Cassazione Penale, Sentenza n. 43111/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania (16/06/2023) che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e li ha condannati per vari reati (estorsione tentata, rapina, danneggiamento, detenzione/porto di arma, furto ecc.). I motivi di ricorso lamentano, a seconda degli imputati: vizio di motivazione, travisamento delle prove, mancanza di specificazione nell'applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti, omessa motivazione sulla dosimetria della pena, errore nella qualificazione giuridica dei fatti (es.: estorsione vs ritorsione o danneggiamento), errata identificazione degli imputati, e omissioni relative alla valutazione di intercettazioni e dichiarazioni di chiamanti in correità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i ricorsi presentati: il ricorso di Palermo è stato dichiarato inammissibile (motivi in gran parte riconducibili a doglianze di fatto o a riproposizione della valutazione probatoria di merito); analogamente sono risultati inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi di Sannbasile, Rubino, Sanzaro, Corso, Amato, Infuso, Scrofani e Castro. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero spesso generici, aspecifici o diretti a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito su questioni delicate (identificazione, intercettazioni, carattere implicito delle minacce per estorsione, dosimetria entro i limiti edittali, impossibilità di assorbire sempre la detenzione nel porto dell'arma). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in favore della Cassa delle ammende una somma di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Limita l'esame della Cassazione ai vizi di diritto e di motivazione formale; non consente la riedizione del fatto o la prima valutazione delle prove: molte doglianze dei ricorrenti sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione dei fatti.
Norma sul delitto di estorsione: è stata richiamata nelle impugnative e valutata dalla Corte di merito nella ricostruzione del tentativo di estorsione anche in presenza di minacce implicite.
Circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza: i giudici di merito hanno escluso la sua applicazione in relazione al ruolo causale e organizzativo attribuito ad alcuni imputati.
Norme sulla rapina e relativo regime sanzionatorio (circostanze aggravanti ad effetto speciale): la Corte ha ritenuto corretta la dosimetria praticata pur rettificandone i passaggi interpretativi, stante il rispetto dei limiti edittali.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Riferimenti alle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena: la Corte di merito ha motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base del profilo personale e dei precedenti degli imputati.
art. 4 legge 2/10/1967 n. 895 e art. 5 legge 2/10/1967 n. 895
Norme sulle armi (detenzione/porto e attenuante relativa): la Corte ha ricordato il principio secondo cui il porto può assorbire la detenzione solo se la detenzione ha avuto inizio contestualmente al porto; la circostanza attenuante prevista dall'art. 5 può essere negata sulla base della valutazione complessiva dell'uso e delle finalità dell'arma.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per la condanna al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 a ciascun ricorrente.
art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori/chiamanti in correità: la Corte ha ritenuto utilizzabili alcune dichiarazioni perché non era stata fatta opposizione all'acquisizione in dibattimento e perché ritenute riscontrate.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di inammissibilità per aspecificità dei motivi: motivi che non affrontano puntualmente la motivazione di merito risultano inammissibili.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione delle prove: i motivi che si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio sono tipicamente inammissibili.
- I ricorsi devono essere specifici e motivati: deduzioni generiche, aspecifiche o prive di argomentazione puntuale rispetto alla motivazione di merito vengono dichiarate inammissibili.
- La verifica della congruità della motivazione da parte della Cassazione è limitata a vizi di logicità, coerenza e completezza; la mera contrapposizione di una diversa versione dei fatti non è accolta.
- Le circostanze attenuanti (art. 114, 62-bis ecc.) richiedono una valutazione motivata sul punto: la loro esclusione è difficile da censurare in Cassazione se il giudice di merito ha esposto ragioni non manifestamente illogiche.
- Sulla dosimetria della pena, la cassazione sindaca l'illegittimità solo se la pena eccede i limiti edittali o se vi è palese errore di diritto; errori nei passaggi intermedi non comportano automaticamente annullamento.
- In materia di armi, il principio che il porto può assorbire la detenzione opera solo se la detenzione è iniziata contestualmente al porto e se non vi è prova anteriore della detenzione.
- Le decisioni di merito che formano una "doppia conforme" (pronunce di primo e secondo grado coerenti) vengono lette congiuntamente e rendono più difficile il sindacato in Cassazione.
- Per contestare identificazioni basate su intercettazioni o su riscontri investigativi occorre sollevare censure precise e non limitarsi a dubbi generici sull'attendibilità delle fonti.
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