Cassazione Civile, Ordinanza n. 33988/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La proprietaria di un immobile realizzato su terreno di sua proprietà aveva chiesto la concessione in sanatoria per un fabbricato che il Comune aveva ritenuto abusivo, adottando poi anche ordinanza di demolizione, acquisizione al patrimonio indisponibile e sgombero. Il Consiglio di giustizia amministrativa aveva respinto l'appello contro il diniego di sanatoria, ritenendo: che il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia derivante dalla legge regionale siciliana n. 78 del 1976 impedisse la sanatoria, salvo le costruzioni le cui strutture essenziali fossero ultimate entro il 31 dicembre 1976, circostanza non provata; che la legge regionale n. 15 del 1991 avesse natura di interpretazione autentica dell'art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976 e fosse quindi retroattiva; che non potesse maturare un legittimo affidamento del responsabile dell'abuso o del suo avente causa, trattandosi di ordinanza di demolizione vincolata. Con il ricorso per cassazione la parte privata denunciava eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore, sostenendo che il giudice amministrativo avesse dato un'interpretazione abnorme della disciplina edilizia e avesse errato nel ritenere applicabile retroattivamente la norma del 1991; deduceva inoltre violazioni di norme regionali, della legge n. 47 del 1985, della legge n. 241 del 1990 e della CEDU, e chiedeva anche una pronuncia ex art. 363 c.p.c. sulla natura retroattiva o innovativa della norma regionale del 1991.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le censure investivano in realtà errores in iudicando e di valutazione delle prove del giudice amministrativo, non già un vero sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione. L'interpretazione delle norme applicate al caso concreto, anche se contestata come errata o persino abnorme, resta attività propria del giudice e non integra eccesso di potere giurisdizionale. È stata ritenuta inammissibile anche la richiesta di pronuncia nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., perché in sede di regolamento di giurisdizione non è consentito enunciare principi su norme che il giudice speciale deve applicare per decidere la controversia nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 15 l.r. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78
la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia è stata considerata vincolo di inedificabilità assoluta, direttamente operante anche nei confronti dei privati secondo l'interpretazione seguita dal giudice amministrativo
art. 23, comma 10, l.r. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37
consente la sanatoria solo per le costruzioni le cui strutture essenziali fossero già ultimate entro il 31 dicembre 1976
art. 2, comma 3, l.r. Sicilia 30 aprile 1991, n. 15
la ricorrente lo qualificava come norma innovativa; la Corte rileva che la censura riguarda comunque un'interpretazione della norma, non un eccesso di potere giurisdizionale
artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamati dalla ricorrente per contestare la procedura amministrativa e il preavviso di rigetto
art. 26, comma 15, l.r. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37
richiamato dalla ricorrente in tema di silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria
artt. 33 e 43 L. 28 febbraio 1985, n. 47
richiamati dalla ricorrente nel quadro della disciplina del condono edilizio
usato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione
la richiesta di principio di diritto nell'interesse della legge è stata giudicata inammissibile in sede di regolamento di giurisdizione quando investe norme di merito
art. 111, comma 8, Cost.
delimita il sindacato delle Sezioni Unite ai soli limiti esterni della giurisdizione
artt. 8 e 14 CEDU; art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
la loro asserita violazione, anche se prospettata, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale ma al più errores in iudicando
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, secondo la formula di rito
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore è configurabile solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui creata, non quando compia un'interpretazione della norma esistente, anche se discutibile o persino errata.
- Le censure che investono l'interpretazione delle norme sostanziali, la qualificazione della disciplina applicabile o la valutazione delle prove restano interne alla giurisdizione del giudice speciale e non sono deducibili come violazione dei limiti esterni della giurisdizione in cassazione.
- La dedotta violazione di norme convenzionali o sovranazionali, se si traduce in un errore di giudizio del giudice speciale, non integra eccesso di potere giurisdizionale.
- Nel regolamento di giurisdizione ex art. 363 c.p.c. non è ammissibile una pronuncia nomofilattica su norme di merito che il giudice speciale debba applicare per decidere la controversia, poiché ciò invaderebbe la sfera della giurisdizione di quel giudice.
- In materia di sindacato delle Sezioni Unite sui giudici speciali, il controllo è limitato ai confini esterni della giurisdizione e non consente di riesaminare il merito della controversia né di sostituire una diversa interpretazione della disciplina sostanziale a quella adottata dal giudice di merito.
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