Cassazione Civile, Ordinanza n. 05586/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da una domanda di restituzione proposta da due soggetti che, insieme al terzo familiare, erano cointestatari di un conto corrente acceso dopo il decesso della madre. Gli attori sostenevano che il convenuto avesse tratto dal conto somme superiori alla propria quota, anche utilizzandole per l'acquisto della propria abitazione, e chiedevano la condanna alla restituzione degli importi ritenuti percepiti in eccesso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello, valorizzando il bilancio domestico, la consulenza tecnica e la trascrizione di una registrazione audio, aveva riformato la decisione e condannato il convenuto al pagamento di somme a favore dei due appellanti. In cassazione il soccombente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non prodotto in appello il DVD contenente la registrazione audio, che invece era agli atti, e che avesse attribuito valore decisivo a mere trascrizioni parziali del contenuto del supporto, senza esaminare direttamente la prova e senza considerare che la trascrizione non poteva valere come piena prova del riconoscimento di debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non specificamente censurata la ratio della sentenza impugnata secondo cui la veridicità e riferibilità al ricorrente degli stralci di conversazione trascritti dall'altra parte erano comunque incontestate, sicché l'eventuale questione sul deposito del DVD in appello era irrilevante. Inoltre ha osservato che la Corte d'appello aveva fondato il convincimento soprattutto sulle risultanze della consulenza tecnica e sul bilancio domestico, usando la registrazione audio soltanto come conferma indiretta. Le doglianze sul contenuto della trascrizione sono state qualificate come contestazioni di merito, non scrutinabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento dell'ulteriore somma in favore della controparte e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 380-bis c.p.c., al pagamento di una somma equitativa e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La censura che cumuli violazione di legge e vizio motivazionale in modo generico è inammissibile; il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
La loro violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia trattato come prova legale elementi liberamente valutabili; non quando si contesti soltanto il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non se si contesta l'esito della valutazione probatoria.
La motivazione deve essere logica e adeguata, ma non occorre dar conto di tutte le prove prodotte o di tutte le tesi prospettate.
Nel procedimento accelerato, se il ricorso è definito in conformità alla proposta di inammissibilità, il mancato adeguamento può fondare la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le osservazioni depositate oltre i limiti funzionali dell'istanza non rilevano se atipiche rispetto alla fase processuale prevista.
La domanda di rifusione di spese relative a un distinto procedimento è esaminabile solo se accompagnata dalla specifica documentazione necessaria al contraddittorio.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta di inammissibilità integra una ipotesi normativa di abuso del processo che può giustificare la condanna aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di pronuncia sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una doglianza che, sotto l'apparente violazione di legge, si risolva nella semplice contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono; non quando si lamenti una valutazione ritenuta erronea o incompleta del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere probatorio è stato posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti l'idoneità delle prove a dimostrare il fatto allegato.
- Se la decisione di merito si fonda autonomamente su una consulenza tecnica e su altri elementi probatori, la critica a uno solo di essi può risultare irrilevante se non incide sulla ratio decidendi complessiva.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito per ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie.
- La formulazione cumulativa e non distinta di vizi eterogenei all'interno di un unico motivo può determinare inammissibilità per difetto di specificità.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la mancata adesione alla proposta di definizione può comportare la condanna aggravata per abuso del processo quando il ricorso sia confermato come inammissibile.
- La richiesta di rifusione di spese relative a un diverso subprocedimento richiede una produzione documentale specifica, altrimenti non può essere esaminata nel rispetto del contraddittorio.
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