Cassazione Penale, Sentenza n. 28738/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone del 18/07/2022 che li aveva condannati alla multa di euro 10.000 ciascuno per il reato previsto dall'art. 14, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, in quanto si erano trattenuti nel territorio dello Stato nonostante provvedimenti di espulsione notificati loro. Hanno dedotto tre motivi comuni: 1) nullità per omessa traduzione dell'atto di citazione a giudizio (artt. 143, 179, 601 c.p.p.); 2) vizio motivazionale perché non sarebbe stata valutata la mancata conoscenza, da parte degli imputati, del contenuto dei provvedimenti di espulsione (mancata traduzione in albanese); 3) errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 34 d.lgs. 28/08/2000, n. 274 (particolare tenuità del fatto) e all'art. 133 c.p. (dosimetria della pena), per omissione di valutazione della richiesta di improcedibilità e per mancata motivazione sulla pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi fondati limitatamente al terzo motivo: ha ritenuto che il Giudice di Pace non abbia valutato la richiesta di applicazione della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000, e ha annullato la sentenza impugnata soltanto su questo punto, rinviando per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Frosinone in diversa persona fisica. I primi due motivi (omessa traduzione dell'atto di citazione e mancata considerazione della conoscenza dei provvedimenti) sono stati ritenuti manifestamente infondati e inammissibili perché la nullità relativa alla mancata traduzione è di regime intermedio e si considera sanata se non tempestivamente eccepita; pertanto tali censure sono rigettate. Nel resto i ricorsi sono stati rigettati.
Norme richiamate
art. 14, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286
Norma invocata quale titolo di responsabilità penale per il trattenersi nel territorio dello Stato in violazione di provvedimento di espulsione; la Corte accetta che i reati ascritti siano quelli previsti da tali commi e conferma la rilevanza del provvedimento di espulsione quale elemento del reato.
artt. 143, 179 e 601 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione all'obbligo di traduzione/forma degli atti processuali; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la nullità derivante dall'omessa traduzione è di regime intermedio e si considera sanata se non tempestivamente eccepita, con conseguente inammissibilità del motivo se non sollevato in tempo utile.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Disciplina della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione richiede un giudizio congiunto su esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza e occasionalità del fatto; l'omessa valutazione da parte del giudice comporta annullamento e rinvio.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinatezza della pena (dosimetria); la censura relativa alla dosimetria è stata assorbita dalla mancata valutazione della causa di improcedibilità ex art. 34, sicché la Corte ha disposto la rinnovazione del giudizio sul punto.
Massime di principio
- La mancata traduzione di atti processuali per imputati alloglotti configura una nullità 'di regime intermedio' che va tempestivamente eccepita nel processo di merito: se non sollevata, la nullità si considera sanata e non è più proponibile in cassazione.
- La causa di improcedibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. n. 274/2000) richiede un apprezzamento concreto e congiunto di: esiguità del danno o del pericolo, occasionalità del fatto e grado di colpevolezza; il giudice deve motivare esplicitamente questa valutazione.
- Se il giudice di merito non si pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 34, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- In caso di annullamento di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio deve essere altro Giudice di Pace dello stesso ufficio in diversa persona fisica.
- Le censure processuali relative alla conoscenza della lingua e alla validità della notifica/ traduzione vanno sollevate tempestivamente nella fase di merito per evitare la loro perdita per sanatoria.
- Le doglianze riguardanti la dosimetria della pena possono essere assorbite se il giudice omette di esaminare questioni preclusive (come l'improcedibilità per particolare tenuità); pertanto, per ottenere riduzione della pena è strategico richiedere e motivare l'applicazione di cause estintive/di improcedibilità.
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