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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28759/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha negato il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. tra le sentenze in esecuzione concernenti reati di detenzione e cessione di stupefacenti e reati di usura. Il ricorrente contestava che i reati, pur commessi in tempi non perfettamente coincidenti (2018 - inizio 2020), siano riconducibili a un unico progetto criminoso: lo spaccio finalizzato a reperire denaro da reinvestire nell'attività usuraria, con analoghe modalità esecutive e medesimo fine di profitto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e perché sollecita rivalutazioni di elementi fattuali non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui mancava il "medesimo disegno criminoso" richiesto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., atteso il diverso arco temporale, la partecipazione di soggetti diversi alle condotte e l'assenza di prove che i reati fossero programmati unitariamente ab origine. Si è precisato che occasionali sovrapposizioni o l'impiego dei proventi di un illecito per finanziare un altro non bastano a fondare la continuazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'incameramento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila; dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione richiede un "medesimo" disegno criminoso originario: non è sufficiente la sola analogia dei reati o una tendenza delittuosa. Devono emergere indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, partecipanti, sistematicità) e la programmazione almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato. La distanza temporale può essere indizio negativo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione al rimedio esperito; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile anche perché mirava a criticare valutazioni di fatto proprie del giudice di merito, non sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicità.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulle forme di concorso di persone nel reato: citata in relazione ai reati per cui sono state emesse condanne oggetto di esecuzione; non oggetto di specifica interpretazione sul punto della continuazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Normativa sugli illeciti in materia di stupefacenti: indicata fra i reati per cui sono state pronunciate condanne; non è stata interpretata per innovare i criteri di continuità.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma relativa a uno dei reati per cui il ricorrente era stato condannato; citata a titolo descrittivo delle sentenze in esecuzione.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma relativa a uno dei reati per cui il ricorrente era stato condannato; citata a titolo descrittivo delle sentenze in esecuzione.

  • art. 644 cod. pen., commi 1 e 5 n. 3

    Norma relativa ai delitti di usura (e connessi); citata fra i reati per cui sono state pronunciate le condanne in esecuzione, senza che la Corte mutasse la qualificazione sostanziale.

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen. richiede l'esistenza di un 'medesimo disegno criminoso' originario: non è riconoscibile sulla sola base della analogia dei reati o della tendenza a delinquere.
  • Per valutare la continuazione occorre verificare indicatori concreti: omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, identità o continuità dei partecipanti, modalità esecutive, sistematicità, e la prevedibilità delle successive condotte al momento del primo reato.
  • La distanza temporale significativa tra episodi criminosi è di per sé rilevante e, se marcata, costituisce indizio negativo per la continuazione; la mera presenza dell'inciso "anche in tempi diversi" non annulla l'importanza del tempo.
  • L'uso dei proventi di un reato per finanziare un altro (es. impiegare soldi derivanti dallo spaccio per atti di usura) non prova automaticamente un disegno unitario; serve dimostrazione che le condotte fossero programmate unitariamente ab origine.
  • Le valutazioni probatorie e motivazionali del giudice di merito (o del giudice dell'esecuzione) che si fondano su accertamenti concreti non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità salvo evidente contraddittorietà o illogicità.
  • Un giudizio di prevenzione prognostico (es. sentenza di prevenzione) non prevale automaticamente sulla ricostruzione fattuale adottata nelle sentenze penali esecutive; le motivazioni devono essere confrontate, ma la diversa finalità dei giudizi può giustificare esiti divergenti.
  • Chi impugna deve proporre censure specifiche e concrete sugli indicatori della continuazione; argomentazioni generiche che ripetono i fatti già valutati dal giudice di merito sono spesso inammissibili per manifesta infondatezza.

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