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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15185/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo ipotecario di euro 700.000 stipulato nel 2004 da una società, con i relativi fideiussori, nei confronti di un istituto di credito poi succeduto nel rapporto da un cessionario del credito. I soggetti obbligati hanno agito chiedendo di accertare la nullità del contratto per simulazione e difetto/illiceità della causa, la nullità della clausola sugli interessi per difformità tra tasso dichiarato e applicato e per violazione del divieto di anatocismo, nonché l’usurarietà degli interessi; hanno inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e l’invalidità delle garanzie accessorie. In primo grado tutte le domande sono state respinte; in appello la decisione è stata confermata. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: 1) violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della nullità del mutuo per simulazione, causa illecita e uso delle somme in modo diverso da quello dichiarato; 2) violazione dell’art. 1346 c.c. e dell’art. 1283 c.c. e omessa pronuncia, per la ritenuta validità del piano di ammortamento alla francese e la mancata considerazione della differenza tra tasso pattuito e tasso applicato; 3) violazione dell’art. 644 c.p., della L. 108/1996 e dell’art. 1815 c.c. per avere la Corte territoriale utilizzato una consulenza tecnica ritenuta nulla e per non avere valorizzato l’inclusione di commissioni che avrebbero condotto a usura; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su questioni ritenute decisive, tra cui l’astensione del giudice di primo grado, l’utilizzabilità di una precedente CTU, l’integrazione delle domande in punto usura e il risarcimento danni da segnalazione in Centrale Rischi e violazione di buona fede e correttezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi formulati in modo promiscuo, con mescolanza di censure eterogenee (vizio di motivazione e violazione di legge), ha rilevato che si trattava di doppia conforme e quindi che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile, e ha osservato che molte doglianze miravano in realtà a rimettere in discussione l’interpretazione del contratto e l’accertamento di merito, non sindacabili in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici, non specificamente indicati. Inoltre, la Corte ha richiamato il recente principio delle Sezioni Unite sul mutuo solutorio: il mutuo si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se immediatamente destinata a ripianare esposizioni pregresse, e resta valido titolo esecutivo. Ha anche ribadito che il piano di ammortamento alla francese non determina nullità per indeterminatezza dell’oggetto e che non vi era omessa pronuncia sulle questioni dedotte, poiché la Corte d’appello aveva comunque affrontato i profili decisivi o implicitamente rigettato le domande incompatibili con la decisione adottata. In sede di memoria è stata sollevata per la prima volta una questione di carenza di legittimazione della cessionaria, ma la Corte l’ha ritenuta tardiva e comunque non dimostrata, rilevando che la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può introdurre nuove censure e che la sentenza prodotta non risultava munita di attestazione di passaggio in giudicato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la validità del contratto di mutuo sotto il profilo degli elementi essenziali e della causa.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato per sostenere l’indeterminatezza dell’oggetto del mutuo e del tasso di interesse; la Corte ha escluso che le doglianze superassero i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato quale norma sulla nullità contrattuale per simulazione, causa illecita o difetto di elementi essenziali.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato per contestare l’anatocismo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura e ha ricordato che il piano di ammortamento alla francese non è nullo per sé.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3 e 5; comma 4

    La Corte ha ribadito che il motivo di ricorso non può cumulare in modo indistinto violazioni di legge e vizi motivazionali; ha inoltre escluso il vizio motivazionale in presenza di doppia conforme e ha ricordato che il n. 5 riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata applicata la procedura accelerata; la decisione conforme alla proposta comporta il riconoscimento dei presupposti per la condanna aggravata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata non può introdurre nuove censure, ma solo illustrare i motivi già proposti.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l’omessa pronuncia perché la decisione di rigetto rendeva incompatibili o implicitamente respinti i profili dedotti.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo deve contenere una critica specifica della decisione impugnata e confrontarsi con le ragioni effettive del decisum, altrimenti è inammissibile.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato nel principio delle Sezioni Unite sul mutuo solutorio quale titolo esecutivo quando sussistano i requisiti di legge.

  • art. 644 c.p.

    Invocato per l’usurarietà del mutuo; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • L. 108/1996

    Richiamata in tema di usura bancaria; la Corte non ha accolto le doglianze sul superamento del tasso soglia.

  • art. 1815 c.c.

    Invocato per la nullità della clausola usuraria e le conseguenze sul rapporto; censura dichiarata inammissibile.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento della somma equitativa e di quella in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 58 T.U.B.

    Richiamato in relazione alla cessione in blocco dei crediti e alla pubblicità della cessione in Gazzetta Ufficiale.

  • artt. 110 e 111 c.p.c.

    Richiamati sul piano della successione nel processo e della prova della legittimazione del successore a titolo particolare.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione: il motivo deve essere specifico, chiaramente scomponibile e riferibile a un singolo paradigma di impugnazione.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile; il sindacato di legittimità sulla motivazione è comunque limitato alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti.
  • L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, che devono essere specificamente indicati e confrontati con la motivazione impugnata.
  • L’omesso esame di una clausola o di una questione interpretativa non integra, di regola, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché quest’ultimo riguarda fatti storici decisivi e non questioni giuridiche o argomentative.
  • Il mutuo si perfeziona quando la somma mutuata entra nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche tramite accredito su conto corrente; la immediata destinazione a estinguere pregresse esposizioni non esclude la validità del contratto né, di per sé, il titolo esecutivo.
  • Nel mutuo bancario a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non comporta nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto.
  • L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi totalmente una statuizione su una domanda o eccezione; non ricorre se la questione è stata esaminata o è implicitamente rigettata dalla decisione incompatibile con la pretesa della parte.
  • La memoria depositata in sede di procedimento ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può introdurre nuove censure o nuovi temi di contestazione, ma solo illustrare i motivi già proposti.
  • La parte che si affermi successore a titolo particolare del credito deve provarne la riconducibilità alla cessione; tuttavia, se la questione non è tempestivamente dedotta nel ricorso e non risulta discussa nel giudizio di merito, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.
  • La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare la condanna per abuso del processo e le conseguenti statuizioni sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoUsura bancariaContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipataRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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