Cassazione Civile, Ordinanza n. 08421/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società consortile in amministrazione straordinaria ha impugnato il decreto del Tribunale che, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta da una società creditrice, aveva ammesso quest’ultima al passivo in prededuzione per un credito di oltre 391 mila euro. Il credito era maturato nel periodo successivo alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo con riserva e precedente all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. La ricorrente ha censurato la decisione per violazione degli artt. 111 e 161, comma 7, l. fall., sostenendo che la prededuzione non poteva essere riconosciuta perché la fase di concordato non era mai stata aperta, il piano non era stato presentato, mancava il nesso di funzionalità con una procedura concorsuale e gli atti da cui discendeva il credito non sarebbero stati legalmente compiuti in difetto di autorizzazione del tribunale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi del decreto impugnato, poiché il Tribunale aveva fondato la prededuzione non sulla funzionalità del credito a una procedura concorsuale, ma sulla diversa prededuzione di fonte legale prevista dall’art. 161, comma 7, l. fall. La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale aveva accertato in fatto che le prestazioni erano rese nel periodo di preconcordato in relazione a normali atti di gestione, non a operazioni di straordinaria amministrazione, sicché non era necessaria l’autorizzazione preventiva invocata dalla ricorrente. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 111 L.F.
la prededuzione può derivare sia da crediti sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali, sia da una specifica previsione legale che attribuisca il rango prededucibile al credito.
art. 161, comma 7, L.F.
i crediti derivanti da atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda di concordato sono prededucibili per previsione legale; la norma tutela la continuità gestoria nel periodo di preconcordato.
art. 98 L.F.
è il rimedio di opposizione allo stato passivo utilizzato dalla creditrice per ottenere l’ammissione del proprio credito.
richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La prededuzione ex art. 161, comma 7, l. fall. non presuppone necessariamente l’apertura della procedura di concordato preventivo, perché opera come prededuzione di fonte legale collegata agli atti compiuti dopo il deposito della domanda.
- Non va confuso il regime dei crediti prededucibili per occasionalità o strumentalità rispetto alla procedura concorsuale con la diversa prededuzione legale prevista per gli atti compiuti nel periodo di preconcordato.
- Quando il giudice di merito qualifica le prestazioni rese nel periodo di preconcordato come riferite a normali atti di gestione, non è necessaria l’autorizzazione preventiva prevista per gli atti di straordinaria amministrazione.
- In cassazione, le censure che non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata risultano infondate o inammissibili, perché investono un presupposto non posto a base della decisione.
- La distinzione tra atti di straordinaria amministrazione e atti di ordinaria gestione è decisiva ai fini della necessità di autorizzazione e, quindi, della qualificazione del credito sorto in costanza di domanda di concordato.
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