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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33378/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento, il tribunale aveva ammesso il credito della banca fondato su fideiussione, ma aveva negato la collocazione ipotecaria del credito garantito da un’ipoteca concessa dalla società poi fallita a garanzia del mutuo erogato a una diversa società, rilevando che l’atto era estraneo all’oggetto sociale e che l’istituto creditore conosceva la potenziale dannosità dell’operazione per la società garante. La banca ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2384, 1388, 1394 e 1395 c.c., sostenendo: che l’eventuale eccedenza rispetto all’oggetto sociale fosse irrilevante per effetto di delibere autorizzative preventive non impugnate; che, trattandosi di società di capitali con unico socio e di impresa a base societaria ristretta, non vi fosse incompatibilità tra interessi della rappresentata e del rappresentante; che l’art. 2384, comma 2, c.c. richiede la prova che gli amministratori abbiano intenzionalmente agito a danno della società, prova che la curatela non avrebbe allegato, e che il tribunale avrebbe erroneamente equiparato tale requisito alla mera consapevolezza di una stipulazione potenzialmente dannosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che i primi due profili di censura si fondavano su circostanze di fatto non dedotte nei gradi di merito e, comunque, non decisive, e che inoltre non si confrontavano con la reale ratio della decisione impugnata, risultando diretti piuttosto contro una statuizione di nullità per conflitto di interessi mai resa dal tribunale. Quanto alla doglianza sull’art. 2384 c.c., la Corte ha ritenuto che la ricorrente, pur riconoscendo che l’atto eccedente l’oggetto sociale le sarebbe stato opponibile in presenza di exceptio doli, chiedesse in realtà una nuova valutazione del merito sulla sussistenza del dolo, accertamento di fatto già adeguatamente motivato dal giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso era formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la decisione impugnata e tendeva a sollecitare un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 2384 c.c.

    "intenzionalmente agito a danno della società"

    Le limitazioni ai poteri degli amministratori sono opponibili ai terzi quando sia provato che gli amministratori abbiano agito intenzionalmente in danno della società; la Corte richiama il tema ma non ne muta l’interpretazione, rilevando che il motivo mirava in sostanza a contestare l’accertamento di fatto del dolo.

  • art. 1388 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare l’inefficacia della garanzia prestata in eccedenza rispetto ai poteri rappresentativi, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché inammissibile.

  • art. 1394 c.c.

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere l’insussistenza di conflitto di interessi rilevante, ma la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi.

  • art. 1395 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non applicata dalla Corte, che ha dichiarato inammissibile la doglianza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell’obbligo di pagamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    Richiamata per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale e sull’accertamento di fatto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e risultano dirette a colpire una statuizione diversa da quella effettivamente resa.
  • In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta fatti nuovi o deduzioni non coltivate nei gradi di merito, né contestare la decisività di circostanze di fatto mai sottoposte al giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato in fatto la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per l’opponibilità dell’atto al terzo, la censura che sollecita una rivalutazione del dolo o della consapevolezza della dannosità dell’operazione è inammissibile se non si traduce in un ammissibile vizio motivazionale nei ristretti limiti del giudizio di cassazione.
  • Le limitazioni ai poteri rappresentativi degli amministratori, ai fini dell’opponibilità ai terzi, richiedono un accertamento specifico dell’agire intenzionalmente in danno della società; tuttavia la doglianza che miri solo a sostituire una diversa lettura del fatto accertato non può trovare ingresso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoAmministratori
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaGiudicato

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