Cassazione Civile, Ordinanza n. 03317/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva acquistato un immobile e, a seguito dell'atto, l'Amministrazione finanziaria gli aveva notificato un avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta dovuta, ritenendo non spettante l'aliquota IVA agevolata "prima casa" perché l'unità abitativa superava il limite di 240 mq previsto dal D.M. 2 agosto 1969. Il ricorrente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto l'opposizione. In Cassazione il contribuente deduceva quattro motivi: (1) sosteneva che, per effetto delle modifiche normative del 2011 e del 2014, dal 1° gennaio 2014 l'esclusione dell'agevolazione non dipendeva più dalla natura "lussuosa" dell'immobile ma solo dall'appartenenza alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quindi la CTR avrebbe erroneamente applicato il previgente criterio metrico; (2) contestava il calcolo della superficie utile, affermando che non dovessero essere computati i muri perimetrali e divisori; (3) deduceva che la dichiarazione mendace sulla superficie non fosse più sanzionabile, poiché il parametro catastale avrebbe reso irrilevante il precedente criterio metrico, invocando anche norme sovranazionali e costituzionali; (4) lamentava omessa motivazione sul punto dell'aliquota del 2% dell'imposta di registro, sostenendo che dal 1° gennaio 2014 non vi fosse più necessità di considerare la dimensione dell'immobile.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nuova disciplina che, per l'imposta di registro, ha sostituito il criterio della "lussuosità" con quello catastale opera solo per gli atti successivi al 1° gennaio 2014, mentre per l'IVA l'allineamento normativo è intervenuto solo con il D.Lgs. n. 175 del 2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014; sicché un trasferimento del 17 marzo 2014 resta disciplinato dalla normativa previgente e dal D.M. 2 agosto 1969. Ha respinto il secondo motivo richiamando la giurisprudenza secondo cui la superficie utile, ai fini dell'esclusione dell'agevolazione, comprende tutta l'area dell'unità immobiliare diversa da balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto, e dunque anche muri perimetrali e divisori. Ha disatteso il terzo motivo affermando che il mutamento dei parametri per fruire dell'agevolazione non ha determinato alcuna abolitio dell'illecito: la violazione sanzionata resta la dichiarazione mendace sui presupposti dell'agevolazione, pur se cambiato l'oggetto del mendacio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la motivazione della sentenza d'appello superava il minimo costituzionale, avendo chiarito che al momento del rogito continuavano ad applicarsi i criteri del D.M. 2 agosto 1969. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 23 del 2011
per l'imposta di registro la nuova disciplina agevolativa si applica ai trasferimenti successivi al 1° gennaio 2014; fino ad allora resta operante il previgente criterio del D.M. 2 agosto 1969
art. 33 D.Lgs. n. 175 del 2014
ha modificato il regime IVA della prima casa, allineandolo al criterio catastale, ma solo dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto
è il parametro processuale richiamato per i motivi di violazione di legge dedotti in ricorso
art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
individua i requisiti per l'agevolazione "prima casa" in materia di imposta di registro
Tabella A, parte II, n. 21, d.P.R. n. 633 del 1972
regola l'aliquota IVA agevolata per la prima casa e, dopo la modifica del 2014, la collega alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
art. 6 D.M. 2 agosto 1969
continua a rilevare per gli atti anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina e definisce la superficie utile ai fini della nozione di immobile di lusso
art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997
la modifica dei criteri di accesso al beneficio non elimina retroattivamente la sanzionabilità della dichiarazione mendace
art. 25, comma 2, Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del divieto di retroattività in materia sanzionatoria
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento sovranazionale
art. 7 CEDU
richiamato dalla parte ricorrente in tema di legalità e irretroattività della sanzione
art. 49 CDFUE
richiamato dalla parte ricorrente in materia di legalità e irretroattività
la censura motivazionale è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale; non basta contestare sufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è viziata solo se mancante, apparente, incomprensibile o contraddittoria in modo irriducibile
art. 10 delle preleggi
in assenza di diversa disposizione, le norme del D.Lgs. n. 175 del 2014 sono entrate in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
Massime di principio
- In materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la disciplina applicabile va individuata in base alla data del trasferimento: la modifica del criterio di lusso su base catastale non si applica retroattivamente agli atti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Per gli atti compiuti prima della riforma del 2014, ai fini dell'agevolazione continua a valere il D.M. 2 agosto 1969, con conseguente rilevanza della superficie utile e del superamento della soglia di 240 mq.
- Nel calcolo della superficie utile dell'immobile, ai fini della nozione di abitazione di lusso, devono computarsi anche muri perimetrali e divisori, perché ciò che conta è l'utilizzabilità complessiva degli ambienti e non la sola superficie abitabile.
- La modificazione dei parametri oggettivi dell'agevolazione non determina abolitio dell'illecito rispetto alle dichiarazioni mendaci rese in precedenza: resta sanzionabile la falsa attestazione dei presupposti dell'agevolazione, anche se muta l'oggetto della dichiarazione.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo entro il perimetro del minimo costituzionale: la censura è inammissibile se la sentenza impugnata espone una motivazione comprensibile e non meramente apparente.
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