Cassazione Penale, Sentenza n. 6827/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado ritenendoli concorsi nel trasporto di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e, altresì, nel trasporto di armi, esplosivi e detonatori. Le censure principali denunciavano: carenza della "motivazione rafforzata" richiesta per la riforma di un'assoluzione in primo grado relativamente al reato di armi (L. 497/1974, art. 12); insufficiente prova della consapevolezza, da parte di tutti gli imputati, del contenuto del furgone (in particolare per il quantitativo di 1,530 kg di hashish custodito in vano nascosto e per le armi/esplosivi); errata applicazione della continuazione e degli aumenti pena; violazione del divieto di reformatio in pejus e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; erronea qualificazione di talune condotte (es. come favoreggiamento anziché concorso) e mancata specificità dell'appello del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondate le censure sulla mancata "motivazione rafforzata" dell'appello rispetto alla responsabilità per il reato previsto dall'art. 12 L. 497/1974 (capo 2) e rispetto alla detenzione/trasporto dei 1,530 kg di hashish occultati nel vano nascosto del furgone (capo 1), annullando la sentenza impugnata limitatamente a tali profili e rinviando per nuovo giudizio. Ha invece rigettato le altre doglianze: ha confermato la responsabilità concorsuale dei ricorrenti per il restante consistente quantitativo di droga trasportato fra le diverse autovetture e il regime sanzionatorio così come motivato per quelle parti, ha respinto le censure relative alla soglia dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990 (ricordando i criteri di Sezioni Unite e l'importanza del numero di dosi estraibili) e ha ritenuto inammissibili o infondati altri profili (qualificazione come articoli 379/114 cod. pen., contestazioni sulle modalità di appello del P.M. ecc.). In sintesi: annullamento con rinvio limitato ai profili indicati; conferma in gran parte delle condanne per droga e delle determinazioni di merito.
Norme richiamate
Legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 12
La Corte ha ritenuto che la condanna per il delitto previsto da tale norma richiede motivazione rafforzata quando si riforma una assoluzione di primo grado; nel caso concreto la motivazione in appello è risultata carente e ciò ha reso necessario l'annullamento limitato.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80
Art. 73 (traffico di stupefacenti) riconosciuto applicabile per le trasmissioni di droga fra i veicoli con modalità organizzata; art. 80 comma 2 (aggravante "ingente quantità") va valutato con i parametri delle Sezioni Unite: per le droghe leggere la soglia indicativa è 2 kg di principio attivo, ma il superamento richiede valutazione concreta; qui il numero di dosi estraibili ha giustificato l'aggravante per gran parte del carico.
Il concorso di persone è stato ritenuto provato per il trasporto della sostanza ripartita fra i veicoli sulla base dell'articolazione dell'operazione e dei ruoli svolti; le difese che sollecitavano un'applicazione alternativa dell'art. 59 sono state respinte in relazione all'apparato probatorio.
La Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riclassificazione delle condotte (per Del Vecchio) come reato di favoreggiamento o altra ipotesi imputativa ai sensi dell'art. 379, confermando la qualificazione in termini di concorso per il trasporto di stupefacenti.
L'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 è stata esclusa: la Corte ha ritenuto che i ruoli (accoglienza, verifica percorso, staffetta) siano tali da integrare un contributo non marginale.
Le doglianze sulla corretta applicazione dell'istituto della continuazione e sui relativi aumenti sono state ritenute in larga parte assorbite o infondate alla luce della valutazione complessiva del giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 581 comma 1-bis
La Corte ha ritenuto ammissibile e sufficientemente specifico l'appello del P.M. nel caso di specie, respingendo la censura di aspecificità proposta dai ricorrenti.
Sezioni Unite giurisprudenza (Biondi e successive, Sez. U. n. 14722/2020 e n. 36258/2012 richiamate)
La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla determinazione della soglia per l'aggravante dell'ingente quantità e sull'onere motivazionale: sotto la soglia indicativa di 2 kg si difficilmente configura l'aggravante; oltre tale soglia la valutazione concreta del giudice del merito è determinante.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione di primo grado è richiesta una "motivazione rafforzata": il giudice deve spiegare in modo compiuto perché la stessa prova valutata diversamente dal primo giudice assume valore decisivo.
- La mera contiguità spazio-temporale e la presenza in un convoglio articolato possono legittimare la responsabilità concorsuale per il trasporto di stupefacenti se risultano ruoli organizzativi (carico, frazionamento, staffette, verifica del percorso) chiaramente dimostrati.
- La conoscenza del contenuto di un veicolo (in particolare se parte del carico è occultata in vani nascosti) non può essere automaticamente presunta: per la condanna relativa a beni occultati serve specifica prova della consapevolezza o argomentazione particolarmente stringente.
- Per l'aggravante dell'"ingente quantità" (art. 80 DPR 309/1990) va applicato il criterio delle Sezioni Unite: sotto determinati limiti (es. principio attivo < 2 kg per "droghe leggere") l'aggravante non sussiste di regola; al superamento la valutazione è comunque concreta e il numero di dosi estraibili è elemento probatorio rilevante che attenua l'onere motivazionale.
- L'attenuante di minima partecipazione (art. 114 cod. pen.) richiede che il contributo del reo sia marginale e trascurabile nella causalità dell'evento; il ruolo di "staffetta" o di verifica del percorso può escluderla.
- L'appello del Pubblico Ministero deve essere sufficientemente specifico nell'enunciazione dei punti critici della decisione di grado inferiore secondo l'esposizione del provvedimento impugnato; se così è, la Corte può riformare al rialzo o modificare la qualificazione.
- In sede di cassazione la rivalutazione dei fatti è limitata: vizi di mera rivalutazione probatoria vengono respinti quando le motivazioni di merito risultano logiche, congrue e non contraddittorie; viceversa errori di diritto o mancanze di motivazione rafforzata giustificano annullamento e rinvio.
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