Cassazione Civile, Ordinanza n. 01943/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
Due creditori avevano pignorato i crediti che una cooperativa edilizia vantava verso alcuni soci. Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, i terzi pignorati avevano dichiarato di non essere debitori della cooperativa e avevano opposto, in varia forma, crediti propri verso la società, invocando anche compensazioni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provato il credito della cooperativa verso i soci: la documentazione contabile acquisita e la consulenza tecnica non erano sufficienti a ricostruire con certezza i rapporti dare-avere, anche perché il bilancio 2007 richiamato in causa non era stato approvato. I ricorrenti hanno denunciato violazione delle norme sull'onere della prova, sui limiti di indagine del giudice e del c.t.u., sulla vincolatività dei bilanci e dell'art. 1988 c.c., sostenendo che i debiti dei soci risultassero dai bilanci e dalla nota integrativa, che le difese avversarie in appello fossero precluse, e che la consulenza avesse comunque escluso i crediti in compensazione. Con il secondo motivo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata prova dei crediti compensativi dei convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: il primo perché privo di autosufficienza e comunque infondato, poiché nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo il creditore procedente deve provare l'esistenza e l'entità del credito del debitore esecutato verso il terzo; la Corte ha inoltre affermato che il bilancio non approvato non ha efficacia probatoria vincolante verso i soci, che le contestazioni dei terzi costituivano mere difese ammissibili in appello e che non era stato dimostrato un vizio della consulenza tecnica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici, non questioni o argomentazioni. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'onere della prova del credito azionato nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo grava sul creditore procedente
non è violato quando la difesa del terzo non integra ammissione del debito, ma contestazione della sua esistenza per difetto di prova
richiamato dai ricorrenti come norma sui limiti della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dai ricorrenti in tema di disponibilità e valutazione delle prove
richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle risultanze probatorie
richiamato dai ricorrenti in relazione al contenuto dell'atto introduttivo
richiamato dai ricorrenti in relazione alle difese del convenuto
richiamato dai ricorrenti sulla disciplina applicabile alle cooperative
richiamato dai ricorrenti per sostenere la vincolatività delle deliberazioni assembleari non impugnate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare e localizzare specificamente gli atti e documenti su cui si fonda; la mancanza rende il motivo inammissibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame censurabile in cassazione riguarda un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni
nel testo anteriore alle modifiche del 2012, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo assume natura di ordinario giudizio di cognizione
norma sul rito camerale di trattazione in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, nella disciplina anteriore alla riforma dell'art. 548 c.p.c., il creditore procedente deve provare l'esistenza e l'ammontare del credito del debitore esecutato verso il terzo, poiché agisce iure proprio e nei limiti del proprio interesse.
- Il terzo pignorato che contesti il credito azionato non propone necessariamente un'eccezione in senso stretto: la semplice contestazione dell'infondatezza della pretesa per difetto di prova costituisce mera difesa, ammissibile anche in appello.
- Il bilancio sociale o della cooperativa acquista efficacia probatoria esterna solo con la regolare approvazione assembleare; un bilancio non approvato non può valere, da solo, come piena prova dei crediti della società verso i soci.
- Ai fini del ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza impone l'indicazione specifica e la localizzazione degli atti e documenti rilevanti; la mancanza di tali indicazioni rende inammissibile il motivo.
- L'omesso esame deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo e controverso, non una questione giuridica, una tesi difensiva o un argomento logico.
- La consulenza tecnica d'ufficio può acquisire documenti necessari alle verifiche affidate, ma non può supplire all'onere delle parti di provare i fatti principali posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni.
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