Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21415/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti, deducendo un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare, contestava la determinazione della pena, ritenendola non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la quantificazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di arbitrio o illogicità manifesta; nel caso concreto la doglianza mirava invece a una rivalutazione in fatto di elementi già esaminati o asseritamente trascurati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1720,00 di multa, ritenuta la recidiva contestata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna, riferita al fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di commisurazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; non è necessario esaminarli tutti, purché la motivazione sia congrua e non illogica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, che può motivare anche sinteticamente richiamando uno o più criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla quantificazione della pena è limitato ai casi in cui la decisione sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
  • Non è consentito in sede di legittimità proporre una nuova valutazione del fatto o degli elementi già apprezzati dal giudice di merito, né pretendere la valorizzazione di dati che si assumono trascurati, quando la motivazione sulla pena sia congrua e coerente.
  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se mira soltanto a contestare il merito della scelta punitiva, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.