Cassazione Penale, Sentenza n. 28735/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Como del 21/06/2022, con la quale era stato condannato a euro 15.000,00 di multa per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25/07/1998, n. 286 (permanenza nel territorio dello Stato nonostante l'ordine di allontanamento/espulsione). L'ipotesi di doglianza principale riguardava vizi procedurali: si deduceva la nullità della dichiarazione di “assenza” dell'imputato e l'irregolarità della notificazione ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. fatta presso il difensore d'ufficio, che non sarebbe idonea a dimostrare la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che la notificazione della citazione a giudizio effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, presso un difensore che non abbia rapporti con l'imputato integra una nullità assoluta e insanabile (art. 179, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 178, comma 1 cod. proc. pen.), essendo inidonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto. Ha precisato inoltre che non può presumersi la conoscenza del procedimento da atti compiuti dalla polizia giudiziaria anteriori all'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.). Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di Pace di Como, designando che il giudice di rinvio sia un'altra persona fisica dello stesso ufficio.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 14, comma 5-ter
Norma sostanziale contestata: punisce la permanenza nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento/espulsione. La Corte non ha esaminato il merito della condotta, avendo cassato per vizi di notifica, ma riconosce la natura del fatto ascritto all'imputato.
codice di procedura penale - art. 161, comma 4
La notificazione presso il difensore è ammessa ma, se fatta a un difensore che non ha rapporti con l'imputato, è in concreto incapace di determinare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e quindi può integrare nullità assoluta.
codice di procedura penale - art. 179, comma 1
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della nullità assoluta per le notificazioni inefficaci che non assicurano la conoscenza degli atti, con rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
codice di procedura penale - art. 178, comma 1, lett. c)
Richiamata in combinato con l'art. 179 per qualificare la nullità come assoluta quando manca l'idoneità dell'atto a garantire la conoscenza dell'interessato.
codice di procedura penale - art. 335
La Corte sottolinea che la formale instaurazione del procedimento si verifica con l'iscrizione nel registro delle notizie di reato; atti anteriori (es. iniziative della polizia giudiziaria) non sono di per sé idonei a presumere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
codice di procedura penale - artt. 420-bis e 420-quater
Richiamati come norme processuali invocate dal ricorrente con riguardo alle nullità; la Corte ha esaminato il vizio della notificazione nell'ottica delle nullità assolute e della loro rilevabilità.
Massime di principio
- La notificazione ex art. 161, comma 4, presso un difensore è valida solo se il difensore ha effettivi rapporti professionali o fiduciari con l'imputato; in caso contrario può configurare nullità assoluta per inidoneità a garantire la conoscenza dell'atto.
- Nei processi celebrati in assenza dell'imputato non è lecito dedurre la conoscenza del procedimento da atti effettuati dalla polizia giudiziaria prima della formale instaurazione del procedimento (iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.).
- La nullità assoluta della notificazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può determinare l'annullamento della sentenza anche quando questa sia emessa da un giudice monocratico come il Giudice di Pace.
- Se la Corte di Cassazione annulla una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il nuovo processo deve essere affidato a un altro Giudice di Pace del medesimo ufficio, in diversa persona fisica.
- In ipotesi di difensore d'ufficio, il fatto che il difensore sia nominato non comporta automaticamente la prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; il giudice deve valutare la concreta idoneità della notificazione a raggiungere l'interessato.
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