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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28273/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per asserita tardività. La controversia nasceva da un avviso di accertamento Irpef per l'anno d'imposta 2007, impugnato dalla contribuente; in primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo decaduto l'accertamento. La CTR, invece, aveva ritenuto tardivo l'appello dell'Ufficio applicando il termine semestrale di cui agli artt. 38, comma 3, e 51 del d.lgs. 546/1992 e all'art. 327 c.p.c., calcolato dalla data di deposito della sentenza di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 9, del D.L. 50/2017, dell'art. 327 c.p.c. e degli artt. 38, comma 3, 49 e 51 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non aveva considerato la sospensione automatica di sei mesi dei termini di impugnazione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, applicabile perché la lite rientrava tra quelle definibili e il termine ordinario di impugnazione scadeva nel periodo indicato dalla norma.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, per le controversie definibili ai sensi dell'art. 11 del D.L. 50/2017, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera automaticamente, senza necessità di domanda del contribuente, quando il termine di impugnazione cada tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 21 novembre 2016 e il termine ordinario per impugnare sarebbe scaduto il 22 maggio 2017, la sospensione doveva applicarsi; l'appello dell'Ufficio, notificato il 2 novembre 2017, non era quindi intempestivo secondo il corretto computo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio enunciato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 9, D.L. 50/2017

    "per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"

    La sospensione semestrale opera automaticamente per le controversie definibili, senza necessità di istanza del contribuente, se il termine di impugnazione scade nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della norma e il 30 settembre 2017.

  • art. 327 c.p.c.

    Rileva per il computo del termine lungo di impugnazione delle sentenze non notificate, computo che nel caso concreto andava coordinato con la sospensione prevista dalla disciplina della definizione agevolata.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992

    È richiamato per il regime dei termini di impugnazione nel processo tributario, da coordinare con la sospensione speciale introdotta dal D.L. 50/2017.

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma di coordinamento del regime delle impugnazioni nel processo tributario.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma che disciplina il termine di proposizione dell'appello nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio dedotto è stato qualificato come error in procedendo per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili ai sensi dell'art. 11 del D.L. 50/2017, la sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione opera di diritto, purché il termine cada nel periodo normativamente previsto.
  • Ai fini dell'applicazione della sospensione speciale non è necessario che il contribuente presenti domanda: la domanda è richiesta per accedere alla definizione agevolata, non per il mero beneficio della sospensione dei termini.
  • Quando il termine ordinario di impugnazione scade nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della norma e il 30 settembre 2017, il termine deve intendersi prorogato di sei mesi, con conseguente tempestività dell'impugnazione proposta entro il nuovo termine.
  • L'erronea omissione della sospensione legale dei termini integra un vizio della decisione in punto di ammissibilità dell'impugnazione e comporta cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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