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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13820/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per detenzione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90), deducendo in primo luogo la violazione degli artt. 458 comma 2 c.p.p., 442 comma 1‑bis e 441 comma 5 c.p.p.: la consulenza tossicologica era stata depositata dopo la richiesta di giudizio abbreviato e senza adeguata comunicazione a entrambi i difensori, perciò sarebbe inutilizzabile nel rito abbreviato e le operazioni di campionatura sarebbero nulle. In secondo luogo ha dedotto la violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 87 DPR 309/90 e all'art. 364 c.p.p., sostenendo che il campionamento era stato eseguito senza il rituale avviso ai difensori e che ciò ne compromette la utilizzabilità e la riferibilità degli esiti analitici al complesso del materiale sequestrato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto che la consulenza tossicologica fosse già stata disposta prima della richiesta di giudizio immediato ed era conoscibile dal fascicolo del PM; la difesa, pur avendo eccepito l'inutilizzabilità, ha reiterato la richiesta del rito abbreviato dopo il rigetto dell'eccezione, manifestando così la volontà di accettare il compendio probatorio comprensivo della perizia, con conseguente convalescenza delle contestate nullità/irregolarità impeditive nel rito abbreviato. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che le operazioni di campionatura non fossero quelle disciplinate dall'art. 87 DPR 309/90 (mancava, tra l'altro, l'ordine di distruzione della residua parte) e che le deduzioni della difesa riguardo alla non estensibilità degli esiti analitici al totale fossero generiche; non è stato provato un nesso eziologico tra metodica di prelievo e presunta alterazione del risultato. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale contestata: il ricorrente è stato ritenuto responsabile per detenzione di stupefacenti ai sensi di questa disposizione.

  • art. 458 comma 2 c.p.p.

    Disciplina il rito del giudizio abbreviato dopo decreto di giudizio immediato; la Corte ha ritenuto utilizzabile nel rito le risultanze già conoscibili nel fascicolo del PM e che la reiterazione della richiesta di abbreviato dopo il rigetto delle eccezioni implica accettazione del compendio probatorio.

  • art. 442 comma 1‑bis c.p.p.

    Individua gli atti utilizzabili per la decisione nel giudizio abbreviato: la Corte ha interpretato che atti noti all'imputato e presenti nel fascicolo del PM possono concorrere al compendio probatorio anche se materialmente depositati dopo la richiesta, se prevedibili/known.

  • art. 441 comma 5 c.p.p.

    Attribuisce al giudice poteri di acquisizione di prove/CTU nel contraddittorio; richiamato nel dibattito sull'ammissibilità di acquisizioni peritali e sulle possibili misure integrative.

  • art. 438 comma 6‑bis c.p.p.

    Previsione di sanatoria di talune nullità/processuali richiamata dalle parti; la Corte ha ritenuto non decisiva tale norma per le eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • art. 421 comma 3 c.p.p.

    Richiamato in tema di atti che il giudice può disporre d'ufficio; la sua applicabilità al rito abbreviato è stata discussa ma non ritenuta risolutiva dal Collegio.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma processuale richiamata a presidio dei poteri istruttori e delle facoltà di intervento del PM: evocata nella censura sulla correttezza delle operazioni di campionatura e della loro utilizzabilità.

  • art. 87 DPR 309/90

    Regola le operazioni di campionamento e le garanzie difensive per i sequestri di stupefacenti; la Corte ha precisato che la disciplina si applica alle operazioni disposte dall'autorità giudiziaria con ordine di distruzione e che nel caso concreto tale requisito non emergeva, riducendo l'efficacia della censura difensiva.

  • art. 364 c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle garanzie procedurali relative agli atti d'indagine e alla loro utilizzabilità; non ha però determinato l'annullamento delle risultanze nel caso concreto.

  • art. 1367 cod. civ.

    Citato a titolo ermeneutico (regola della conservazione degli atti) per spiegare che la reiterazione della richiesta di abbreviato va interpretata come accettazione del compendio probatorio e non come atto privo di effetti.

  • art. 183 c.p.p.

    Riferimento al modello generale di convalescenza delle nullità: la Corte ha richiamato la distinzione tra nullità assolute e relative in relazione alle nullità deducibili nel rito abbreviato.

Massime di principio

  • Se una consulenza tecnica è stata disposta prima della richiesta di giudizio abbreviato e risultava dagli atti consultabili del PM, può essere considerata parte del compendio probatorio anche se materialmente depositata dopo la richiesta, purché la difesa potesse prevederne l'imminente deposito.
  • La reiterazione della richiesta del rito abbreviato dopo che il giudice ha rigettato le eccezioni sulla utilizzabilità di nuovi atti può essere interpretata come accettazione del compendio probatorio comprensivo di tali atti, con conseguente convalescenza di nullità non assolute.
  • Nel giudizio abbreviato si possono dedurre principalmente nullità assolute o inutilizzabilità patologiche; nullità relative o deduzioni generiche rischiano di essere considerate come implicitamente superate dall'accettazione del rito.
  • Per contestare validamente esiti di analisi su campioni è necessario specificare il nesso eziologico tra modalità di campionamento/analisi e presunta alterazione del risultato: mere affermazioni generiche sulla non riferibilità non sono sufficienti.
  • Le operazioni di campionamento disciplinate dall'art. 87 DPR 309/90 richiedono profili specifici (es. ordine di distruzione della residua parte); l'assenza di tali formalità può incidere sulla censura, ma occorre dimostrare concretamente l'incidenza sulla attendibilità degli esiti.

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