Cassazione Civile, Ordinanza n. 27235/2025 del 11/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007, oltre sanzioni. L'associazione contribuente aveva contestato la cartella deducendone la nullità sotto vari profili, assumendo in particolare che l'avviso di accertamento presupposto, divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, non le fosse stato ritualmente notificato. I giudici di merito avevano invece ritenuto valida la notifica dell'avviso. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) ha dedotto, senza indicare il preciso paradigma dell'art. 360 c.p.c., il contrasto della decisione con la giurisprudenza di legittimità sul rito notificatorio dell'atto presupposto eseguito ex art. 140 c.p.c.; (2) ha denunciato la violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 in combinato con gli artt. 145 e 140 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata la regolare conclusione del procedimento notificatorio o che la notifica non si fosse perfezionata; (3) ha dedotto la violazione degli artt. 38 e 2495 c.c., assumendo che il giudice d'appello dovesse rilevare d'ufficio la mancanza di capacità giuridica e processuale dell'associazione per effetto della sua estinzione. Nell'istanza di decisione e nella memoria la ricorrente ha inoltre riproposto un profilo relativo alla difesa dell'agente della riscossione da parte di avvocato del libero foro, ma la Corte ha rilevato che tale censura era tardiva e comunque inconferente nel giudizio di cassazione considerato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il profilo relativo alla difesa tecnica dell'agente della riscossione, perché tardivamente introdotto e comunque non pertinente alla legittimazione processuale della parte, ma attinente soltanto alla difesa tecnica. Ha poi dichiarato inammissibili i primi due motivi: il primo era tecnicamente carente e il secondo introduceva questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito né localizzate negli atti, oltre a risultare comunque coperte da giudicato interno sulla ritualità della notifica dell'avviso di accertamento. Ha infine ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che l'estinzione di un'associazione non riconosciuta non comporta la perdita automatica della capacità di stare in giudizio, permanendo l'ente come centro di imputazione di rapporti non esauriti; per tali associazioni non si applica l'art. 2495 c.c., ma opera il principio di ultrattività della compagine estinta e la rappresentanza processuale resta ai precedenti organi in prorogatio, salvo eventuale nomina di liquidatori. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e, poiché la decisione ha confermato la proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
È richiamato come disciplina della notifica in caso di irreperibilità relativa; la Corte rileva però che la relativa questione era nuova e non ritualmente dedotta nei gradi di merito.
È invocato dalla ricorrente per contestare la notifica degli avvisi di accertamento; la Corte rileva che la censura è stata proposta tardivamente e non risultava trattata nei gradi di merito.
È richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 140 c.p.c. per sostenere l'irregolarità della notifica; la Corte dichiara la doglianza nuova e inammissibile.
È richiamato per la responsabilità delle persone che agiscono in nome e per conto dell'associazione; la Corte lo menziona nel confronto con l'art. 2495 c.c., escludendo che quest'ultimo sia applicabile alle associazioni non riconosciute.
La Corte afferma che non si applica alle associazioni non riconosciute, le quali non seguono il regime di cancellazione previsto per le società e gli enti dotati di personalità giuridica.
È richiamato per escluderne l'applicazione analogica alle associazioni non riconosciute, trattandosi di disciplina inderogabile relativa alle associazioni riconosciute e agli enti con personalità giuridica.
È richiamato per affermare che non contiene, per le associazioni non riconosciute, il rinvio al regime di liquidazione proprio delle associazioni riconosciute.
La Corte condanna la ricorrente alla somma determinata prevista dalla norma, richiamando l'ipotesi di abuso del processo quando la proposta ex art. 380-bis c.p.c. viene disattesa e la decisione finale la conferma.
È usato come base della proposta di definizione accelerata; la Corte richiama la funzione dissuasiva dello strumento e la possibilità di applicare la sanzione aggravata nei casi di conferma della proposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni nuove, cioè non dedotte nei precedenti gradi di merito e non specificamente localizzate negli atti; il ricorrente ha l'onere di dimostrarne la pregressa deduzione e di indicare con precisione dove siano state sollevate.
- Quando si contesta la regolarità della notificazione di un atto presupposto, la censura deve investire specificamente la questione già trattata nei gradi di merito; se il tema non è stato devoluto in appello e risulta deciso in primo grado, si forma giudicato interno.
- L'estinzione di un'associazione non riconosciuta non comporta la perdita automatica della sua capacità di stare in giudizio per i rapporti ancora pendenti; l'ente continua a operare come centro di imputazione di effetti giuridici, con rappresentanza affidata ai precedenti organi in regime di prorogatio, salvo diversa soluzione organizzativa eventualmente adottata dagli associati.
- Alla disciplina della cancellazione e degli effetti estintivi prevista per società e enti dotati di personalità giuridica non è possibile ricorrere in via analogica per le associazioni non riconosciute, in mancanza di un espresso richiamo normativo e di un regime di pubblicità legale equivalente.
- Nel caso di conferma della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la sanzione per responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in quanto la mancata adesione alla proposta può integrare un'ipotesi tipica di abuso del processo.
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