Cassazione Civile, Sentenza n. 2713/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente, già dirigente assicurato presso l’INPDAI, nel 2000 non aveva scelto il riscatto oneroso dei periodi contributivi per restare nella gestione INPDAI e aveva invece ottenuto, dal 1° gennaio 2001, una pensione a carico della gestione commercianti dell’AGO, cumulando i contributi versati nelle due gestioni. In primo grado e in appello aveva chiesto all’INPS la riliquidazione della pensione applicando l’art. 42, comma 3, della L. n. 289/2002, il criterio del pro rata e la garanzia di un trattamento almeno pari a quello dell’AGO prevista per le pensioni INPDAI; chiedeva inoltre di considerare i contributi versati nella gestione artigiani e commercianti senza onere di riscatto. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 449/2014 depositata il 27 maggio 2014, aveva rigettato la domanda, ritenendo che il ricorrente fosse già pensionato prima dell’entrata in vigore della disciplina del 2002 e non avesse periodi contributivi successivi al 2000 cui applicare il pro rata. In Cassazione il ricorrente, con un unico motivo, ha denunciato violazione della L. n. 289/2002, art. 42, comma 3; della L. n. 297/1982, art. 1, comma 8; del D.Lgs. n. 81/1997, art. 3, comma 2; della L. n. 967/1953, art. 2, in relazione alla L. n. 335/1995, art. 2, comma 7, e al D.Lgs. n. 181/1997, art. 3, comma 4; nonché degli artt. 3 e 38 Cost. Ha sostenuto che l’omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici e il confronto costituzionale tra trattamenti relativi a periodi contributivi e tetti retributivi analoghi imponessero la riliquidazione, lamentando la disparità tra pensioni decorrenti prima e dopo il 1° gennaio 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente era titolare dal 1° gennaio 2001 di una pensione della gestione commercianti AGO, ottenuta cumulando i contributi INPDAI e commercianti senza riscattare onerosamente i periodi per restare nell’INPDAI. Poiché all’entrata in vigore dell’art. 42 della L. n. 289/2002 era già pensionato, non poteva far valere periodi contributivi successivi al 2000 e la disciplina sopravvenuta, non dichiarata retroattiva, non poteva incidere sulla pensione già liquidata. Il ricorrente non era inoltre più titolare di una posizione assicurativa presso l’INPDAI e non poteva quindi invocare la clausola di salvaguardia dell’art. 2 della L. n. 967/1953 relativa alle pensioni liquidate dall’INPDAI. La Corte ha escluso che il principio di omogeneizzazione dei trattamenti fondasse la pretesa di ricalcolo nel caso concreto. Ha condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.500 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, ed euro 200 per esborsi; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, L. n. 289/2002
Sulla base di tali considerazione appare del tutto infondata la richiesta applicazione del principio del c.d. pro rata ex art. 42 citata – in base al quale continueranno ad applicarsi le vecchie regole INPDAI per tutti i periodi fino al 31/12/2002 e quelle INPS per i periodi successivi – atteso che il ricorrente all’entrata in vigore della norma, era già titolare di pensione e, dunque, non avrebbe potuto far valere periodi contributivi successivi al 2000 e la pensione non avrebbe potuto essere influenzata da una norma successiva non dichiarata retroattiva.
Il criterio del pro rata introdotto dalla norma disciplina i periodi contributivi secondo la gestione di riferimento, ma non consente di ricalcolare una pensione già liquidata prima della sua entrata in vigore in assenza di una previsione di retroattività.
art. 2 L. n. 967/1953
Alla data dell’entrata in vigore dell’art. 42 citato il B. non era più titolare di una posizione assicurativa presso l’INPDAI non potendo di conseguenza neppure invocare l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui alla L. n. 967 del 1953, art. 2, in base alla quale le pensioni liquidate dall’Inpdai non possono essere inferiori a quelle erogate dall’AGO.
La clausola di salvaguardia che assicura alle pensioni liquidate dall’INPDAI un importo almeno pari a quello dell’AGO presuppone una pensione liquidata dall’INPDAI e non è invocabile da chi, alla data rilevante, non abbia più una posizione assicurativa presso tale gestione e percepisca una pensione AGO.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La disciplina del pro rata introdotta dall’art. 42, comma 3, della L. n. 289/2002 non si applica retroattivamente alle pensioni già liquidate prima della sua entrata in vigore, in mancanza di una previsione che disponga la retroattività.
- La garanzia prevista dall’art. 2 della L. n. 967/1953, secondo cui le pensioni liquidate dall’INPDAI non possono essere inferiori a quelle dell’AGO, non è invocabile da chi non sia più titolare di una posizione assicurativa presso l’INPDAI e percepisca una pensione liquidata dall’AGO.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 5 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2714/2020 del 05/02/2020
- Sentenza lavoro · 5 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2715/2020 del 05/02/2020
- Sentenza lavoro · 5 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2712/2020 del 05/02/2020
- Sentenza lavoro · 5 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2711/2020 del 05/02/2020
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2526/2020 del 04/02/2020
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2524/2020 del 04/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →