Cassazione Penale, Ordinanza n. 33177/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per un motivo non consentito nel giudizio contro una sentenza di applicazione della pena. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il G.I.P. del Tribunale ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di un anno di reclusione e 1.400 euro di multa per il reato continuato, con recidiva, di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché mancanza di motivazione. La Corte ha rilevato che, nei confronti della sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura proposta non riguardava l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti
La sentenza impugnata è stata pronunciata nell'ambito del patteggiamento.
come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena è limitato ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto della sentenza di patteggiamento.
Disposizione richiamata quanto alla continuazione dei reati.
Disposizione richiamata quanto alla recidiva.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- È inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento che deduca genericamente inosservanza o erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione senza ricondurre le censure a una delle ipotesi tassative previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena è proposto per un motivo non consentito, l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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