Cassazione Penale, Sentenza n. 07578/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Serra era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (falsità nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) perché, nella istanza presentata il 5 maggio 2021, aveva autocertificato un reddito compatibile con l'ammissione al beneficio omettendo di indicare i redditi effettivamente percepiti dal nucleo familiare (anni 2019 e 2020). In Cassazione ha dedotto (i) errore nella determinazione dell'anno di riferimento per la valutazione del reddito (sostenendo che si sarebbe dovuto considerare la situazione reddituale del 2017/2018, anno di apertura del procedimento), e carenza di prova del dolo; (ii) vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. e istanza di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la Corte d'appello ha correttamente considerato, ai fini della verifica della veridicità dell'autocertificazione presentata il 5 maggio 2021, la "ultima dichiarazione" utile ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 115/2002 (quella relativa al 2019, in quanto per tale anno era scaduto il termine di presentazione), e ha adeguatamente motivato la ricostruzione del dolo, desumendolo dalla consapevolezza dei redditi del familiare convivente. Ha altresì confermato il principio già espresso dalle Sezioni Unite secondo cui la falsità nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio integra il reato indipendentemente dall'effettiva concessione del beneficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria era generica e non indicava i mezzi di prova da acquisire; la domanda di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis non è stata ritenuta assorbente né adeguatamente sviluppata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (art. 95)
La falsità o l'omissione anche parziale nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato integra il reato, indipendentemente dall'effettiva concessione del beneficio; il fatto punibile si valuta in relazione all'idoneità della menzogna a influenzare la decisione del magistrato.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (art. 76)
Per la soglia di ammissione si prende il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione; la "ultima dichiarazione" è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è già decorso il termine per la presentazione, salvo che l'istante abbia nel frattempo presentato una nuova dichiarazione.
Codice di procedura penale (art. 603)
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è prevista quando la parte chiede la riassunzione o l'assunzione di prove non disponibili al giudice; la richiesta deve essere specifica: una domanda generica può legittimamente essere rigettata.
La valutazione dell'offesa al bene protetto tiene conto dell'incidenza della falsità su quanto il magistrato possa ritenere prima di decidere; rileva cioè la possibilità che la dichiarazione inganni il giudice al momento della decisione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere specificamente dedotta e valutata; non può essere invocata in modo generico e deve emergere dagli elementi concreti del caso.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U. n. 6591 del 27/11/2008
Conferma che la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva è rilevante in rapporto all'ammissibilità dell'istanza e all'informazione necessaria al magistrato per decidere; la norma richiede affidabile informazione al destinatario e la verifica può essere successiva.
Massime di principio
- Per valutare la veridicità dell'autocertificazione per il patrocinio a spese dello Stato si prende come riferimento l'ultima dichiarazione fiscale per la quale, al momento della presentazione dell'istanza, è decorso il termine di presentazione; non rileva l'anno di apertura del procedimento.
- La falsità nell'istanza di ammissione al patrocinio è perseguibile anche se il beneficio non è stato effettivamente concesso o non si è concretizzato alcun danno patrimoniale: rileva l'idoneità della dichiarazione a influenzare la decisione del magistrato.
- La prova del dolo (conoscenza e volontà della falsità) può essere desunta da circostanze di fatto, come la convivenza e la conoscenza dei redditi del familiare; il ricorrente deve fornire elementi concreti per contrastare tale inferenza e non semplici obiezioni generiche.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. deve indicare in modo preciso quali prove si vogliono assumere o riassumere e perché sono rilevanti; richieste generiche possono essere respinte come inammissibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis va specificamente invocata e motivata con elementi di fatto e diritto: non può essere formulata in termini vaghi o come rimedio di chiusura.
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