Cassazione Civile, Ordinanza n. 05300/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per la liquidazione del compenso professionale spettante a un avvocato per l'attività svolta in favore di una società cooperativa edilizia. La Corte d'appello, decidendo in unico grado, aveva liquidato il compenso e condannato la società al pagamento. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità dell'ordinanza perché pronunciata prima della scadenza del termine di quindici giorni che la stessa Corte territoriale aveva concesso per il deposito di note illustrative/memorie difensive, con conseguente violazione degli artt. 702 ter c.p.c., 24 e 111 Cost. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sull'ammissibilità e valutazione della prova testimoniale, lamentando che la Corte non aveva considerato le deduzioni svolte nelle memorie non esaminate e aveva omesso di valutare l'istanza istruttoria già proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la decisione perché resa prima della scadenza del termine assegnato alle parti per difese scritte: ciò ha impedito il pieno esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e le istanze istruttorie e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
costituisce il rito applicabile al procedimento di liquidazione del compenso professionale deciso in unico grado dalla Corte d'appello.
richiamato per descrivere il procedimento sommario in cui si è svolto il giudizio, la cui concentrazione non esclude il pieno rispetto del contraddittorio.
la decisione non può essere pronunciata prima della scadenza del termine assegnato per le difese, pena nullità.
art. 24 Cost.
il diritto di difesa impone che le parti possano interloquire compiutamente fino alla chiusura della fase processuale rilevante.
art. 111, comma secondo, Cost.
il principio del contraddittorio opera per tutto l'arco del processo e la sua violazione comporta nullità della decisione.
richiamati nel secondo motivo in tema di ammissibilità della prova testimoniale.
richiamati nel secondo motivo a sostegno della censura sulla mancata ammissione/valutazione della prova testimoniale.
utilizzato quale parametro di ricorso per la denuncia di violazione di legge e nullità processuale.
Massime di principio
- Nel procedimento, anche se connotato da concentrazione e trattazione sommaria, la decisione non può essere adottata prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di memorie o note difensive: la violazione determina nullità per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- Il principio del contraddittorio non riguarda solo l'atto introduttivo, ma deve essere assicurato in modo effettivo per tutta la durata del processo, ogni volta che il giudice abbia rimesso la causa in decisione dopo aver assegnato un termine difensivo.
- Quando il primo motivo di ricorso censura validamente la nullità della decisione per violazione del contraddittorio, ogni ulteriore doglianza che presupponga il riesame del merito o delle istanze istruttorie può rimanere assorbita.
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