Cassazione Civile, Ordinanza n. 28547/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio pubblico)
La controversia
La controversia riguarda la debenza di sovracanoni idroelettrici relativi agli anni 2013-2017 per otto centrali idroelettriche. Il consorzio del bacino imbrifero montano aveva agito per ottenere il pagamento dal consorzio di bonifica, con la partecipazione delle società che gestivano gli impianti. In primo grado la domanda era stata accolta per quanto di ragione; in appello il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva respinto i gravami del consorzio di bonifica e della società Cellina Energy, dichiarando inammissibili alcuni motivi di quest’ultima. Nel ricorso per cassazione il consorzio di bonifica ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1, comma 137, l. n. 228/2012 e dell’art. 1 l. n. 959/1953, sostenendo che il sovracanone non sarebbe dovuto per impianti con opere di presa collocate in comuni rivieraschi fuori dal perimetro del B.I.M.; 2) violazione dell’art. 4 l. n. 959/1953 e dell’art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per l’asserita derivazione a uso prevalentemente irriguo e la stagionalità dell’uso; 3) violazione dell’art. 1, comma 137, l. n. 228/2012 e dell’art. 62, comma 3, l. n. 221/2015, per mancanza di interventi infrastrutturali giustificativi del sovracanone; 4) violazione di norme eurounitarie e del principio di affidamento economico, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 5) violazione della medesima disciplina per mancata riduzione del sovracanone in proporzione ai diversi apporti idrici nel sistema di derivazione. La società Cellina Energy ha proposto ricorso incidentale adesivo, sostanzialmente sovrapponibile ai primi quattro motivi del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i motivi sulla limitazione territoriale del sovracanone e sulla pretesa sinallagmaticità con gli interventi infrastrutturali, affermando che l’art. 1, comma 137, l. n. 228/2012 estende il sovracanone a tutti gli impianti idroelettrici con opere di presa ricadenti in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un B.I.M. già delimitato, anche se la presa sia collocata in un comune rivierasco al di fuori del perimetro montano. Ha inoltre escluso che il sovracanone sia collegato a una controprestazione per interventi infrastrutturali, richiamando la giurisprudenza precedente che ne qualifica la disciplina come prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la censura mirava a rivalutare il merito e non rispettava l’autosufficienza; inoltre l’omesso esame di documenti non integra di per sé il vizio di omesso esame di fatto decisivo. Il quarto motivo è stato respinto perché il principio di affidamento economico non impedisce al legislatore di modificare la disciplina tributaria, nei limiti della non arbitrarietà e irrazionalità; non è stato ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale. Il quinto motivo è rimasto assorbito dalle ragioni di rigetto dei primi e terzi motivi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale; il ricorso incidentale adesivo è rimasto assorbito nei motivi corrispondenti.
Norme richiamate
art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012
"i sovracanoni idroelettrici ... sono estesi ... a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw ... le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato"
La disposizione estende il sovracanone a tutti gli impianti idroelettrici sopra soglia con opere di presa ricadenti, anche solo in parte, nei territori dei comuni compresi nel bacino imbrifero montano già delimitato; non richiede che la presa sia interna al perimetro montano né un nesso sinallagmatico con interventi infrastrutturali.
Richiamato come norma originaria sui sovracanoni idroelettrici; la Corte lo legge in continuità con l’estensione operata dalla l. n. 228/2012, valorizzando la funzione di prestazione patrimoniale imposta.
Invocato per escludere l’applicazione della disciplina in caso di uso prevalentemente irriguo e stagionalità dell’uso; la censura è stata ritenuta inammissibile perché di merito e non autosufficiente.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non coincide con la richiesta di rivalutare le prove acquisite.
art. 62, comma 3, l. n. 221 del 2015
"i sovracanoni idroelettrici ... sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali"
La norma conferma la natura non sinallagmatica del sovracanone e chiarisce che, per gli impianti successivi alla sua entrata in vigore, il pagamento è dovuto anche senza funzionalità rispetto agli interventi infrastrutturali.
art. 106 TFUE
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’incompatibilità della disciplina con il diritto UE; la Corte non ravvisa alcun contrasto rilevante.
art. 3, par. 2, direttiva 2000/72/CE
Invocato insieme alle altre fonti eurounitarie a tutela dell’affidamento economico; la Corte reputa infondata la censura.
art. 3, par. 2, direttiva 2009/28/CE
Richiamato a supporto della tesi di incompatibilità eurounitaria; la Corte esclude che impedisca la modifica della disciplina nazionale.
L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio; occorre l’omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente non considerato dal giudice.
Richiamato per delimitare, nel regime applicabile, il vizio motivazionale deducibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato va attestato solo in caso di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non quando la decisione comporti assorbimento.
Massime di principio
- In tema di sovracanoni idroelettrici, la debenza va ricondotta alla ricorrenza dei presupposti normativi individuati dalla legge, non a una rigida coincidenza tra opere di presa e perimetro interno del bacino montano; è sufficiente che le opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi nel bacino già delimitato.
- Il sovracanone idroelettrico ha natura di prestazione patrimoniale imposta di carattere tributario e non costituisce corrispettivo di una specifica controprestazione infrastrutturale; pertanto non è necessario un rapporto sinallagmatico con la realizzazione o prosecuzione di interventi da parte dell’ente beneficiario.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi nella mera richiesta di una diversa valutazione delle prove o nella denuncia dell’omesso esame di singoli documenti, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non è deducibile per contestare la valutazione del materiale probatorio già ritualmente acquisito.
- Il principio di affidamento economico non impedisce al legislatore di incidere sulla disciplina tributaria o para-tributaria, purché la scelta normativa non sia arbitraria o irrazionale e rimanga entro l’ampia discrezionalità legislativa in materia fiscale.
- Quando una questione è già coperta da consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, il rinvio pregiudiziale non è necessario se la soluzione del contrasto eurounitario è già chiara alla luce del diritto UE vigente e della giurisprudenza unionale.
- Se una questione di diritto assorbente conduce al rigetto del motivo principale, i motivi strettamente dipendenti o sovrapponibili del ricorso incidentale adesivo restano assorbiti.
- Il raddoppio del contributo unificato presuppone una pronuncia di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non è richiesto quando la decisione si fonda sull’assorbimento dei motivi non esaminati nel merito.
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