Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33525/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge (art. 603 c.p.p. e art. 23 d.l. n.137/2020) perché, a loro avviso, la Corte d'appello, pur accogliendo il primo motivo di censura del gravame, non avrebbe disposto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale e non avrebbe consentito alle parti di confrontarsi sulle risultanze istruttorie. È stata inoltre denunciata la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. (diritto di difesa/partecipazione del difensore) e la motivazione è stata ritenuta contraddittoria e illogica nell'accogliere la censura senza procedere alla rinnovazione istruttoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha richiamato il principio secondo cui la rinnovazione istruttoria in appello, ai sensi dell'art. 496, comma 1 c.p.p., riguarda l'assunzione di prove orali previste dall'art. 187 c.p.p., e non può consistere nella sola acquisizione di certificati del casellario giudiziario o di sentenze. Nel caso concreto l'acquisizione, su richiesta della difesa, di un documento inserito nel compendio probatorio non ha violato il principio del contraddittorio, essendo stato comunque oggetto di discussione in udienza. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e solidalmente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Intelisano Giuseppe, liquidate in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al concorso di persone nel reato contestato; la sentenza confermata ha ritenuto provata la partecipazione dei ricorrenti al reato

  • art. 635 cod. pen.

    Norma del codice penale inerente il reato ascritto agli imputati; citata come titolo di imputazione nella sentenza impugnata

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti come base di censura per presunta violazione di legge nella conduzione del giudizio d'appello

  • art. 23 d.l. n. 137 del 28/10/2020

    Citato dai ricorrenti in relazione a norme processuali emergenziali; il ricorso evocava questa disposizione nell'ambito delle censure procedurali

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti a tutela della partecipazione del difensore; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata lesione del diritto di difesa nel procedimento di acquisizione documentale

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione del difensore alle operazioni processuali; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da determinare nullità o vizio procedurale

  • art. 496, comma 1 cod. proc. pen.

    Interpretato in senso restrittivo: la rinnovazione istruttoria in appello riguarda l'assunzione di prove orali e non la mera acquisizione documentale

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'oggetto delle prove orali ammissibili in rinnovazione istruttoria; la Corte distingue tra istruzione dibattimentale orale e acquisizione documentale

  • Sentenza Cass. Sez. 2, n. 8395 del 14/02/2023 (Pascucci)

    Giurisprudenza richiamata per affermare il principio che la rinnovazione istruttoria in appello non si estende alla semplice acquisizione di certificati o sentenze; consolidamento del criterio applicato nel caso

Massime di principio

  • La rinnovazione istruttoria in appello, ai sensi dell'art. 496 c.p.p., ha riguardo alle prove orali previste dall'art. 187 c.p.p.; l'acquisizione in appello di documenti o certificati non equivale a riapertura dell'istruttoria dibattimentale per somministrare prove orali
  • L'ammissione di documenti richiesti dalla difesa non integra automaticamente violazione del contraddittorio se le parti hanno avuto occasione di discuterne nel dibattimento
  • Per ottenere l'annullamento per violazione del diritto di difesa o per mancanza di contraddittorio è necessario dimostrare un concreto pregiudizio derivante dall'omessa partecipazione o dalla mancata rinnovazione istruttoria, non la sola discrepanza procedurale
  • Se la Corte d'appello accoglie una censura sull'istruttoria, il giudice di merito valuta se la misura da adottare sia la rinnovazione con assunzione di prove orali o, alternativamente, l'acquisizione documentale: la scelta è corretta quando i mezzi richiesti rientrano nell'ambito documentale e sono stati discussi
  • Il rigetto del ricorso per cassazione comporta normalmente condanna alle spese processuali e può determinare l'obbligo di rifondere le spese sostenute dalle parti civili costituite

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.