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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28738/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone del 18/07/2022 che li aveva condannati alla multa di euro 10.000 ciascuno per il reato previsto dall'art. 14, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, in quanto si erano trattenuti nel territorio dello Stato nonostante provvedimenti di espulsione notificati loro. Hanno dedotto tre motivi comuni: 1) nullità per omessa traduzione dell'atto di citazione a giudizio (artt. 143, 179, 601 c.p.p.); 2) vizio motivazionale perché non sarebbe stata valutata la mancata conoscenza, da parte degli imputati, del contenuto dei provvedimenti di espulsione (mancata traduzione in albanese); 3) errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 34 d.lgs. 28/08/2000, n. 274 (particolare tenuità del fatto) e all'art. 133 c.p. (dosimetria della pena), per omissione di valutazione della richiesta di improcedibilità e per mancata motivazione sulla pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi fondati limitatamente al terzo motivo: ha ritenuto che il Giudice di Pace non abbia valutato la richiesta di applicazione della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000, e ha annullato la sentenza impugnata soltanto su questo punto, rinviando per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Frosinone in diversa persona fisica. I primi due motivi (omessa traduzione dell'atto di citazione e mancata considerazione della conoscenza dei provvedimenti) sono stati ritenuti manifestamente infondati e inammissibili perché la nullità relativa alla mancata traduzione è di regime intermedio e si considera sanata se non tempestivamente eccepita; pertanto tali censure sono rigettate. Nel resto i ricorsi sono stati rigettati.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286

    Norma invocata quale titolo di responsabilità penale per il trattenersi nel territorio dello Stato in violazione di provvedimento di espulsione; la Corte accetta che i reati ascritti siano quelli previsti da tali commi e conferma la rilevanza del provvedimento di espulsione quale elemento del reato.

  • artt. 143, 179 e 601 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione all'obbligo di traduzione/forma degli atti processuali; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la nullità derivante dall'omessa traduzione è di regime intermedio e si considera sanata se non tempestivamente eccepita, con conseguente inammissibilità del motivo se non sollevato in tempo utile.

  • art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Disciplina della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione richiede un giudizio congiunto su esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza e occasionalità del fatto; l'omessa valutazione da parte del giudice comporta annullamento e rinvio.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinatezza della pena (dosimetria); la censura relativa alla dosimetria è stata assorbita dalla mancata valutazione della causa di improcedibilità ex art. 34, sicché la Corte ha disposto la rinnovazione del giudizio sul punto.

Massime di principio

  • La mancata traduzione di atti processuali per imputati alloglotti configura una nullità 'di regime intermedio' che va tempestivamente eccepita nel processo di merito: se non sollevata, la nullità si considera sanata e non è più proponibile in cassazione.
  • La causa di improcedibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. n. 274/2000) richiede un apprezzamento concreto e congiunto di: esiguità del danno o del pericolo, occasionalità del fatto e grado di colpevolezza; il giudice deve motivare esplicitamente questa valutazione.
  • Se il giudice di merito non si pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 34, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
  • In caso di annullamento di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio deve essere altro Giudice di Pace dello stesso ufficio in diversa persona fisica.
  • Le censure processuali relative alla conoscenza della lingua e alla validità della notifica/ traduzione vanno sollevate tempestivamente nella fase di merito per evitare la loro perdita per sanatoria.
  • Le doglianze riguardanti la dosimetria della pena possono essere assorbite se il giudice omette di esaminare questioni preclusive (come l'improcedibilità per particolare tenuità); pertanto, per ottenere riduzione della pena è strategico richiedere e motivare l'applicazione di cause estintive/di improcedibilità.

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