Cassazione Penale, Sentenza n. 8302/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colombo era stato condannato per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 (falsa dichiarazione per ottenere il patrocinio a spese dello Stato), per aver attestato falsamente che nessun familiare convivente era proprietario di immobili o percepiva redditi. Dagli accertamenti risultava invece che il figlio convivente era proprietario di un terreno/immobile e di un'autovettura di valore. In Cassazione il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione sui valori attribuiti ai beni e sui redditi, ha contestato la rilevanza della proprietà del bene mobile (auto) e la datazione del reddito della moglie, ha invocato la scusabilità dell'errore (anche in considerazione di ISEE presentato successivamente) e l'assenza del dolo per analfabetismo/trascuratezza, nonché la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la ricostruzione dei giudici di merito che hanno considerato rilevanti le omissioni rispetto ai redditi dei conviventi e che hanno ritenuto la presenza del dolo sulla base degli indici probatori (es. testimonianza della moglie). Ha inoltre affermato che l'errore su norme rilevanti per il calcolo del reddito non è scusabile come errore di diritto. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo relativo all'art. 131-bis c.p., rilevando che la Corte d'appello ha motivato in modo generico richiamando "numerosi precedenti penali" senza spiegare la comunanza di indole o la sussistenza dell'abitualità richiesta dalla norma; ne è derivata la necessità di riesame. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su quell'unico profilo; per il resto il ricorso è stato dichiarato infondato.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Le false indicazioni o omissioni nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato integrano il reato quando riguardano elementi rilevanti per l'ammissione al beneficio; la falsità è penalmente rilevante anche se i redditi fossero in concreto nei limiti, purché la dichiarazione sia sorretta dal dolo generico rigorosamente provato.
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
Il reddito complessivo da considerare per l'ammissione al patrocinio comprende anche il reddito di qualunque persona convivente e che contribuisce alla vita in comune; pertanto omissioni su beni/redditi dei conviventi sono rilevanti ai fini del delitto.
art. 131-bis cod. pen.
La causa speciale di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; l'esistenza di precedenti penali non esclude automaticamente l'istituto: gli stessi ostano solo se l'autore è stato dichiarato delinquente abituale/professionale/per tendenza oppure se ha commesso più reati della stessa indole.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per valutare la gravità del fatto (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo) ai fini dell'accertamento della particolare tenuità dell'offesa prevista dall'art. 131-bis.
art. 47 cod. pen.
L'errore sulla legge diversa dalla legge penale (o su norme richiamate nella norma penale) non è scusabile quale errore invocabile per escludere il dolo: l'errore su disposizioni come quelle del d.P.R. n. 115/2002 non scusa la condotta.
Massime di principio
- Per il delitto di falsa dichiarazione ai fini del patrocinio a spese dello Stato rilevano anche le omissioni relative a redditi o beni dei conviventi; tali omissioni possono integrare il reato indipendentemente dall'effettiva ammissibilità al beneficio.
- La sussistenza del dolo generico è essenziale: la mera negligenza o distrazione non integra il reato, pertanto il giudice deve valutare con attenzione gli indici della volontà mendace (es. testimonianze, conoscenza effettiva dei beni).
- L'errore sulla normativa che regola il calcolo dei redditi per il patrocinio (o su norme richiamate) non è in genere scusabile come errore di diritto a fini penali.
- L'art. 131-bis c.p. richiede la doppia verifica della particolare tenuità del fatto e della non abitualità: i precedenti penali non escludono automaticamente la causa di non punibilità, salvo che non emergano elementi che configurino abitualità o comunanza di indole tra i reati.
- In sede di valutazione della non abitualità il giudice deve motivare specificamente il rapporto tra precedenti penali e il reato per cui procede; non è sufficiente un richiamo generico a plurimi precedenti.
- Prove testimoniali che attestino la consapevolezza dell'imputato circa l'esistenza di beni non dichiarati (es. dichiarazione della coniuge) possono essere decisive per escludere la buona fede e accertare il dolo.
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