Cassazione Civile, Ordinanza n. 26803/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione di un cavalcavia, in sostituzione di un precedente passaggio a livello, in prossimità di fondi privati contigui a immobili industriali e abitativi. I proprietari originari lamentavano che l'opera avesse determinato una grave compromissione dell'accesso ai cespiti, soprattutto per i veicoli provenienti dal cavalcavia, oltre a rumori, vibrazioni ed emissioni dovuti all'aumento del traffico, con conseguente deprezzamento dei beni. Chiedevano l'indennità ex art. 44 d.P.R. 327/2001 o, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Il Tribunale riconosceva l'indennità solo nei confronti della società ferroviaria; in appello veniva affermata anche la responsabilità solidale del Comune e aumentata la somma. La società ferroviaria ricorreva per cassazione deducendo: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario; 2) insussistenza della propria legittimazione passiva, sostenendo di essere solo concessionaria e che l'obbligazione indennitaria gravasse solo sull'ente espropriante/beneficiario dell'opera; 3) nullità per ultrapetizione. Il Comune proponeva ricorso incidentale contestando a sua volta la propria condanna solidale e sostenendo che l'unico obbligato fosse la società ferroviaria, quale soggetto che aveva ideato, progettato ed eseguito i lavori.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo della società ferroviaria, ha dichiarato assorbito il terzo motivo, e ha rigettato il ricorso incidentale del Comune. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio sulla questione di diritto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. e affermando che l'unico tenuto al pagamento dell'indennità ex art. 44 d.P.R. 327/2001 è il Comune di Massafra, quale ente espropriante e beneficiario dell'espropriazione, non anche la società ferroviaria. Ha infine compensato integralmente le spese di tutti i gradi per l'obiettiva incertezza della questione.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001
"E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà"
L'indennità spetta per il pregiudizio permanente causato dalla legittima realizzazione dell'opera pubblica; il debitore è individuato in base al rapporto sostanziale con il procedimento ablativo, di regola l'ente espropriante/beneficiario dell'espropriazione, salvo vera concessione traslativa prevista dalla legge.
È richiamato come titolo alternativo di responsabilità aquiliana; la Corte ribadisce che si distingue dall'indennizzo perché presuppone un fatto doloso o colposo e non la sola legittima realizzazione dell'opera.
Richiamato ai fini del difetto di giurisdizione eccepito, ma la Corte esclude che la controversia appartenga alla giurisdizione amministrativa.
art. 133 d.lgs. n. 104 del 2010
Richiamato insieme all'art. 7 c.p.a. per il riparto di giurisdizione; la Corte conferma la giurisdizione del giudice ordinario per l'indennità controversa.
art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001
La Corte afferma che, nel testo applicabile ratione temporis, resta ferma la giurisdizione ordinaria per le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi.
art. 42 Cost.
È richiamato come fondamento del principio di giustizia distributiva sotteso all'indennità per il sacrificio imposto al privato in conseguenza di un'opera pubblica.
Richiamato nel ricorso incidentale del Comune per contestare la solidarietà passiva; la Corte esclude la solidarietà perché la convenzione interna non incide sui rapporti con i terzi e, in difetto di base legale o di concessione traslativa, il concessionario non è debitore dell'indennità.
Richiamato nel motivo della società ferroviaria, ma non assume ruolo centrale nella decisione.
Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale per dedotta ultrapetizione; il motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
Richiamato nei motivi sui limiti del thema decidendum; non è oggetto di autonoma decisione in ragione dell'assorbimento.
Richiamato nel terzo motivo della società ferroviaria; il tema resta assorbito.
La Corte riunisce i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
La Corte qualifica il successivo ricorso autonomo come ricorso incidentale, in ragione della notificazione del primo ricorso e della vicinanza temporale.
La questione di giurisdizione è decisa dalla Corte in quanto già oggetto di pronunce delle Sezioni Unite.
La Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito dopo la cassazione sulla questione di diritto.
art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001
È richiamato per precisare che la delega al concessionario può riguardare l'esercizio dei poteri espropriativi, ma non implica automaticamente il trasferimento degli obblighi indennitari verso i terzi.
art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001
La Corte lo interpreta come norma indennitaria per danno permanente da opera pubblica, non come fonte di responsabilità solidale automatica del concessionario.
Massime di principio
- In tema di indennità per danno permanente derivante da opera pubblica, la legittimazione passiva spetta, di regola, all'ente espropriante che sia anche beneficiario dell'espropriazione, poiché il rapporto sostanziale con il terzo danneggiato va individuato nel decreto ablatorio o nel procedimento espropriativo, non negli accordi interni tra enti e concessionari.
- Il concessionario dell'opera pubblica non risponde verso i terzi dell'indennità ex art. 44 d.P.R. 327/2001 se la convenzione non è traslativa e non vi è una base legale che gli attribuisca, con efficacia esterna, anche l'obbligo di corrispondere le indennità; gli accordi interni tra concedente e concessionario non sono opponibili ai terzi.
- La domanda di indennizzo ex art. 44 d.P.R. 327/2001 si distingue dalla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.: la prima presuppone la legittima realizzazione dell'opera pubblica e un pregiudizio permanente al fondo, mentre la seconda richiede allegazione e prova di una condotta illecita colposa o dolosa.
- La giurisdizione sulle controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi resta del giudice ordinario, anche quando la pretesa è formulata da un terzo proprietario confinante estraneo al procedimento espropriativo.
- La mera delega al concessionario del compimento dei lavori e di attività procedimentali espropriative non basta, da sola, a trasferire su di esso la titolarità dell'obbligo indennitario verso i terzi; per derogare alla regola occorre una previsione legislativa espressa o una vera concessione traslativa con rilevanza esterna.
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