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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8302/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Colombo era stato condannato per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 (falsa dichiarazione per ottenere il patrocinio a spese dello Stato), per aver attestato falsamente che nessun familiare convivente era proprietario di immobili o percepiva redditi. Dagli accertamenti risultava invece che il figlio convivente era proprietario di un terreno/immobile e di un'autovettura di valore. In Cassazione il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione sui valori attribuiti ai beni e sui redditi, ha contestato la rilevanza della proprietà del bene mobile (auto) e la datazione del reddito della moglie, ha invocato la scusabilità dell'errore (anche in considerazione di ISEE presentato successivamente) e l'assenza del dolo per analfabetismo/trascuratezza, nonché la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la ricostruzione dei giudici di merito che hanno considerato rilevanti le omissioni rispetto ai redditi dei conviventi e che hanno ritenuto la presenza del dolo sulla base degli indici probatori (es. testimonianza della moglie). Ha inoltre affermato che l'errore su norme rilevanti per il calcolo del reddito non è scusabile come errore di diritto. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo relativo all'art. 131-bis c.p., rilevando che la Corte d'appello ha motivato in modo generico richiamando "numerosi precedenti penali" senza spiegare la comunanza di indole o la sussistenza dell'abitualità richiesta dalla norma; ne è derivata la necessità di riesame. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su quell'unico profilo; per il resto il ricorso è stato dichiarato infondato.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002

    Le false indicazioni o omissioni nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato integrano il reato quando riguardano elementi rilevanti per l'ammissione al beneficio; la falsità è penalmente rilevante anche se i redditi fossero in concreto nei limiti, purché la dichiarazione sia sorretta dal dolo generico rigorosamente provato.

  • art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002

    Il reddito complessivo da considerare per l'ammissione al patrocinio comprende anche il reddito di qualunque persona convivente e che contribuisce alla vita in comune; pertanto omissioni su beni/redditi dei conviventi sono rilevanti ai fini del delitto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa speciale di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; l'esistenza di precedenti penali non esclude automaticamente l'istituto: gli stessi ostano solo se l'autore è stato dichiarato delinquente abituale/professionale/per tendenza oppure se ha commesso più reati della stessa indole.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per valutare la gravità del fatto (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo) ai fini dell'accertamento della particolare tenuità dell'offesa prevista dall'art. 131-bis.

  • art. 47 cod. pen.

    L'errore sulla legge diversa dalla legge penale (o su norme richiamate nella norma penale) non è scusabile quale errore invocabile per escludere il dolo: l'errore su disposizioni come quelle del d.P.R. n. 115/2002 non scusa la condotta.

Massime di principio

  • Per il delitto di falsa dichiarazione ai fini del patrocinio a spese dello Stato rilevano anche le omissioni relative a redditi o beni dei conviventi; tali omissioni possono integrare il reato indipendentemente dall'effettiva ammissibilità al beneficio.
  • La sussistenza del dolo generico è essenziale: la mera negligenza o distrazione non integra il reato, pertanto il giudice deve valutare con attenzione gli indici della volontà mendace (es. testimonianze, conoscenza effettiva dei beni).
  • L'errore sulla normativa che regola il calcolo dei redditi per il patrocinio (o su norme richiamate) non è in genere scusabile come errore di diritto a fini penali.
  • L'art. 131-bis c.p. richiede la doppia verifica della particolare tenuità del fatto e della non abitualità: i precedenti penali non escludono automaticamente la causa di non punibilità, salvo che non emergano elementi che configurino abitualità o comunanza di indole tra i reati.
  • In sede di valutazione della non abitualità il giudice deve motivare specificamente il rapporto tra precedenti penali e il reato per cui procede; non è sufficiente un richiamo generico a plurimi precedenti.
  • Prove testimoniali che attestino la consapevolezza dell'imputato circa l'esistenza di beni non dichiarati (es. dichiarazione della coniuge) possono essere decisive per escludere la buona fede e accertare il dolo.

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