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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19853/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento notificata a un'ex socia accomandataria di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese. La cartella rinvia a un precedente atto di recupero di un credito IVA dell'anno 2016 che, secondo l'Ufficio, era stato indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2017 da una società accollante. L'Amministrazione sosteneva che il credito fosse inesistente e che, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 212 del 2000, l'imposta non versata e compensata con crediti inesistenti fosse recuperabile nei confronti della società accollata estinta e quindi dei suoi successori. La contribuente impugnava la cartella dinanzi al giudice tributario di primo grado, che accoglieva il ricorso. In appello, tuttavia, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva il gravame dell'Agenzia, rilevando che l'atto di recupero presupposto, regolarmente notificato alla socia quale successore della società estinta, non era stato impugnato e che ciò precludeva di far valere nella opposizione alla cartella i vizi riferiti all'atto presupposto. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul fatto decisivo dell'estinzione della società molto anteriore al debito, sostenendo che ciò rendeva giuridicamente inesistente l'avviso di recupero ex art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973; 2) violazione dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo l'inesistenza della notificazione dell'atto di recupero, perché effettuata presso l'ex socia anziché secondo una modalità valida.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello: la CTR non aveva affatto ignorato l'estinzione della società, ma l'aveva reputata irrilevante, poiché i vizi dedotti riguardavano l'atto presupposto di recupero, che non era stato impugnato tempestivamente. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, in tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a uno dei soci di una società di persone estinta per cancellazione dal registro delle imprese, in applicazione analogica dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, poiché la notifica a uno dei successori realizza lo scopo di rendere edotto almeno uno di essi della pretesa tributaria. La Corte ha anche osservato che la censura relativa all'invio dell'atto alla società e non ai soci era in fatto smentita dall'atto allegato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità per omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché non centrava la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato esaminato come censura di violazione di legge sulla validità della notificazione dell'atto di recupero.

  • art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    La disciplina sulla notificazione agli eredi del debitore è stata applicata in via analogica ai soci di una società di persone estinta, ritenendo valida la notifica a uno dei successori.

  • art. 8 L. n. 212 del 2000

    È richiamato dall'Ufficio a fondamento del recupero dell'imposta non versata compensata con crediti ritenuti inesistenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata disposta, se dovuta, l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione sulla non impugnazione dell'atto presupposto, il motivo di cassazione che denunci l'omessa valutazione di fatti relativi a tale atto è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettiva.
  • Nei rapporti tributari riferiti a società di persone cancellate dal registro delle imprese, la notificazione dell'atto impositivo o di recupero a uno dei soci successori è idonea a perfezionare la conoscenza legale della pretesa, in applicazione analogica dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973.
  • La mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude, in sede di impugnazione dell'atto consequenziale, la deduzione dei vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere contro il primo atto.
  • Per contestare efficacemente la validità della notificazione, la censura deve confrontarsi con il contenuto effettivo dell'atto e con la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito; una critica smentita per tabulas è inidonea a fondare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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