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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13755/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992, n. 285 (rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcoolimetrico), proponendo tre motivi: 1) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), richiamando precedenti di legittimità che ritenevano compatibile l'istituto con il rifiuto all'accertamento; 2) violazione dell'art. 525 c.p.p. per difformità nel nome del Presidente tra intestazione e sottoscrizione della sentenza; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di 5 anni, con sospensione di 5 mesi) maturata il 7/05/2019, successivamente alla sentenza impugnata (29/01/2019). Avendo prevalso la causa di estinzione del reato, la Corte ha ritenuto superflui gli ulteriori esami sulle censure del ricorrente e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Ha escluso la sussistenza dei presupposti per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. Il provvedimento è stato firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano ai sensi dell'art. 546, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma sostanziale che incrimina il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico; è il reato contestato all'imputato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Coccimiglio) può essere compatibile anche con il reato di rifiuto all'accertamento alcoolimetrico, valutando il contesto fattuale e l'effettivo impatto pregiudizievole.

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Norma procedurale riguardante la forma della sentenza; censita dal ricorrente per la difformità del nome del Presidente nell'intestazione e nella firma.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la rilevazione e dichiarazione delle cause di estinzione del reato; applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione per prescrizione d'ufficio e disporre l'annullamento senza rinvio.

  • Sez. U., n. 13682 del 25/02/2016 (Coccimiglio)

    "La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico..."

    Giurisprudenza di legittimità che ammette l'applicazione dell'art. 131-bis anche al reato di rifiuto dell'accertamento alcoolimetrico, consentendo una valutazione concreta della gravità del fatto.

  • Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    Principio secondo cui, se è già manifestamente intervenuta una causa di estinzione del reato, le nullità o vizi della sentenza non impediscono l'immediata applicazione della causa estintiva.

  • Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Conferma che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata e chiarisce i limiti per la pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p.

  • decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Riferimento organizzativo e di prassi per l'applicazione della motivazione semplificata in Corte di Cassazione; richiamato per l'utilizzo della motivazione sintetica nelle decisioni in which principi già consolidati sono applicati.

  • art. 546, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede che il provvedimento venga firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano; applicato nel caso di sottoscrizione del provvedimento da parte del Consigliere più anziano.

Massime di principio

  • Se, in sede di legittimità, emerge una causa di estinzione del reato (prescrizione o altra causa), la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato; questioni processuali o di merito diventano ininfluenti ai fini del provvedimento finale.
  • L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) può essere invocato anche per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico: occorre però una valutazione concreta del caso per comprendere l'effettivo impatto lesivo del fatto.
  • Difformità formali nella sentenza (es. nome del Presidente diverso in intestazione e firma) sono censurabili, ma perdono efficacia se prima dell'esito del ricorso è intervenuta la prescrizione; tuttavia tali nullità possono rimanere rilevanti in casi in cui la causa estintiva non sussista.
  • La pronuncia di assoluzione 'di mero accertamento' ex art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che emerga in modo chiaro e manifesto l'insussistenza del reato o circostanze tali da imporre l'assoluzione; se non è il caso, si procede all'annullamento per estinzione quando questa sussiste.
  • Nella valutazione della prescrizione è fondamentale il computo dei termini e delle eventuali sospensioni/interruzioni processuali: tali calcoli possono determinare l'applicabilità della causa di estinzione anche durante il processo di impugnazione.

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