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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04593/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista aveva svolto attività di progettazione e consulenza per una società poi fallita e, in sede di verifica del passivo, chiedeva l’ammissione di un credito di oltre un milione di euro per compensi professionali. A sostegno della domanda richiamava un’ordinanza ingiuntiva emessa ex art. 186-ter c.p.c. nel giudizio di cognizione promosso per il riconoscimento dei compensi; tale ordinanza era però stata successivamente revocata quando il giudizio era stato dichiarato improcedibile per il sopravvenuto fallimento della società. Il giudice delegato e poi il tribunale rigettavano l’insinuazione, ritenendo non opponibile al fallimento quel provvedimento e soprattutto non provata l’esistenza di un incarico professionale conferito direttamente dalla società fallita, né la riferibilità alla medesima delle attività fatturate. Il ricorrente per cassazione proponeva sei motivi: sosteneva, in sintesi, che il credito fosse da considerare condizionato o comunque fondato sul titolo monitorio; contestava la natura del giudizio di opposizione allo stato passivo; denunciava vizi motivazionali e violazioni degli artt. 115, 116, 2697, 2698 c.c. e di varie norme del codice di rito, lamentando che il tribunale avesse svalutato la documentazione prodotta, negato rilievo alla consulenza tecnica di parte e rigettato la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il credito non poteva essere qualificato come credito condizionato e, comunque, il titolo giudiziale su cui si fondava era stato revocato; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi del decreto impugnato, imperniata sulla mancata prova dei fatti costitutivi del credito, e perché miravano in realtà a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre confermato che una consulenza tecnica di parte, da sola, non è idonea a provare il credito e che una consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta in modo esplorativo in assenza di un supporto probatorio già sufficientemente solido. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 186-ter c.p.c.

    L’ordinanza ingiuntiva emessa nel corso del giudizio di cognizione non costituiva, nel caso concreto, un titolo stabile opponibile al fallimento, essendo stata poi revocata con la sentenza che ha dichiarato improcedibile la domanda.

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    L’opposizione allo stato passivo era il rimedio azionato dal creditore, ma il giudizio non poteva prescindere dalla prova dei fatti costitutivi del credito e dal rispetto delle regole processuali proprie dell’insinuazione.

  • art. 96 l. fall.

    Il credito non rientrava né tra quelli accertati con sentenza non passata in giudicato, né tra quelli condizionati, poiché mancava l’allegazione e la prova della condizione sospensiva.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La censura di contraddittorietà motivazionale non era ammissibile nei termini prospettati, alla luce del limitato sindacato della Cassazione sulla motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    È denunciabile solo l’uso da parte del giudice di prove non introdotte dalle parti; non è invece consentito censurare la valutazione comparativa delle prove regolarmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.

  • artt. 1173, 1174, 2232 e 2233 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la pretesa professionale, ma senza incidere sulla ratio decidendi fondata sulla mancata prova dell’incarico e del credito.

  • artt. 2697 e 2698 c.c.

    La censura relativa all’onere della prova è stata ritenuta generica e comunque diretta a sollecitare un nuovo esame del fatto e delle prove.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata ribadita la conseguenza economica del rigetto del ricorso con il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore deve provare i fatti costitutivi del credito: la mera esistenza di documenti interni, di una parcella o di una consulenza tecnica di parte non basta se non dimostra in modo univoco il conferimento dell’incarico e la riferibilità della prestazione al debitore fallito.
  • Un’ordinanza monitoria emessa ex art. 186-ter c.p.c. non garantisce, di per sé, l’ammissione al passivo se viene successivamente revocata o se il giudizio di cognizione si chiude con una declaratoria di improcedibilità: il credito va comunque scrutinato secondo le regole concorsuali e probatorie ordinarie.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove documentali o indiziarie: le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata e denunciare veri errori di diritto o specifici vizi consentiti dal sindacato di legittimità.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi: non basta contestare il diverso peso attribuito dal giudice alle prove, poiché tale apprezzamento rientra nel merito.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta come strumento esplorativo per colmare una carenza probatoria originaria della parte che pretende l’ammissione del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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