Cassazione Civile, Sentenza n. 8854/2020 del 13/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente, cittadino della (OMISSIS), aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria. Dopo il diniego della Commissione territoriale, il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 158/2019 depositata il 24 gennaio 2019, aveva respinto l’appello, limitato alla protezione sussidiaria. Il richiedente aveva riferito di essere ricercato dalla polizia per l’omicidio di un minore e di temere anche di essere ucciso dai parenti della vittima, i quali avrebbero già ucciso suo padre durante un tumulto. La Corte territoriale aveva ritenuto il racconto non credibile, rilevando divergenze rispetto alle dichiarazioni di testimoni, e aveva escluso il grave danno e l’attualità del pericolo, anche in ragione del tempo trascorso dagli eventi del giugno 2013. Con il primo motivo per cassazione il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e degli artt. 132, n. 4, e 161 c.p.c., motivazione apparente, illogica e contraddittoria. Con il secondo ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, e degli artt. 132, n. 4, e 161 c.p.c., contestando la valutazione di non attualità del pericolo e sostenendo che la domanda di tutela era stata formulata nell’audizione personale del 2015, rispetto a fatti del giugno 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è infondato: la motivazione della sentenza d’appello è comprensibile e individua autonomamente sia la non credibilità del racconto sia la non attualità del pericolo; inoltre, la valutazione di credibilità è apprezzamento di fatto del giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura delle dichiarazioni. Il secondo motivo è in parte infondato quanto alla dedotta apparenza o contraddittorietà della motivazione e in parte inammissibile, perché censura soltanto una delle plurime rationes autonome poste a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria, lasciando non impugnata l’altra ratio, divenuta così idonea a sorreggere da sola la decisione. Non si è provveduto sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.
La valutazione di credibilità compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione nei limiti del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; non è ammissibile chiedere una nuova valutazione delle dichiarazioni né dedurre la mera insufficienza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
La motivazione è apparente quando, pur materialmente presente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sull’iter logico seguito. La motivazione perplessa o incomprensibile presenta un’anomalia equiparabile.
art. 161 c.p.c.
In entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. nn. 16599 e 22232 del 2016; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053).
Quando l’anomalia motivazionale risulta dal testo della sentenza ed è tale da impedire la comprensione delle ragioni della decisione, essa integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza impugnata.
art. 3, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).
La credibilità del racconto del richiedente protezione è valutata dal giudice di merito mediante l’esame della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione soltanto nei limiti previsti per i vizi motivazionali.
art. 2 D.Lgs. n. 251/2007
Nella restante parte il motivo è volto a contestare soltanto una delle plurime rationes decidendi, che hanno sorretto il rigetto della doglianza, incentrata sulla sola richiesta di protezione sussidiaria; la doglianza risulta pertanto inammissibile, in quanto la sentenza, fondata sulla “ratio decidendi” non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata (Cass. 14749/2005) o per carenza di interesse (Cass. 2108/2012; Cass. S.U. 7931/2013).
Nel caso concreto, la censura fondata sulla disciplina della protezione sussidiaria è inammissibile perché non investe tutte le autonome rationes che sorreggono il rigetto; la ratio non impugnata è sufficiente a mantenere ferma la decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando, pur essendo materialmente presente, non permette di comprendere le ragioni della decisione né di controllare l’iter logico seguito; la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile è equiparata a quella apparente e, se l’anomalia emerge dal testo del provvedimento, integra un error in procedendo.
- La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di un richiedente protezione spetta al giudice di merito, che deve verificarne coerenza e plausibilità; in cassazione non è ammessa una diversa lettura del racconto, restando il sindacato circoscritto ai vizi motivazionali consentiti.
- Quando una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso che ne censura soltanto alcune è inammissibile se la ratio non impugnata è da sola sufficiente a sorreggere il dispositivo.
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