Cassazione Penale, Sentenza n. 28736/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, in parziale riforma del primo grado, l'aveva condannata per il reato di impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno (sikdar Nannu e Sikder Baharui, in data 1 agosto 2018). La difesa deduceva vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'Appello non aveva risposto alle specifiche doglianze dell'appello e non aveva valutato correttamente l'elemento soggettivo del reato, ossia l'assenza di conoscenza da parte dell'imputata dell'irregolarità dei lavoratori assunti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi (art. 591 c.p.p.), ritenendo che il ricorso non si confrontasse con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'Appello secondo cui l'imputata, nella qualità di datrice di lavoro, non poteva non conoscere lo stato dei lavoratori extracomunitari e aveva il dovere di verificare i relativi permessi, oltre a non aver fornito spiegazioni valide nell'immediatezza dei fatti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12
Norma che sanziona l'impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno; il giudice ha ritenuto configurabile il reato per l'assunzione dei due lavoratori irregolari.
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
art. 591, comma 1, lett. c
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per aspecificità dei motivi; la Corte ha applicato tale disposizione perché il ricorso non ha adeguatamente confrontato le proprie censure con le ragioni della sentenza impugnata.
codice di procedura penale, art. 616
Disciplina l'onere delle spese e l'ammenda a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio per determinare l'entità della somma dovuta alla Cassa delle ammende, prevedendo che non sussistano elementi di colpa grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Per la cassazione è essenziale la specificità dei motivi: il ricorrente deve indicare con precisione i punti di decisione contestati e spiegare chiaramente gli elementi a sostegno delle censure; l'assenza di tale specificità determina l'inammissibilità.
- In reati legati all'impiego di stranieri irregolari, il giudice può desumere la conoscenza o la colpa del datore di lavoro dal suo ruolo e dalle obbligazioni connesse alla gestione del personale (dovere di verifica dei permessi e degli adempimenti retributivi/previdenziali).
- La mancata fornitura di una spiegazione plausibile e immediata da parte dell'imputato può rafforzare la presunzione di responsabilità o conoscenza dell'irregolarità.
- In sede d'appello e di cassazione non è sufficiente ripetere censure generiche: bisogna confrontarsi punto per punto con le motivazioni dei giudici di merito, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
- La parte che propone ricorso in cassazione rischia, in caso di inammissibilità per motivi generici, anche la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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