della patente: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 l'automatismo è illegittimo se non ricorrono le ipotesi aggravate dei commi 2 e 3, e il giudice deve poter graduare la sanzione accessoria applicando, ove opportuno, la sospensione invece della revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato l'ultimo comma dell'art. 63 cod. pen. invece del terzo comma: la diminuzione per le attenuanti comuni doveva essere calcolata sulla pena già risultante dall'applicazione dell'attenuante ad effetto speciale (art. 589-bis, comma 7), effettuando dunque due riduzioni distinte e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 67 cod. pen. Sul secondo motivo la Corte ha accolto la censura in funzione della pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019: la revoca della patente disposta d'ufficio sulla base dell'automatismo previsto dall'art. 222 C.d.S. (nella formulazione anteriore alla declaratoria di illegittimità) è illegale. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e all'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. La pronuncia riguardo alla responsabilità penale è dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
La circostanza prevista dal comma 7 è stata riconosciuta come attenuante ad effetto speciale e quindi produce una rideterminazione della pena sulla quale le altre attenuanti comuni devono operare secondo l'art. 63, terzo comma.
art. 63 cod. pen.
La Corte ha richiamato la distinzione tra ultimo comma (concorso di più circostanze attenuanti ad effetto speciale) e terzo comma (prescrizione di calcolare le diminuzioni delle attenuanti comuni sulla pena già determinata per l'attenuante speciale). Nel caso di specie si applica il terzo comma: le riduzioni devono essere operate separatamente e sequenzialmente.
art. 62 n.6 e art. 62-bis cod. pen.
Sono attenuanti comuni (di efficacia "comune") che devono essere applicate dopo la determinazione della pena per l'attenuante ad effetto speciale, con riduzioni calcolate sulla pena così risultante.
art. 67 cod. pen.
Fissa i limiti entro i quali devono essere operate le diminuzioni previste per le circostanze attenuanti; le riduzioni sequenziali non possono violare tali limiti.
art. 222 Codice della Strada
la parte in cui "non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo"
Secondo la Corte costituzionale (citate nella decisione), l'automatismo della revoca non è compatibile con la Costituzione eccetto che nei casi più gravi aggravati dai commi 2 e 3: nei rimanenti casi il giudice deve poter graduare la sanzione accessoria e valutare la sospensione anziché la revoca.
Corte costituzionale, sent. n. 88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 222 C.d.S. che impediva al giudice, per i reati stradali indicati, di scegliere la sospensione della patente invece della revoca nelle ipotesi non aggravate dai commi 2 e 3.
art. 624 cod. proc. pen.
Usato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in relazione all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, nonché per limitare l'annullamento alla sola parte sanzionatoria accessoria.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della pronuncia costituzionale come fattispecie in cui è necessario che il giudice possa graduare la sanzione accessoria anche quando la pena sia applicata su richiesta delle parti.
Massime di principio
- Quando concorrono attenuanti "ad effetto speciale" e attenuanti comuni, applicare l'art. 63, terzo comma: prima determinare la pena per l'attenuante speciale e poi calcolare le ulteriori riduzioni sulle risultanze di quella determinazione, rispettando i limiti di cui all'art. 67.
- Non va effettuata un'unica diminuzione cumulativa sulla pena ordinaria se le circostanze attenuanti non sono tutte dello stesso tipo: vanno operate riduzioni distinte e sequenziali secondo la tipologia delle circostanze.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, la revoca della patente per reati stradali non è più automatica in tutti i casi: il giudice deve poter graduare la sanzione accessoria e valutare la sospensione nei casi non rientranti nelle ipotesi aggravate dei commi 2 e 3 dell'art. 222 C.d.S.
- Se un giudice o una Corte territoriale hanno applicato la revoca automatica della patente sulla base della previgente formulazione di art. 222 C.d.S., tale applicazione può essere annullata per illegittimità dopo la pronuncia costituzionale, con rinvio per nuova valutazione sulla sanzione accessoria.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale non incide necessariamente sull'accertamento di responsabilità penale già divenuto irrevocabile: la Cassazione può annullare solo la parte sanzionatoria e disporre il rinvio per rivalutare gli effetti amministrativi (patente).
- In impugnazione occorre sempre verificare la qualifica delle attenuanti (speciali vs comuni) per calcolare correttamente la pena e per proporre il corretto motivo di cassazione in caso di errore applicativo.
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