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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43111/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania (16/06/2023) che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e li ha condannati per vari reati (estorsione tentata, rapina, danneggiamento, detenzione/porto di arma, furto ecc.). I motivi di ricorso lamentano, a seconda degli imputati: vizio di motivazione, travisamento delle prove, mancanza di specificazione nell'applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti, omessa motivazione sulla dosimetria della pena, errore nella qualificazione giuridica dei fatti (es.: estorsione vs ritorsione o danneggiamento), errata identificazione degli imputati, e omissioni relative alla valutazione di intercettazioni e dichiarazioni di chiamanti in correità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i ricorsi presentati: il ricorso di Palermo è stato dichiarato inammissibile (motivi in gran parte riconducibili a doglianze di fatto o a riproposizione della valutazione probatoria di merito); analogamente sono risultati inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi di Sannbasile, Rubino, Sanzaro, Corso, Amato, Infuso, Scrofani e Castro. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero spesso generici, aspecifici o diretti a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito su questioni delicate (identificazione, intercettazioni, carattere implicito delle minacce per estorsione, dosimetria entro i limiti edittali, impossibilità di assorbire sempre la detenzione nel porto dell'arma). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in favore della Cassa delle ammende una somma di euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Limita l'esame della Cassazione ai vizi di diritto e di motivazione formale; non consente la riedizione del fatto o la prima valutazione delle prove: molte doglianze dei ricorrenti sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sul delitto di estorsione: è stata richiamata nelle impugnative e valutata dalla Corte di merito nella ricostruzione del tentativo di estorsione anche in presenza di minacce implicite.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza: i giudici di merito hanno escluso la sua applicazione in relazione al ruolo causale e organizzativo attribuito ad alcuni imputati.

  • art. 628 cod. pen.

    Norme sulla rapina e relativo regime sanzionatorio (circostanze aggravanti ad effetto speciale): la Corte ha ritenuto corretta la dosimetria praticata pur rettificandone i passaggi interpretativi, stante il rispetto dei limiti edittali.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Riferimenti alle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena: la Corte di merito ha motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base del profilo personale e dei precedenti degli imputati.

  • art. 4 legge 2/10/1967 n. 895 e art. 5 legge 2/10/1967 n. 895

    Norme sulle armi (detenzione/porto e attenuante relativa): la Corte ha ricordato il principio secondo cui il porto può assorbire la detenzione solo se la detenzione ha avuto inizio contestualmente al porto; la circostanza attenuante prevista dall'art. 5 può essere negata sulla base della valutazione complessiva dell'uso e delle finalità dell'arma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per la condanna al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 a ciascun ricorrente.

  • art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori/chiamanti in correità: la Corte ha ritenuto utilizzabili alcune dichiarazioni perché non era stata fatta opposizione all'acquisizione in dibattimento e perché ritenute riscontrate.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di inammissibilità per aspecificità dei motivi: motivi che non affrontano puntualmente la motivazione di merito risultano inammissibili.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione delle prove: i motivi che si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio sono tipicamente inammissibili.
  • I ricorsi devono essere specifici e motivati: deduzioni generiche, aspecifiche o prive di argomentazione puntuale rispetto alla motivazione di merito vengono dichiarate inammissibili.
  • La verifica della congruità della motivazione da parte della Cassazione è limitata a vizi di logicità, coerenza e completezza; la mera contrapposizione di una diversa versione dei fatti non è accolta.
  • Le circostanze attenuanti (art. 114, 62-bis ecc.) richiedono una valutazione motivata sul punto: la loro esclusione è difficile da censurare in Cassazione se il giudice di merito ha esposto ragioni non manifestamente illogiche.
  • Sulla dosimetria della pena, la cassazione sindaca l'illegittimità solo se la pena eccede i limiti edittali o se vi è palese errore di diritto; errori nei passaggi intermedi non comportano automaticamente annullamento.
  • In materia di armi, il principio che il porto può assorbire la detenzione opera solo se la detenzione è iniziata contestualmente al porto e se non vi è prova anteriore della detenzione.
  • Le decisioni di merito che formano una "doppia conforme" (pronunce di primo e secondo grado coerenti) vengono lette congiuntamente e rendono più difficile il sindacato in Cassazione.
  • Per contestare identificazioni basate su intercettazioni o su riscontri investigativi occorre sollevare censure precise e non limitarsi a dubbi generici sull'attendibilità delle fonti.

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