Cassazione Penale, Sentenza n. 28737/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna a multa di euro 8.000,00 per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto ritenuto trattenutosi illegalmente nello Stato dopo l'ordine del Questore di Milano (notificato il 12/10/2016) di allontanarsi entro sette giorni. L'errore denunciato era l'omessa verifica, da parte del giudice di merito, della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: la notifica dell'atto introduttivo presso lo studio del difensore, luogo di elezione del domicilio, non sarebbe stata sufficiente a dimostrare che l'imputato fosse a conoscenza del procedimento, soprattutto essendo il difensore d'ufficio e non di fiducia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce di per sé prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. È necessario verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore e imputato o elementi che dimostrino che il difensore abbia effettivamente informato l'assistito o che l'imputato si sia volontariamente sottratto. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui atti compiuti anteriormente alla formale instaurazione del procedimento (iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.) non possono essere usati per presumere la conoscenza. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati al Giudice di Pace di Milano per un nuovo giudizio, con indicazione che il giudice di rinvio debba essere una persona fisica diversa all'interno dello stesso ufficio.
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter
Norma sostanziale contestata: disciplina l'illecito trattenersi nel territorio dello Stato dopo ordine di allontanamento; la Corte ha valutato la legittimità della condanna alla luce della correttezza procedurale relativa alla dichiarazione di assenza/conoscenza del procedimento.
Codice di procedura penale, art. 568, comma 5
Ha consentito la riclassificazione dell'atto d'impugnazione proposto in appello come ricorso per cassazione e la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 335
La Corte ha richiamato che la formale instaurazione del procedimento si verifica con l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; atti compiuti anteriormente non bastano per presumere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente di per sé a presupporre la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; occorre verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale.
Sez. 1, n. 16416 del 02/03/2017 (Somai)
Richiamata per il principio che la conoscenza del procedimento non può essere desunta da atti compiuti in epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento.
Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015 (Raspini)
Richiamata per il principio che, in caso di annullamento di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio deve essere individuato in persona fisica diversa all'interno dello stesso ufficio.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non consente automaticamente di presumere che l'imputato sia stato informato dell'esistenza del procedimento; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e/o prove concrete che attestino la comunicazione all'imputato.
- Va distinta la posizione del difensore di fiducia da quella del difensore d'ufficio: la nomina fiduciaria può giustificare una presunzione più agevole della comunicazione, mentre per il difensore d'ufficio occorrono elementi probatori aggiuntivi.
- Non possono essere utilizzati atti o notifiche effettuate anteriormente alla formale instaurazione del procedimento (iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.) per presumere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- Se la Corte di Cassazione annulla una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il nuovo giudizio deve essere affidato a diverso giudice dello stesso ufficio, per garantire imparzialità e corretto svolgimento del rinvio.
- In situazioni analoghe è prudente raccogliere attestazioni concrete (dichiarazioni del difensore, documenti di contatto, scambi di comunicazioni) per dimostrare che l'imputato è stato effettivamente informato del procedimento prima di dichiararlo irreperibile o assente.
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