Cassazione Penale, Sentenza n. 33525/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge (art. 603 c.p.p. e art. 23 d.l. n.137/2020) perché, a loro avviso, la Corte d'appello, pur accogliendo il primo motivo di censura del gravame, non avrebbe disposto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale e non avrebbe consentito alle parti di confrontarsi sulle risultanze istruttorie. È stata inoltre denunciata la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. (diritto di difesa/partecipazione del difensore) e la motivazione è stata ritenuta contraddittoria e illogica nell'accogliere la censura senza procedere alla rinnovazione istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha richiamato il principio secondo cui la rinnovazione istruttoria in appello, ai sensi dell'art. 496, comma 1 c.p.p., riguarda l'assunzione di prove orali previste dall'art. 187 c.p.p., e non può consistere nella sola acquisizione di certificati del casellario giudiziario o di sentenze. Nel caso concreto l'acquisizione, su richiesta della difesa, di un documento inserito nel compendio probatorio non ha violato il principio del contraddittorio, essendo stato comunque oggetto di discussione in udienza. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e solidalmente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Intelisano Giuseppe, liquidate in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al concorso di persone nel reato contestato; la sentenza confermata ha ritenuto provata la partecipazione dei ricorrenti al reato
Norma del codice penale inerente il reato ascritto agli imputati; citata come titolo di imputazione nella sentenza impugnata
Norma richiamata dai ricorrenti come base di censura per presunta violazione di legge nella conduzione del giudizio d'appello
art. 23 d.l. n. 137 del 28/10/2020
Citato dai ricorrenti in relazione a norme processuali emergenziali; il ricorso evocava questa disposizione nell'ambito delle censure procedurali
Richiamato dai ricorrenti a tutela della partecipazione del difensore; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata lesione del diritto di difesa nel procedimento di acquisizione documentale
Richiamato in relazione alla partecipazione del difensore alle operazioni processuali; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da determinare nullità o vizio procedurale
art. 496, comma 1 cod. proc. pen.
Interpretato in senso restrittivo: la rinnovazione istruttoria in appello riguarda l'assunzione di prove orali e non la mera acquisizione documentale
Richiamato per delimitare l'oggetto delle prove orali ammissibili in rinnovazione istruttoria; la Corte distingue tra istruzione dibattimentale orale e acquisizione documentale
Sentenza Cass. Sez. 2, n. 8395 del 14/02/2023 (Pascucci)
Giurisprudenza richiamata per affermare il principio che la rinnovazione istruttoria in appello non si estende alla semplice acquisizione di certificati o sentenze; consolidamento del criterio applicato nel caso
Massime di principio
- La rinnovazione istruttoria in appello, ai sensi dell'art. 496 c.p.p., ha riguardo alle prove orali previste dall'art. 187 c.p.p.; l'acquisizione in appello di documenti o certificati non equivale a riapertura dell'istruttoria dibattimentale per somministrare prove orali
- L'ammissione di documenti richiesti dalla difesa non integra automaticamente violazione del contraddittorio se le parti hanno avuto occasione di discuterne nel dibattimento
- Per ottenere l'annullamento per violazione del diritto di difesa o per mancanza di contraddittorio è necessario dimostrare un concreto pregiudizio derivante dall'omessa partecipazione o dalla mancata rinnovazione istruttoria, non la sola discrepanza procedurale
- Se la Corte d'appello accoglie una censura sull'istruttoria, il giudice di merito valuta se la misura da adottare sia la rinnovazione con assunzione di prove orali o, alternativamente, l'acquisizione documentale: la scelta è corretta quando i mezzi richiesti rientrano nell'ambito documentale e sono stati discussi
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta normalmente condanna alle spese processuali e può determinare l'obbligo di rifondere le spese sostenute dalle parti civili costituite
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