Cassazione Civile, Ordinanza n. 25556/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all’ICI 2010, con il Comune di Sciacca quale ente impositore. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 4461/2024 depositata il 10 giugno 2024, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Pur rilevando che la cartella non indicava il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, il giudice d’appello aveva reputato tale omissione irrilevante, richiamando la natura vincolata del ruolo e l’art. 21-octies della legge n. 241/1990. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, e dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, sostenendo che l’omessa indicazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo comportasse la nullità della cartella; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, e 61 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo: la motivazione della sentenza d’appello non era apparente, perché esponeva le ragioni della decisione e consentiva di comprenderne l’iter, mentre non è necessario che il giudice confuti singolarmente ogni argomento difensivo. Ha accolto il primo motivo, affermando che, per le cartelle soggette ratione temporis all’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, devono essere indicati nominativamente sia il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia quello di emissione e notificazione della cartella; l’omissione comporta nullità e non è neutralizzata dal richiamo all’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Poiché la cartella relativa all’ICI 2010 era stata emessa nella vigenza della disposizione e mancava il nominativo del responsabile dell’iscrizione a ruolo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario e annullando la cartella. Gli intimati sono stati condannati alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, con distrazione a favore del procuratore antistatario: Euro 800 per il primo grado, Euro 900 per il secondo, Euro 1.200 per compensi ed Euro 200 per esborsi in cassazione, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007, convertito dalla l. n. 31/2008
Il Collegio ritiene di dare continuità a tale principio considerato che esso fa correttamente leva sul tenore letterale dell’art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248 del 2007 (applicabile ratione temporis, considerato che tale comma è stato abrogato dall’art. 2, comma 4, lett. d, D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, e la cartella impugnata è stata emessa pacificamente nella vigenza del citato comma 4 ter) il quale prescrive che la cartella di pagamento debba contenere, a pena di nullità, sia l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia quella del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella.
La disposizione, applicabile ratione temporis alle cartelle emesse durante la sua vigenza, richiede a pena di nullità l’indicazione di entrambi i responsabili: quello dell’iscrizione a ruolo e quello dell’emissione e notificazione della cartella.
art. 21-octies, l. n. 241/1990
In particolare, va valorizzata la finalità della norma di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, la piena informazione del contribuente e l’effettività del diritto di difesa mediante la personalizzazione del rapporto tra amministrazione e cittadino.
La Corte esclude che il richiamo alla natura vincolata del ruolo e all’art. 21-octies renda irrilevante l’omessa indicazione del responsabile: la prescrizione di indicare nominativamente entrambi i responsabili tutela trasparenza, informazione ed effettività della difesa e la sua violazione determina la nullità prevista dalla norma speciale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ebbene, alla stregua dei su richiamati princìpi, non può ritenersi che la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendo, al contrario, un'adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello che, al di là di ogni considerazione sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, è stato giustificato anche in relazione alla ritenuta irrilevanza dell’omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo del tributo in questione.
La motivazione non è apparente se espone in modo adeguato le ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche quando la soluzione giuridica adottata sia errata.
art. 111, comma 6, Cost.
Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale: il vizio ricorre in caso di motivazione mancante o apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, quando il difetto emerga dal testo della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione art. 36, comma 4 ter, d.l. n. 248/2007 conv. l. n. 31/2008 e art. 21-octies legge 241/1990, in riferimento art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., assumendo che la Corte di secondo grado, nonostante avesse accertato l’omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, fosse incorsa in error in iudicando per non aver dichiarato la nullità della cartella in violazione delle norme citate.
La norma è richiamata quale parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha accolto la censura perché il giudice d’appello non ha applicato correttamente la disciplina speciale sulla nullità della cartella.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Ragioni logico-giuridiche impongono di esaminare preliminarmente il secondo motivo del ricorso con cui la contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata sotto il profilo dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. nonché art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l’invalidità della pronuncia gravata per motivazione apparente.
La disposizione è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione; la censura è stata respinta perché la motivazione d’appello superava il minimo richiesto.
Ragioni logico-giuridiche impongono di esaminare preliminarmente il secondo motivo del ricorso con cui la contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata sotto il profilo dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. nonché art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l’invalidità della pronuncia gravata per motivazione apparente.
La disposizione è richiamata nel motivo processuale relativo alla dedotta motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata esponeva adeguatamente le ragioni della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Ragioni logico-giuridiche impongono di esaminare preliminarmente il secondo motivo del ricorso con cui la contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata sotto il profilo dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. nonché art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l’invalidità della pronuncia gravata per motivazione apparente.
La disposizione è invocata come requisito della sentenza tributaria quanto all’esposizione dei motivi; la Corte ha ritenuto che la pronuncia impugnata contenesse un’adeguata esposizione delle ragioni della decisione.
Ragioni logico-giuridiche impongono di esaminare preliminarmente il secondo motivo del ricorso con cui la contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata sotto il profilo dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. nonché art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l’invalidità della pronuncia gravata per motivazione apparente.
La disposizione è richiamata nel motivo con cui è stata dedotta la nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente; la censura è stata rigettata.
Massime di principio
- Per le cartelle di pagamento emesse, ratione temporis, nella vigenza dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, devono essere indicati nominativamente sia il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia il responsabile del procedimento di emissione e notificazione. L’omissione anche di uno solo dei due nominativi determina la nullità della cartella.
- Il procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e notificazione della cartella sono distinti e autonomi; l’indicazione del responsabile di una fase non supplisce alla mancata indicazione del responsabile dell’altra.
- La prescrizione di indicare nominativamente i responsabili del procedimento persegue finalità di trasparenza, piena informazione del contribuente ed effettività del diritto di difesa; non è sufficiente indicare l’ufficio competente o il dirigente responsabile della struttura, occorrendo il nominativo della persona fisica concretamente responsabile.
- Il vizio derivante dall’omessa indicazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo non è reso irrilevante dalla natura vincolata dell’attività né superato dal richiamo all’art. 21-octies della legge n. 241/1990, quando la disciplina speciale commina espressamente la nullità.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale. La motivazione è viziata quando è totalmente mancante o meramente apparente, presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure è perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio risulti dal testo della sentenza.
- Non è apparente la motivazione che espone le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Il giudice non è tenuto a esaminare o confutare singolarmente ogni argomento difensivo: quelli non trattati possono ritenersi implicitamente disattesi come recessivi rispetto alle ragioni accolte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25507/2026 del 18/09/2026
- ordinanza_civile · 18 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25508/2026 del 18/09/2026
- ordinanza_civile · 18 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25509/2026 del 18/09/2026
- ordinanza_civile · 18 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25514/2026 del 18/09/2026
- ordinanza_civile · 18 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25515/2026 del 18/09/2026
- ordinanza_civile · 18 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25516/2026 del 18/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →