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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36358/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 187 cod. pen. con riferimento alla confisca ex artt. 322-ter e 322-quater cod. proc. pen. e alle statuizioni civili, deducendo che la solidarietà nella rifusione del danno non poteva essere disposta perché i reati erano distinti e non in concorso, e che la scelta di unificare i procedimenti non può gravare sugli imputati; 2) violazione dell'art. 535 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al pagamento delle spese processuali in solido, sostenendo che la natura delle spese processuali è personale dopo l'abrogazione del comma 2 dell'art. 535 e che la solidarietà non sussiste; 3) vizio di motivazione e errore matematico nella determinazione della confisca e della riparazione pecuniaria (si contestava che l'importo sottoposto a confisca fosse stato calcolato erroneamente, dovendo essere 1.250 euro e non 1.500). Il ricorso impugnava la sentenza di appello che, accogliendo un concordato in appello, aveva rideterminato la pena a anni 2 e mesi 10 per il reato di corruzione propria (artt. 319, 321 cod. pen.) e confermato il resto della pronuncia di primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto innanzitutto che la definizione del procedimento mediante concordato in appello, con rinuncia ai motivi diversi da quelli relativi alla pena concordata, limiti la cognizione del giudice di secondo grado e produca effetti preclusivi anche sul giudizio di legittimità. Sulle questioni nel merito ha dichiarato le censure manifestamente infondate: ha confermato che la condanna in solido al risarcimento è legittima anche quando più condotte distinte, non in concorso, abbiano concorso in modo efficiente a cagionare un unico evento dannoso in un contesto spazio-temporale unitario; ha distinto correttamente tra spese di lite (che possono essere liquidate in solido) e spese processuali (per le quali opera diversa disciplina e questioni di esecuzione); ha inoltre ritenuto generico il motivo relativo al calcolo della somma sottoposta a confisca, osservando che la sentenza di appello aveva valutato che le pratiche erano cinque e non quattro, incidendo sul conteggio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende e a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa secondo il dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello)

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il concordato in appello con rinuncia ai motivi diversi da quelli relativi alla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche sul giudizio di legittimità.

  • art. 319 e 321 cod. pen. (corruzione propria)

    Norme che hanno qualificato il reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza conferma la condanna per corruzione propria nei termini ritenuti.

  • art. 187 cod. pen.

    La corte ha richiamato il criterio giurisprudenziale secondo cui la solidarietà civile non richiede necessariamente l'unicità del fatto-reato ma dell'evento dannoso: più condotte, anche distinte e non in concorso, possono determinare responsabilità solidale se hanno concorso efficientemente a produrre un unico evento dannoso in un contesto sostanzialmente unitario.

  • art. 322-ter e art. 322-quater cod. proc. pen. (confisca e riparazione pecuniaria)

    art. 322-ter cod. proc. pen.; art. 322-quater cod. pen.

    Riferite alle statuizioni sulla confisca e sulla riparazione pecuniaria; la Corte ha ritenuto che le contestazioni di calcolo fossero generiche e fondate su una diversa ricostruzione dei fatti di merito, non sindacabile in Cassazione ove sia intervenuto concordato.

  • art. 2055 cod. civ.

    Richiamato dalla parte civile: la solidarietà risarcitoria prevista dall'art. 2055 cod. civ. opera quando un fatto dannoso è imputabile a più persone, richiamando il principio dell'unicità dell'evento dannoso come presupposto della solidarietà civile.

  • art. 535 cod. proc. pen.

    La modifica normativa (abrogazione del comma 2) ha inciso sulla solidarietà relativa alle spese del procedimento penale; la Corte ha comunque distinto tra le spese processuali e le spese di lite sostenute dalla parte civile, ritenendo la disciplina delle seconde compatibile con una condanna in solido.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la liquidazione delle spese di lite a favore della parte civile; la Corte ha ritenuto corretta la condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese di lite.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La definizione del processo mediante concordato in appello limita fortemente le censure che possono essere sollevate in sede di legittimità: chi accetta il concordato e rinuncia ad altri motivi preclude gran parte del controllo in Cassazione.
  • La solidarietà civile non richiede sempre la commissione di uno stesso reato da parte di più soggetti: è sufficiente che più condotte, anche distinte, abbiano concorso in modo efficiente a produrre un unico evento dannoso in un contesto spazio-temporale unitario.
  • Occorre distinguere tra spese di lite (spese che la parte civile sostiene per il giudizio e che possono essere liquidate in solido) e spese processuali/di procedimento (per le quali la normativa dopo l'abrogazione del comma 2 dell'art. 535 cod. proc. pen. ha previsto regole di recupero diverse e questioni esecutive specifiche).
  • Le contestazioni meramente matematiche o di calcolo impugnate in Cassazione devono essere fondate su dati precisi: se la sentenza di merito ha accertato un numero di atti o fatti diverso, la ricostruzione di merito è difficilmente sindacabile in sede di legittimità, soprattutto se il ricorrente ha accettato un concordato.
  • Questioni relative all'esecuzione ed al recupero delle somme (es. ripartizione delle spese processuali tra coobbligati) possono essere devolute al giudice dell'esecuzione, organo competente per valutare l'esistenza e la sufficienza del titolo esecutivo.

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