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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2862/2020 del 06/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sindacato)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto della società di autorizzare un’ora di assemblea retribuita, fissata per il 15 ottobre 2014 e convocata dai soli componenti della RSU eletti nelle liste dell’organizzazione sindacale ricorrente. Il Tribunale aveva escluso la condotta antisindacale e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 810/2016 depositata il 20 febbraio 2017, aveva confermato tale decisione, ritenendo che il principio maggioritario previsto dall’art. 7 della Parte Seconda, Sezione Seconda, del Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 si estendesse a tutte le attribuzioni della RSU, compresa l’indizione dell’assemblea. Con un unico motivo, il sindacato ha denunciato la violazione degli artt. 4, 5 e 7 del Testo unico, anche in relazione agli artt. 19 e 20 della legge n. 300/1970. Ha sostenuto che il diritto di indire l’assemblea spetta anche ai singoli componenti della RSU dotati dei requisiti di rappresentatività, in quanto subentrati alle RSA e ai loro dirigenti nell’esercizio delle prerogative sindacali; ha inoltre invocato l’applicabilità all’accordo del 2014 dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con riferimento all’accordo interconfederale del 1993.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che gli artt. 4 e 5 del Testo unico del 2014, letti sistematicamente e in coerenza con l’art. 20 della legge n. 300/1970, riconoscano il diritto di indire assemblee non soltanto alla RSU collegialmente, ma anche a ciascun suo componente eletto nelle liste di un sindacato di fatto rappresentativo nell’azienda ai sensi dell’art. 19 della stessa legge, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013. Il principio maggioritario disciplina le decisioni collegiali della RSU, ma non impedisce al singolo componente di esercitare diritti che non comportano decisioni vincolanti per gli altri, quale la richiesta di un’assemblea. La Corte d’appello non si era conformata a tale interpretazione e la sentenza è stata cassata. Rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Accordo interconfederale 10 gennaio 2014, T.U. sulla rappresentanza, Parte Seconda, Sezione Seconda, artt. 4 e 5

    il diritto d’indire assemblee, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 20, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purchè questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 19, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.

    Il combinato disposto degli artt. 4 e 5 riconosce il diritto di indire assemblee, quale specifica agibilità sindacale, anche al singolo componente della RSU che sia stato eletto nelle liste di un sindacato di fatto rappresentativo nell’azienda.

  • Accordo interconfederale 10 gennaio 2014, T.U. sulla rappresentanza, Parte Seconda, Sezione Seconda, art. 7

    la natura di organismo a funzione collegiale della RSU, la quale dunque assume il principio di maggioranza quale criterio di espressione del principio democratico nel momento decisionale” senza che tale caratteristica precluda al singolo il mero esercizio di diritti che non importano decisioni vincolanti nei confronti degli altri.

    Il principio maggioritario governa le decisioni della RSU nella sua funzione collegiale, ma non preclude l’esercizio individuale di prerogative che non assumono carattere decisionale vincolante per gli altri componenti.

  • art. 19 della legge n. 300/1970

    il diritto d’indire assemblee, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 20, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purchè questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 19, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.

    La legittimazione individuale del componente della RSU a indire l’assemblea presuppone che il sindacato nelle cui liste è stato eletto sia di fatto rappresentativo nell’azienda, secondo i criteri risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013.

  • art. 20 della legge n. 300/1970

    Come è noto, inoltre, la L. n. 300 del 1970, art. 20 prevede che l’indizione dell’assemblea può avvenire “singolarmente o congiuntamente” da parte delle RSA di cui al precedente art. 19.

    La previsione dell’indizione dell’assemblea singolarmente o congiuntamente fonda il riconoscimento della relativa prerogativa anche in capo al singolo componente della RSU, nei limiti precisati dal principio di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 4, 5 e 7 Parte Seconda, Sezione Seconda, del T.U. sulla rappresentanza 10.1.2014 anche in relazione alla L. n. 300 del 1970, artt. 19 e 20 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)

    La disposizione è indicata quale parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte accoglie il ricorso per l’erronea interpretazione delle norme collettive e legislative richiamate.

Massime di principio

  • Il diritto di indire assemblee dei lavoratori previsto dall’art. 20 della legge n. 300/1970 costituisce una prerogativa esercitabile anche dal singolo componente della RSU, purché eletto nelle liste di un sindacato di fatto rappresentativo nell’azienda secondo l’art. 19 della stessa legge, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013.
  • La natura collegiale della RSU e il principio maggioritario applicabile alle sue decisioni non escludono l’esercizio individuale di diritti sindacali che non producono decisioni vincolanti per gli altri componenti, come l’indizione di un’assemblea.

Come è indicizzato

RamiLavoro

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