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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2849/2020 del 06/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Il resistente aveva contributi accreditati presso l’INPDAI dal 1° novembre 1974 al 31 dicembre 1999 e presso l’INPS dal 1° gennaio 2000 fino al pensionamento. L’INPS aveva liquidato la pensione considerando unitariamente la contribuzione delle diverse gestioni ai fini del diritto, ma calcolando la misura mediante quote distinte secondo il sistema del pro-rata previsto dall’art. 42, commi 1 e 3, della L. n. 289/2002. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda del pensionato e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 837/2013 depositata il 1° agosto 2013, aveva confermato il diritto a ottenere il calcolo dell’intera pensione secondo il sistema vigente nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, ritenendo che il pro-rata riguardasse soltanto chi era ancora dirigente e assicurato presso l’INPDAI alla data della sua soppressione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 42 della L. n. 289/2002 e la falsa applicazione dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 181/1997: ha sostenuto che il pro-rata si applicasse anche al pensionato, poiché il diritto a pensione era maturato dopo l’entrata in vigore della legge. Il resistente ha inoltre opposto che la soppressione dell’INPDAI avrebbe prodotto una ricongiunzione ex lege e che il calcolo per quote determinerebbe un trattamento deteriore, anche in relazione alla ricongiunzione gratuita e alla salvaguardia prevista per gli iscritti all’INPDAI.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo dell’INPS. Ha stabilito che il riferimento legislativo ai lavoratori assicurati presso l’INPDAI comprende tutti i titolari di una posizione assicurativa presso l’ente, anche se non erano più dirigenti né in costanza di rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2002; la posizione permane fino al trasferimento dei contributi mediante ricongiunzione o al conseguimento della prestazione, ricorrendone i presupposti. Il pro-rata risponde alla scelta legislativa di mantenere distinti i periodi assicurativi e i rispettivi criteri di calcolo, uniformando il regime pensionistico dei dirigenti industriali a quello dei lavoratori dipendenti. La Corte ha inoltre ritenuto non dimostrata la dedotta disparità di trattamento: mancavano gli elementi necessari a una comparazione a parità di condizioni, considerando anche contribuzione e retribuzioni pensionabili, e non era stato provato che la quota calcolata secondo i criteri INPDAI sarebbe stata inferiore a quella determinata con i criteri AGO. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del pensionato. Ha compensato le spese dell’intero processo, in ragione del fatto che gli orientamenti di legittimità sulla materia erano intervenuti dopo la proposizione del ricorso. Ha escluso i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente vittorioso.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    ciò che rileva è piuttosto che il legislatore abbia manifestato la volontà di uniformare il regime pensionistico dei dirigenti industriali a quello dei lavoratori dipendenti “nel rispetto del principio del pro-rata” (L. n. 289 del 2002, art. 42, comma 3).

    La norma estende il criterio del pro-rata ai titolari di una posizione assicurativa presso l’INPDAI, senza limitarlo a chi fosse ancora in servizio come dirigente alla data della soppressione. La contribuzione dei diversi periodi va considerata in quote distinte, calcolate secondo i criteri propri dei rispettivi regimi.

  • art. 3, comma 7, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181

    il rinvio della L. n. 289 del 2002, art. 42, al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7, nonchè lo stesso meccanismo del pro-rata adottato nell’art. 42 cit., sono espressione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, per la diversità dei sistemi di calcolo adottati, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo specifici criteri.

    Il rinvio concorre a mantenere separati i periodi assicurativi e i rispettivi sistemi di calcolo, con determinazione di quote pensionistiche distinte secondo i criteri applicabili a ciascun periodo.

  • art. 3, comma 4, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181

    A riguardo va rilevato che parte controricorrente non ha offerto gli elementi di fatto necessari per effettuare il giudizio comparativo, che deve aver riguardo anche alla contribuzione versata (cfr. Cass. n. 4897/2017) e non solo all’anzianità ed alla retribuzione, occorrendo, ai fini della liquidazione della quota A secondo i criteri vigenti per l’INPDAI, che la comparazione avvenga a parità di condizioni – cfr. in tal senso anche Cass. n. 13980/2018 – tenendo conto delle diverse retribuzioni pensionabili e delle diverse contribuzioni e dimostrando poi che, all’esito di una simile comparazione, la quota A, da liquidarsi secondo i criteri INPDAI, sarebbe inferiore a quella da calcolarsi con i criteri AGO, mentre il controricorrente àncora all’intero importo della pensione liquidata il pregiudizio derivante dall’applicazione del principio del pro-rata.

    La deduzione di un trattamento deteriore rispetto alla salvaguardia prevista per gli iscritti all’INPDAI richiede una comparazione concreta a parità di condizioni, che consideri anzianità, retribuzioni pensionabili e contribuzione e dimostri il pregiudizio sulla quota interessata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

    L’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione non è dovuto dal ricorrente che ha ottenuto l’accoglimento del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

    La disposizione ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte, che non si applica al ricorrente vittorioso.

Massime di principio

  • Il criterio del pro-rata previsto per la liquidazione della pensione dei lavoratori già assicurati presso l’INPDAI si applica a tutti i titolari di una posizione assicurativa presso l’ente soppresso, anche se, alla data della soppressione, non erano più dirigenti o non erano in costanza di rapporto di lavoro. La posizione assicurativa permane fino alla ricongiunzione dei contributi in altra gestione o al conseguimento della prestazione, se ne ricorrono i presupposti.
  • Quando la disciplina applicabile prevede il pro-rata per periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse, la pensione va determinata mediante quote distinte, calcolate secondo i criteri propri dei rispettivi regimi; il diritto a pensione maturato dopo l’entrata in vigore della disciplina non comporta di per sé l’applicazione a tutta la contribuzione di un unico sistema di calcolo.
  • Chi deduce che il calcolo per quote comporti un trattamento deteriore rispetto a una disciplina di salvaguardia deve fornire gli elementi per una comparazione concreta a parità di condizioni, considerando non solo anzianità e retribuzione, ma anche la contribuzione versata e le diverse retribuzioni pensionabili, e deve dimostrare il pregiudizio sulla quota calcolata secondo il regime contestato.

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