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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11069/2020 del 10/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti pubblici)

La controversia

La controversia traeva origine da un appalto pubblico per lavori e forniture destinati all’ampliamento del palazzo di giustizia. L’impresa appaltatrice aveva chiesto il pagamento di opere che assumeva non fossero state contabilizzate. Il Tribunale aveva condannato l’ente territoriale e l’amministrazione statale al pagamento di Euro 536.258,75, oltre accessori. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4241/2017, pubblicata il 9 ottobre 2017, aveva respinto gli appelli e confermato la decisione. L’impresa ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 342 c.p.c. e omessa motivazione, contestando che le proprie censure d’appello fossero state considerate generiche e inammissibili; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 132 c.p.c. e omessa motivazione, lamentando l’errata valutazione delle difese e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio sulle opere. L’ente territoriale ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo violazione degli artt. 1372 e 1411 c.c. per la mancata estromissione dal giudizio, sul presupposto che il Ministero avesse operato quale committente. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale autonomo, invocando la disciplina della stazione appaltante e sostenendo di avere operato soltanto nella fase pubblicistica, mentre l’ente territoriale avrebbe assunto il ruolo di committente. Ha inoltre contestato la valutazione della condotta tenuta durante l’esecuzione e la risoluzione del contratto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: benché la Corte d’appello avesse qualificato inammissibili le doglianze, le aveva anche esaminate e respinte nel merito, e tale autonoma ratio non era stata efficacemente censurata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non contrastava il principio secondo cui l’adesione del giudice alla consulenza tecnica d’ufficio può costituire motivazione adeguata; inoltre, la consulenza aveva esaminato e confutato le critiche specifiche e circostanziate e il ricorso non indicava quali contestazioni fossero rimaste senza risposta. Il ricorso incidentale condizionato dell’ente territoriale è rimasto assorbito. Il ricorso incidentale autonomo del Ministero è stato dichiarato inammissibile: nei rapporti di collaborazione tra enti per la realizzazione di opere pubbliche, la legittimazione passiva va determinata in concreto in base ai compiti, ai poteri e agli obblighi attribuiti a ciascun ente e all’ampiezza della delega; nel caso, il contratto non dimostrava che il ruolo della stazione appaltante fosse limitato alla fase genetica e la critica ministeriale non superava le ragioni della decisione di merito. Le spese sono state compensate. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principale e incidentale autonomo.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione col quale si censuri la ritenuta inammissibilità di un motivo di appello in realtà esaminato e deciso nel merito, in quanto una tale censura non è in grado di incidere sulla ratio decidendi – non censurata – della sentenza impugnata, onde quest’ultima resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa.

    La censura relativa alla declaratoria di inammissibilità dell’appello è priva di interesse se il giudice ha comunque esaminato e respinto nel merito la doglianza e tale autonoma ragione decisoria non viene impugnata.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Ne consegue l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, del primo motivo, in applicazione del principio per il quale, ove la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’intervenuta definitività dell’autonoma motivazione di infondatezza nel merito, perchè non impugnata, fa sì che quella, ulteriore, di inammissibilità non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.

    Quando la decisione poggia su rationes autonome e sufficienti, la mancata impugnazione di una ratio che sorregge da sola il rigetto rende inammissibile la censura diretta contro un’altra ratio, non idonea a determinare la cassazione.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Nè, come ancora precisato da questa Corte di legittimità, può addivenirsi alla cassazione della sentenza di appello per il solo fatto della erronea valutazione dell’inammissibilità di una impugnazione là questa sia stata comunque esaminata e rigettata nel merito perchè ciò condurrebbe, in modo illogico ed in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e di economia dell’attività processuale (art. 111 Cost., comma 2), ad un rinvio della causa dinanzi al giudice di merito affinchè questi valuti la fondatezza dell’impugnazione che ha già valutato.

    La ragionevole durata del processo e l’economia processuale ostano alla cassazione con rinvio per un nuovo esame di merito quando quel medesimo esame è già stato compiuto.

  • art. 132 c.p.c.

    Secondo principi fermi nella giurisprudenza di legittimità e dai quali il ricorso non offre ragione di discostarsi, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.

    L’adesione alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio può integrare motivazione adeguata, anche mediante richiamo per relationem, se rende riconoscibile il percorso logico e scientifico seguito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Diversa è invece l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate sia dai consulenti di parte che dai difensori ed in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione.

    Se sono formulate critiche specifiche e circostanziate alla consulenza tecnica d’ufficio, il giudice deve motivare puntualmente la scelta tra conclusioni tecniche contrapposte.

  • art. 1372 c.c.

    Con la conseguenza che anche la legittimazione passiva in ordine ai rapporti obbligatori nascenti dal contratto di appalto va determinata secondo un’indagine da condursi, caso per caso, in ragione dei compiti, poteri e obblighi che di volta in volta si riconoscono attribuiti all’uno o all’altro degli enti cooperanti e, quindi, dell’ampiezza della delega devoluta alla stazione appaltante.

    Nei rapporti di collaborazione tra enti per l’esecuzione di opere pubbliche, l’individuazione della parte passivamente legittimata rispetto alle obbligazioni contrattuali dipende in concreto dai poteri e dagli obblighi attribuiti a ciascun ente e dall’ampiezza della delega.

  • art. 1411 c.c.

    Con la conseguenza che anche la legittimazione passiva in ordine ai rapporti obbligatori nascenti dal contratto di appalto va determinata secondo un’indagine da condursi, caso per caso, in ragione dei compiti, poteri e obblighi che di volta in volta si riconoscono attribuiti all’uno o all’altro degli enti cooperanti e, quindi, dell’ampiezza della delega devoluta alla stazione appaltante.

    La decisione richiama la disciplina del contratto a favore di terzo nel ricorso incidentale, ma risolve la questione della legittimazione passiva applicando un’indagine concreta sull’assetto dei compiti, dei poteri e degli obblighi tra gli enti cooperanti.

  • L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 19

    Segnatamente, risponde a principio consolidato di questa Corte di cassazione quello per il quale, l’attribuzione del compito di provvedere alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse spettante alla competenza di un ente diverso, che comporti l’assunzione da parte dell’esecutore della veste di stazione appaltante, non si configura come una delegazione amministrativa intersoggettiva, in virtù della quale l’ente delegato è legittimato ad operare nei confronti dei terzi in nome proprio, nell’ambito di una competenza propria e con piena autonomia e responsabilità, ma dà luogo ad un fenomeno di collaborazione tra enti nell’esecuzione di opere pubbliche.

    L’attribuzione a un ente del compito di operare come stazione appaltante per un’opera di competenza altrui non comporta, di per sé, una delegazione amministrativa intersoggettiva; la natura e l’estensione del ruolo vanno ricostruite nel concreto rapporto di collaborazione.

  • D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 8

    Con la conseguenza che anche la legittimazione passiva in ordine ai rapporti obbligatori nascenti dal contratto di appalto va determinata secondo un’indagine da condursi, caso per caso, in ragione dei compiti, poteri e obblighi che di volta in volta si riconoscono attribuiti all’uno o all’altro degli enti cooperanti e, quindi, dell’ampiezza della delega devoluta alla stazione appaltante.

    La disciplina della stazione appaltante non comporta un’automatica identificazione della controparte sostanziale dell’appaltatore: la legittimazione passiva va accertata in relazione alla concreta ampiezza delle funzioni e della delega.

  • D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 119

    Richiamata la motivazione della sentenza di appello, il Ministero assume, nella dedotta erroneità della contraria conclusione sul punto raggiunta dalla Corte di merito, di aver operato unicamente, ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 19, comma 3 e del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 8, in funzione di stazione appaltante su incarico del Comune di Lecco che, con nota del 10 settembre 2004, avrebbe reso manifesta la volontà di limitare le funzioni della stazione appaltante alla sola fase pubblicistica, o della c.d. evidenza pubblica, della vicenda contrattuale. Si sarebbe attribuito rilievo alla concreta condotta tenuta in corso d’opera dal Comune di Lecco e dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il riconoscere portata dirimente all’avvalimento da parte dell’ente territoriale dell’Amministrazione centrale per l’intimazione della risoluzione del rapporto negoziale, attraverso l’emissione del decreto di risoluzione del contratto, dopo che il predetto ente, attraverso il responsabile del procedimento dallo stesso nominato, aveva interamente espletato e concluso la relativa istruttoria procedimentale, ai sensi del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 119, con la proposta di risoluzione poi recepita formalmente nel decreto del Provveditorato in data 28.11.2007.

    La norma è menzionata nel riepilogo della tesi ministeriale circa l’istruttoria di risoluzione; la Corte non enuncia una distinta interpretazione dell’art. 119, ma fonda la decisione sull’accertamento concreto dei poteri e della condotta degli enti cooperanti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale autonomo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    A seguito del rigetto del ricorso principale e della declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale autonomo, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale autonomo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    L’ulteriore contributo dovuto, quando ricorrono i presupposti di legge, è pari a quello previsto per il ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale autonomo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La disposizione ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato applicato dalla Corte nei confronti dei ricorrenti soccombenti nei casi previsti.

Massime di principio

  • È inammissibile per carenza d’interesse la censura che investe la declaratoria di inammissibilità di un motivo d’appello quando il giudice abbia comunque esaminato e respinto quel motivo nel merito e la ratio di merito, autonoma e sufficiente, non sia stata efficacemente impugnata.
  • Quando la sentenza è fondata su più rationes autonome, la mancata impugnazione di una ragione decisoria sufficiente a sorreggere da sola il risultato rende inammissibile la censura contro un’altra ratio che, anche se accolta, non potrebbe condurre alla cassazione.
  • L’adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può costituire motivazione adeguata anche mediante richiamo per relationem; se però risultano formulate critiche specifiche e circostanziate, il giudice deve dar conto puntualmente delle ragioni della scelta, salvo che le critiche siano state esaminate e confutate nella stessa consulenza recepita.
  • Il ricorrente per cassazione che denuncia l’omessa considerazione di contestazioni tecniche deve indicare in modo specifico quali rilievi siano rimasti senza risposta; la mancata individuazione delle contestazioni non esaminate rende la censura inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nei rapporti di collaborazione tra enti pubblici per la realizzazione di opere, l’ente che svolge la funzione di stazione appaltante non è automaticamente la controparte sostanziale dell’appaltatore. La legittimazione passiva per le obbligazioni dell’appalto va accertata caso per caso, considerando i compiti, i poteri e gli obblighi attribuiti a ciascun ente, l’ampiezza della delega e, se rilevante, la condotta tenuta durante l’esecuzione del rapporto.
  • La contestazione dell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a proporre una lettura alternativa o a richiamare genericamente i canoni ermeneutici: occorre indicare quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione

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