Cassazione Civile, Sentenza n. 2852/2020 del 06/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pensionata)
La controversia
La pensionata aveva chiesto al Tribunale di Padova la corretta ricostruzione della pensione applicando i benefici previsti dalla L. n. 96 del 1955 per i perseguitati per motivi politici e razziali. Sosteneva che l’INPS non avesse assunto a base di calcolo la retribuzione attuale all’epoca del pensionamento e non avesse corrisposto interessi e rivalutazione dalla decorrenza della pensione; aveva chiesto le differenze sui ratei, almeno dal 1° marzo 1965, oltre agli accessori. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata l’8 gennaio 2014, dopo una pronuncia non definitiva che aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione secondo il criterio retributivo, ha concluso, sulla base della CTU, che il ricalcolo non produceva differenze a credito; ha tuttavia posto a carico dell’INPS metà delle spese dei due gradi. Con il primo motivo del ricorso principale, la pensionata ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando che fosse stato ritenuto provato il pagamento dei ratei maturati nel periodo interessato dal ricalcolo e successivi al settembre 1983. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1241, 1242 e 2946 c.c. e delle norme speciali in materia pensionistica, sostenendo che fosse stata effettuata una compensazione tra il proprio credito, ritenuto imprescrittibile, e somme che l’INPS avrebbe pagato in eccesso dopo il settembre 1983, asseritamente prescritte e irripetibili. L’INPS ha proposto ricorso incidentale contro la statuizione sulle spese, lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c. per essere stato condannato a rifonderne metà nonostante l’esito finale favorevole.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale, ritenendoli infondati, pur correggendo e integrando la motivazione della sentenza impugnata. Ha precisato che la domanda riguardava l’erronea determinazione dell’importo pensionistico per mancata applicazione del sistema di calcolo rivendicato, non la mancata corresponsione dei ratei già liquidati secondo il criterio adottato dall’INPS. L’effettivo pagamento di quei ratei era quindi estraneo all’oggetto del giudizio e non poteva esservi introdotto senza mutare la domanda; la decisione non si fonda, dunque, sulla preclusione derivante dalla mancata contestazione del pagamento. Le norme su compensazione e indebito pensionistico invocate con il secondo motivo non erano pertinenti: occorreva confrontare gli importi complessivamente dovuti secondo il criterio riconosciuto e quelli complessivamente liquidati, confronto che, secondo l’accertamento di fatto della Corte d’appello non più censurabile, non aveva evidenziato un saldo a credito della pensionata. La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell’INPS: la soccombenza ai fini delle spese va valutata in relazione all’esito definitivo della lite e non dipende dal fatto che la parte poi risultata vittoriosa fosse soccombente in una fase o pronuncia non definitiva. Ha quindi cassato la sentenza d’appello limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, ha compensato integralmente le spese dell’intero processo, in ragione della peculiare complessità della vicenda. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
vertendosi solo sulla correttezza dei parametri relativi al calcolo preordinato alla liquidazione della pensione, ogni indagine sul fatto che gli importi liquidati dall’ente siano anche stati effettivamente corrisposti risulta infatti ultronea rispetto all’oggetto del giudizio, che non è modificabile nè dalla parte nè dal giudice (artt. 99 e 112 c.p.c.).
Il giudice deve attenersi all’oggetto e alla causa petendi della domanda: una controversia sulla correttezza dei criteri di calcolo della pensione non può essere estesa all’accertamento dell’effettivo pagamento dei ratei già liquidati, se ciò comporta una modifica della domanda.
diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non può configurarsi alcuna soccombenza dell’INPS nel fatto che la Corte di merito, nella pronuncia non definitiva, avesse condiviso la prospettazione in diritto dell’odierna ricorrente volta alla riliquidazione della propria pensione sulla base del criterio retributivo, giacchè la soccombenza va valutata in relazione all’esito definitivo della lite, senza che rilevi che in una fase o grado anteriore la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un qualche esito ad essa favorevole.
La soccombenza rilevante per la regolazione delle spese si determina in base all’esito definitivo della lite, non in base all’esito favorevole ottenuto da una parte in una fase o pronuncia precedente.
si tratta piuttosto di riconoscere che la questione dell’effettiva corresponsione degli importi liquidati secondo il sistema di calcolo ritenuto applicabile dall’INPS era estranea all’oggetto del giudizio e che non si sarebbe potuto darvi ingresso se non con una inammissibile mutatio libelli.
Le regole sulla prova non consentono di introdurre e decidere una questione estranea all’oggetto della domanda; nel caso deciso, la contestazione sull’effettivo pagamento dei ratei non poteva ampliare una domanda circoscritta alla corretta determinazione del trattamento pensionistico.
non si tratta infatti in specie nè di ripetere indebiti nè di operare le conseguenti compensazioni, che sono istituti che rilevano allorchè il pensionato certat de damno vitando rispetto ad un credito fatto valere nei suoi confronti dall’ente previdenziale, imponendo a quest’ultimo di operare secondo le previsioni che regolano la compensazione e l’indebito in materia pensionistica.
La disciplina della compensazione e dell’indebito è pertinente quando il pensionato si oppone a un credito restitutorio vantato dall’ente; non governa una domanda diretta soltanto ad accertare le differenze risultanti dal confronto tra importi pensionistici liquidati e importi dovuti secondo il criterio rivendicato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il rigetto del ricorso principale comporta, in presenza dei presupposti processuali, l’attestazione dell’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando la domanda previdenziale contesta l’erronea determinazione dell’importo della pensione per l’applicazione di un criterio di calcolo diverso da quello spettante, il giudizio riguarda il confronto tra gli importi complessivamente dovuti secondo il criterio rivendicato e quelli liquidati dall’ente. Non riguarda, salvo specifica domanda, l’effettiva corresponsione dei ratei già liquidati.
- L’effettivo pagamento dei ratei già liquidati secondo il criterio applicato dall’ente previdenziale è estraneo a una domanda circoscritta alla corretta ricostruzione del trattamento pensionistico; introdurre tale questione può comportare una mutatio libelli.
- La disciplina della compensazione e della ripetizione dell’indebito pensionistico rileva quando il pensionato si oppone a una pretesa restitutoria dell’ente, non quando si deve soltanto verificare se il ricalcolo del trattamento generi differenze a credito.
- La soccombenza ai fini della regolazione delle spese si valuta considerando l’esito definitivo della lite; non è sufficiente che la parte risultata vittoriosa abbia subito un esito sfavorevole in una fase o pronuncia non definitiva.
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