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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28685/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato che la Corte d'appello non ha rilevato l'estinzione del reato a lui ascritto (art. 544-ter c.p.) per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Ha eccepito che il termine massimo di prescrizione (7 anni e mezzo, ai sensi degli artt. 157, comma 1, e 161 c.p.) era decorso anteriormente al giudizio d'appello, considerando le sospensioni per astensione del difensore (336 giorni) e per l'emergenza COVID-19 (113 giorni). Nella memoria di cassazione il ricorrente ha ribadito che la prescrizione era intervenuta il 4/1/2022 (da lui indicato) e la Corte di legittimità ha calcolato il termine massimo estinto il 7/1/2022, antecedente alla sentenza impugnata del 14/2/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: il reato di cui all'art. 544-ter c.p., commesso il 15/4/2013 e punito con reclusione da tre a diciotto mesi, era soggetto al termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, che è risultato completamente decorso, anche dopo aver computato 449 giorni di sospensione (336 giorni per astensione del difensore e 113 giorni per COVID-19). Non essendo emerse cause di proscioglimento evidenti ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 544-ter c.p.

    Norma incriminatrice contestata al ricorrente; la pena prevista (reclusione da 3 a 18 mesi) determina, ai fini della prescrizione, l'applicazione del termine massimo previsto per i reati con tale previsione sanzionatoria.

  • art. 157, comma 1 c.p.

    Stabilisce il criterio per determinare il termine di prescrizione in relazione alla pena edittale; applicato per calcolare il termine massimo di sette anni e mezzo per il reato contestato.

  • art. 161 c.p.

    Disciplina il termine massimo di prescrizione in caso di pene particolari; combinato con l'art. 157 è stato utilizzato per fissare la durata massima della prescrizione applicabile al caso concreto.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede i casi di proscioglimento evidenti che esonerano dall'accertamento nel merito; la Corte ha valutato l'assenza di cause evidenti di proscioglimento, ritenendo quindi necessario annullare la sentenza per estinzione del reato per prescrizione.

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione è manifestamente decorso prima della pronuncia di una sentenza impugnata, va dichiarata l'estinzione del reato e la sentenza annullata (senza rinvio se non vi sono profili di merito da ristabilire).
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto delle eventuali sospensioni del termine (es. astensione del difensore, emergenze dichiarate come il COVID-19) sommando i giorni di sospensione al termine ordinario.
  • Per stabilire il termine di prescrizione occorre individuare la pena edittale applicabile e fare riferimento agli artt. 157 e 161 c.p.; per reati con pena minima di 3 mesi e massima di 18 mesi si applicano i relativi termini massimi previsti dalla legge.
  • Se la parte (ricorrente o pubblico ministero) ha eccepito in grado d'appello la prescrizione e il giudice d'appello non l'ha valutata, la Cassazione può intervenire correggendo tale omissione quando la prescrizione risulti evidente dai calcoli.
  • Prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione, il giudice deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento evidenti ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; in mancanza di tali cause prevale la statuizione di estinzione.
  • Nelle ipotesi di contestazione della prescrizione è buona prassi documentare e rendere espliciti i calcoli temporali (data del fatto, termini legali, sospensioni e loro durata) per evitare omissioni giurisdizionali che possano determinare annullamento in Cassazione.

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