Cassazione Penale, Sentenza n. 36259/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per errata applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. (novellato dalla L. n.103/2017) relativamente al calcolo dell'aumento in continuazione sulla pena base per la contravvenzione ex art. 707 c.p.; (2) vizio di motivazione per travisamento della prova e manifesta illogicità in relazione al mancato assorbimento della contravvenzione ex art. 707 c.p. nel delitto di furto aggravato, atteso che dagli atti risultava immediata correlazione tra il possesso del cacciavite e lo stato di forzatura del motociclo
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo per travisamento della prova, accertando che sussisteva diretta e immediata correlazione tra gli arnesi rinvenuti e il furto del motociclo, con conseguente assorbimento della contravvenzione ex art. 707 c.p. nel reato di furto aggravato. Per effetto di ciò è stato assorbito anche il primo motivo: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 707 c.p. e ha rideterminato la pena complessiva, eliminando la porzione di aumento in continuazione relativa alla contravvenzione, fissando la pena finale in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione
Norme richiamate
Contravvenzione per possesso di arnesi atti allo scasso; può essere assorbita nel delitto di furto aggravato quando gli arnesi siano stati effettivamente usati per il furto e vi sia immediata strumentalità senza apprezzabile intervallo temporale
Delitto di furto aggravato che, nel caso concreto, costituiva il reato principale rispetto alla contravvenzione per arnesi da scasso
Uno dei reati ascritti all'imputato (resistenza o altro reato indicato nel capo d'imputazione), parte della pluralità di fatti giudicati in continuazione
Norma riferita a circostanze aggravanti del furto (richiamata tra i capi d'imputazione)
art. 442, comma 2, c.p.p. (L. n.103/2017)
Regola applicabile al calcolo della continuazione e degli aumenti in continuazione; il ricorrente deduceva errata applicazione rispetto alla quota di aumento da ridurre
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente di dedurre in cassazione il vizio per "travisamento della prova" quando la motivazione contraddice il contenuto degli atti o introduce elementi non presenti nel processo
Consente alla Cassazione, nei casi previsti, di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito senza rinvio, quando non è necessario ulteriore accertamento di fatto
Citata in relazione alla disciplina del travisamento della prova ammesso in cassazione (modifiche all'art. 606 c.p.p.)
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Riferimento formale alla memoria/requisitoria scritta del Procuratore Generale presentata ai sensi della norma
Massime di principio
- Se dagli atti emerge una diretta, immediata e strumentale correlazione tra gli arnesi trovati e il furto (es. veicolo con evidenti forzature e fili dell'accensione tagliati e arnesi in possesso del soggetto), la contravvenzione per possesso di arnesi atti allo scasso (art. 707 c.p.) tende ad essere assorbita nel reato di furto aggravato; occorre valutare assenza di rilevante intervallo temporale o spaziale
- Il possesso di arnesi può costituire reato autonomo solo se tali strumenti hanno una rilevanza autonoma (quantità, tipologia o modalità di detenzione) o se il possesso non risulta strumentale e immediato rispetto al furto
- In cassazione il vizio di "travisamento della prova" è ammissibile quando la motivazione del giudice introduce fatti non riscontrabili negli atti o omette la valutazione di prove decisive; ciò può portare all'annullamento anche parziale della sentenza
- Quando la Corte di legittimità accerta l'assorbimento di una fattispecie e non è necessario nuovo accertamento di fatto, può rideterminare la pena in dispositivo ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando il rinvio
- Nelle impugnazioni che contestano il calcolo degli aumenti per continuazione è importante collegare l'errore formale sul calcolo alla pronuncia di merito: se un reato è assorbito, la porzione di aumento relativa ad esso deve essere eliminata nella rideterminazione della pena
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