Cassazione Civile, Ordinanza n. 05185/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di un credito garantito da fideiussioni rilasciate da più garanti in favore di una banca. In appello, a seguito della transazione intervenuta tra la banca e due dei fideiussori, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile il principio elaborato in tema di obbligazioni solidali e transazione parziale, riducendo il credito residuo azionato contro gli altri garanti e revocando il decreto ingiuntivo. La società cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 360 n. 4 c.p.c., perché la Corte d'appello non avrebbe spiegato perché esistesse un vincolo di solidarietà tra fideiussioni distinte; dall'altro, violazione degli artt. 1292, 1294, 1304 e 1946 c.c. per avere applicato la disciplina della transazione del condebitore solidale in assenza dei presupposti della co-fideiussione e della solidarietà tra garanti, sostenendo che le fideiussioni erano state prestate con atti separati e in tempi diversi e che le clausole contrattuali escludevano un effetto estensivo della remissione o transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, in caso di transazione parziale conclusa da alcuni coobbligati/fideiussori per una somma inferiore alla loro quota ideale, il debito residuo degli altri garanti deve essere ridotto non in misura pari a quanto effettivamente pagato, ma in misura corrispondente alla quota di chi ha transatto, così da evitare un ingiustificato aggravamento della posizione degli estranei alla transazione. Ha inoltre chiarito che, ai fini di tale regolazione, non è निर्णisiva la distinzione tra co-fideiussione e fideiussioni plurime, essendo decisivo che le garanzie abbiano assistito il medesimo credito. Non sono state liquidate spese perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
La motivazione è ritenuta sufficiente; non sussiste il vizio di apparenza lamentato.
Richiamato per la disciplina dell'obbligazione solidale, ma ritenuto non violato nel caso concreto.
Richiamato per la solidarietà tra coobbligati; la Corte conferma l'applicazione della disciplina solidale nella regolazione del debito residuo.
Si applica solo alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito; non si estende alla transazione parziale, che produce effetti solo tra le parti stipulanti, salvo la riduzione del residuo secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Richiamato dal ricorrente in tema di fideiussione, ma non ritenuto violato.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Viene posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La transazione parziale stipulata da un solo coobbligato solidale non produce effetti estintivi in favore dei debitori rimasti estranei, i quali non possono profittarne ex art. 1304 c.c. se la transazione non ha riguardato l'intero debito.
- Quando il coobbligato che transige paga una somma inferiore alla propria quota ideale, il debito residuo degli altri coobbligati deve essere ridotto in misura corrispondente alla quota del transigente, e non nel solo importo effettivamente versato, per evitare un aggravamento ingiustificato della loro posizione.
- Ai fini della disciplina degli effetti della transazione parziale sul debito residuo, non è decisiva la qualificazione del rapporto interno tra garanti come co-fideiussione o fideiussioni plurime, purché le garanzie assistano il medesimo credito.
- Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza di merito espone la regola giuridica applicata e la riferisce alla fattispecie concreta in modo sufficiente a consentire il controllo di legittimità.
- In presenza di transazione parziale e di obbligazione solidale, la regolazione del residuo deve evitare sia un incasso superiore al credito originario sia un aggravamento della posizione degli obbligati estranei alla transazione.
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