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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36259/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per errata applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. (novellato dalla L. n.103/2017) relativamente al calcolo dell'aumento in continuazione sulla pena base per la contravvenzione ex art. 707 c.p.; (2) vizio di motivazione per travisamento della prova e manifesta illogicità in relazione al mancato assorbimento della contravvenzione ex art. 707 c.p. nel delitto di furto aggravato, atteso che dagli atti risultava immediata correlazione tra il possesso del cacciavite e lo stato di forzatura del motociclo

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo per travisamento della prova, accertando che sussisteva diretta e immediata correlazione tra gli arnesi rinvenuti e il furto del motociclo, con conseguente assorbimento della contravvenzione ex art. 707 c.p. nel reato di furto aggravato. Per effetto di ciò è stato assorbito anche il primo motivo: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 707 c.p. e ha rideterminato la pena complessiva, eliminando la porzione di aumento in continuazione relativa alla contravvenzione, fissando la pena finale in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    Contravvenzione per possesso di arnesi atti allo scasso; può essere assorbita nel delitto di furto aggravato quando gli arnesi siano stati effettivamente usati per il furto e vi sia immediata strumentalità senza apprezzabile intervallo temporale

  • art. 624 c.p.

    Delitto di furto aggravato che, nel caso concreto, costituiva il reato principale rispetto alla contravvenzione per arnesi da scasso

  • art. 337 c.p.

    Uno dei reati ascritti all'imputato (resistenza o altro reato indicato nel capo d'imputazione), parte della pluralità di fatti giudicati in continuazione

  • art. 625 c.p.

    Norma riferita a circostanze aggravanti del furto (richiamata tra i capi d'imputazione)

  • art. 442, comma 2, c.p.p. (L. n.103/2017)

    Regola applicabile al calcolo della continuazione e degli aumenti in continuazione; il ricorrente deduceva errata applicazione rispetto alla quota di aumento da ridurre

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Consente di dedurre in cassazione il vizio per "travisamento della prova" quando la motivazione contraddice il contenuto degli atti o introduce elementi non presenti nel processo

  • art. 620, lett. i) c.p.p.

    Consente alla Cassazione, nei casi previsti, di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito senza rinvio, quando non è necessario ulteriore accertamento di fatto

  • L. n. 46/2006

    Citata in relazione alla disciplina del travisamento della prova ammesso in cassazione (modifiche all'art. 606 c.p.p.)

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Riferimento formale alla memoria/requisitoria scritta del Procuratore Generale presentata ai sensi della norma

Massime di principio

  • Se dagli atti emerge una diretta, immediata e strumentale correlazione tra gli arnesi trovati e il furto (es. veicolo con evidenti forzature e fili dell'accensione tagliati e arnesi in possesso del soggetto), la contravvenzione per possesso di arnesi atti allo scasso (art. 707 c.p.) tende ad essere assorbita nel reato di furto aggravato; occorre valutare assenza di rilevante intervallo temporale o spaziale
  • Il possesso di arnesi può costituire reato autonomo solo se tali strumenti hanno una rilevanza autonoma (quantità, tipologia o modalità di detenzione) o se il possesso non risulta strumentale e immediato rispetto al furto
  • In cassazione il vizio di "travisamento della prova" è ammissibile quando la motivazione del giudice introduce fatti non riscontrabili negli atti o omette la valutazione di prove decisive; ciò può portare all'annullamento anche parziale della sentenza
  • Quando la Corte di legittimità accerta l'assorbimento di una fattispecie e non è necessario nuovo accertamento di fatto, può rideterminare la pena in dispositivo ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando il rinvio
  • Nelle impugnazioni che contestano il calcolo degli aumenti per continuazione è importante collegare l'errore formale sul calcolo alla pronuncia di merito: se un reato è assorbito, la porzione di aumento relativa ad esso deve essere eliminata nella rideterminazione della pena

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